Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1965 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 45r.d. 3270/1923
  • art. 48r.d. 3270/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 45 e

48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria

sulle successioni, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 marzo 1963 dalla Commissione provinciale

delle imposte dirette e indirette di Palermo su ricorso di Russo

Vincenzo contro l'Ufficio delle successioni di Palermo, iscritta al n.

93 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964;

2) ordinanza emessa il 22 aprile 1963 dalla Commissione provinciale

delle imposte dirette e indirette di Palermo su ricorso di Canzoneri

Maria contro l'Ufficio del registro di Prizzi, iscritta al n. 94 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio del Ministro delle

finanze e di Russo Vincenzo;

udita nell'udienza pubblica del 7 aprile 1965 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro delle

finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Due ordinanze della Commissione provinciale delle imposte

dirette e indirette di Palermo, emesse rispettivamente in data 25 marzo

1963, su ricorso di Russo Vincenzo contro l'Ufficio delle successioni

di Palermo, e 22 aprile 1963, su ricorso di Canzoneri Maria contro

l'Ufficio del registro di Prizzi, entrambe pervenute alla Corte il 29

maggio 1964, hanno denunciato l'illegittimità costituzionale degli

artt. 45 e 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge

tributaria sulle successioni, per contrasto con l'art. 53 della

Costituzione.

Secondo entrambe le ordinanze, le norme investite, limitando la

prova dei debiti detraibili ai fini dell'imposta di successione, sono

incompatibili con la regola per cui l'imposizione tributaria deve

corrispondere alla effettiva capacità contributiva e non ad una

capacità presunta o apparente. La seconda ordinanza aggiunge che le

limitazioni disposte alla prova di quei debiti si risolvono in una

violazione del principio di eguaglianza, perché ad eguale capacità

contributiva segue una disparità di trattamento, a seconda che al

contribuente riesca possibile offrire le prove richieste dalla legge;

rileva altresì che, nella specie, era stato dedotto il rifiuto del

creditore di rilasciare la c.d. dichiarazione di sussistenza del

credito e, pur essendo vero che, in tal caso, le norme impugnate

consentono una azione di danno contro il creditore, è anche vero che,

ove questi sia insolvente, l'erede paga una imposta non dovuta, senza

possibilità di essere rivalso.

La prima ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio

dei Ministri il 7 aprile 1964, all'Ufficio successioni di Palermo il

giorno 8 successivo e al ricorrente il 18 dello stesso mese; è stata

comunicata ai Presidenti delle due Camere il 7 aprile 1964. La seconda

ordinanza è stata notificata alla ricorrente, all'Ufficio del registro

di Prizzi e al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile

1964; ed in pari data comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Ambedue le ordinanze sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

In tutte e due le cause il 16 maggio 1964 si è costituito il

Ministro delle finanze, ed il 27 successivo è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri; solo nel procedimento di cui

alla prima ordinanza è comparsa la parte privata (16 luglio 1964).

Il Ministro delle finanze e il Presidente del Consiglio dei

Ministri hanno depositato memorie addì 24 marzo 1965.

2. - Si rileva nelle deduzioni e nelle memorie del Ministro delle

finanze e del Presidente del Consiglio dei Ministri che le norme delle

quali si prospetta la illegittimità costituzionale sono intese ad

evitare l'evasione dell'imposta successoria, nell'interesse generale

della giusta e regolare percezione dei tributi e non violano il

principio dell'art. 53 della Costituzione, perché, come già la Corte

ha deciso nella sentenza n. 45 del 1964, la capacità contributiva

deve porsi in relazione non già con la concreta idoneità del

contribuente a corrispondere l'imposta, ma con il presupposto al quale

l'imposta stessa è collegata e con gli elementi essenziali

dell'obbligazione tributaria. La prova libera delle passività

deducibili non salvaguarderebbe l'interesse fiscale, che altra volta la

Corte ha ritenuto costituzionalmente protetto sullo stesso piano di

ogni diritto individuale (sentenza n. 45 del 1963); cosicché le norme

impugnate, anziché essere in contrasto con l'art. 53 della

Costituzione, ne assicurano l'osservanza. La possibilità concreta e

contingente di documentare la sussistenza dei debiti ereditari solo in

alcuni casi è un inconveniente di ordine pratico, quindi una

circostanza irrilevante sul piano del sindacato di legittimità

costituzionale: peraltro la legge accorda al debitore l'azione di

danni nei confronti del terzo che abbia posto il contribuente

nell'impossibilità di fornire la prova richiesta.

La parte privata comparsa, muovendo dal rigore con il quale la

giurisprudenza ha interpretato le norme concernenti la prova del debito

in conto corrente, che è uno di quelli di cui chiede la detrazione,

osserva che esso si risolve nell'escludere tale debito dalla deduzione

legale; si richiede la esibizione del contratto di conto corrente

bancario con la prova della sua registrazione anteriormente alla morte

del de cuius, per quanto quello di conto corrente è un contratto di

cui è prevista la registrazione soltanto in caso di uso; si pretende

anche l'esibizione di tutti gli assegni emessi dal de cuius, fin

dall'apertura del conto corrente, e quindi pure di quelli per i quali

è cessato l'obbligo di conservazione, non ostante l'inutilità di una

tale esibizione non accompagnata dalla documentazione relativa alle

partite attive; si esige la esibizione dei libri contabili obbligatori

tenuti dal creditore, non ostante che in essi non si registrino saldi,

ma operazioni singole, per quanto sia assurdo esibire tutti i libri

giornali dall'origine del conto corrente sino alla data di decesso,

compresi quelli per cui è cessato l'obbligo di conservazione, e non

ostante che gli istituti bancari registrino nei loro giornali cifre

riassuntive senza indicazione dei singoli nomi. Per le cambiali

agrarie, che è altro titolo di deduzione fatto valere dalla parte

privata, è ritenuta necessaria l'esibizione del libro giornale

dell'istituto che eroga il prestito o di un suo estratto; ma, a

prescindere dalla stranezza del fatto che, per tali cambiali, al fisco

può opporsi il privilegio ex art. 2778 del Codice civile sulla

semplice esibizione del titolo, nel libro giornale dell'istituto, alle

cui risultanze le norme denunciate conferiscono valore di prova legale,

nessuna annotazione può trovarsi per il singolo debito, che viene

invece iscritto in schedari accentrati in un istituto di credito

agrario per provincia, quindi in registri non obbligatori, e perciò

privi di efficacia probatoria agli effetti delle discusse detrazioni.

La parte considera inoltre che il sistema, così come è stato

costituito e viene interpretato, si rivela violatore, non soltanto

dell'art. 53 della Costituzione, ma anche dell'art. 24, perché la

limitazione legale delle prove, prevista dalle leggi civili per una

esigenza di certezza della pretesa e a difesa dei diritti e della

dignità della persona privata, è utilizzata nella legge tributaria

per una esclusiva comodità del fisco, e non può oltrepassare certi

limiti senza togliere al contribuente la possibilità di tutelare i

propri diritti o senza considerare la capacità contributiva come una

situazione fittizia. Il che non è consentito nemmeno a fine di

protezione dell'interesse dello Stato, fiscale o non fiscale.

3. - All'udienza del 7 aprile 1965 l'Avvocatura dello Stato ha

illustrato le deduzioni e le memorie presentate. Considerato in diritto :

1. - Non è esatto che le norme denunciate siano in contrasto con

la regola dettata nell'art. 53 della Costituzione, per cui il dovere di

concorrere alla copertura della spesa pubblica si commisura alla

capacità contributiva dei singoli obbligati.

Se per capacità contributiva deve intendersi la idoneità

soggettiva alla obbligazione di imposta, rivelata dal presupposto al

quale la sua prestazione è collegata (sentenza 16 giugno 1964, n. 45),

non appare contestabile che il riferimento di quel presupposto alla

sfera dell'obbligato deve risultare da un collegamento effettivo, e che

ad un indice effettivo deve farsi capo per determinare la quantità

dell'imposta che da ciascun obbligato si può esigere. Senonché non

convincono né il giudice a quo né la parte privata comparsa quando

sostengono che, nei casi in cui la legge ancora ad un sistema di prove

legali la determinazione dell'esistenza del presupposto

dell'obbligazione tributaria e della sua entità concreta, si dà una

base fittizia all'imposizione.

La prova legale fornisce nella sostanza la stessa certezza di

quella libera: la differenza è nella diversa provenienza

dell'accertamento, nella diversa sua efficacia, nel diverso carattere

che assume in ciascun caso la configurazione della realtà. In via

generale, la prova legale vuole creare stabilità e sicurezza alle

relazioni giuridiche; ma nella materia fiscale vuole anche proteggere

l'interesse generale alla riscossione dei tributi contro ogni tentativo

di evasione, ed evitare la libera scelta dei mezzi di prova o la

discrezionale valutazione dei loro risultati in un campo in cui non è

consigliabile creare sfere di autonomia dispositiva. Di più, nella

materia tributaria, la prova legale permette di rendere precisa e netta

la consistenza della pretesa pubblica, che apprezzamenti discrezionali

sulle conseguenze delle prove esibite potrebbero far risultare di

esperimento disuguale; e dà al procedimento quella semplicità che è

presupposto di una sollecita riscossione dell'imposta. Non si può

omettere di ricordare che l'interesse fiscale riceve nella Costituzione

una sua particolare tutela (artt. 53 e 14, secondo comma); in modo che,

al contrario di quanto mostra di credere la parte privata, esso si

configura, non come uno degli interessi indistinti che sono affidati

alla cura dell'amministrazione statale, ma come un interesse

particolarmente differenziato che, attenendo al regolare funzionamento

dei servizi necessari alla vita della comunità, ne condiziona

l'esistenza (sentenza 4 aprile 1963, n. 45).

2. - Viene rilevato nella seconda ordinanza di rimessione che non

sempre il contribuente è in grado di esibire la prova richiesta dalle

norme denunciate. In tal modo però, o si oppongono impedimenti che,

essendo di mero fatto, sono estranei ad ogni problema di legittimità

costituzionale, sia pure sotto il profilo del principio

dell'eguaglianza, o si deducono circostanze che, potendo consistere in

fatti imputabili al contribuente o al suo dante causa, il quale non ha

curato la formazione o la conservazione della prova legale, sono

parimenti prive di rilevanza ai fini del sindacato spettante a questa

Corte.

A codesti fini non rileva nemmeno obiettare che talora le norme

impugnate richiedono una particolare certificazione del terzo, o

mediante dichiarazione di sussistenza del credito, come è previsto

nell'art. 48, o mediante particolari certificazioni tratte dai libri

commerciali, come è disposto nell'art. 45; e che il rifiuto del terzo

a rilasciare codeste attestazioni impedisce al contribuente di far

valere la sua pretesa alla deduzione di passività dall'ammontare

dell'imponibile e praticamente pone nella disponibilità del terzo la

pretesa medesima.

Nel caso dell'art. 48 il rifiuto del terzo è causa di sua

responsabilità per danni, come è espressamente comminato nella norma.

Questa responsabilità ha sufficiente copertura nell'ammontare del

credito che il terzo ha verso il contribuente; e pertanto non è

fondato che la sua previsione, presupponendo la solvibilità del terzo,

che può mancare, non sostituisce una pretesa di certa realizzazione, a

quella che ha per oggetto la riduzione del debito di imposta.

Nel caso dell'art. 45 si sostiene invano che esso richiede una

documentazione che il terzo può non essere in grado di fornire,

quando, ad esempio, essa deve essere tratta da libri commerciali nei

quali non si contengono le precise indicazioni dei debitori o per i

quali è cessato l'obbligo di conservazione. La giurisprudenza ha, è

vero, portato un rigoroso esame sulla possibilità, in concreti casi,

di includere singoli documenti nelle categorie prefissate dalle norme

impugnate e ritenuto che queste non ammettono prove equipollenti a

quelle che esse determinano; ma ciò è cosa diversa dal dare alle

norme un significato preclusivo della deduzione di una incolpevole

impossibilità materiale di fornire le prove richieste. Ed infatti il

giudice a quo non ha riferito, nella sua ordinanza, alcuna

interpretazione delle norme denunziate che disconosca i limiti cui la

legge generale assoggetta anche l'efficacia della prova legale (art.

2724 del Codice civile); e ha indicato come ipotesi di impossibilità

di prova soltanto quella in cui il terzo rifiuti di fare la

dichiarazione di cui all'art. 48, vale a dire un'ipotesi che, per

quanto si è detto, non è rilevante ai fini dell'odierno processo di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le due cause;

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 45 e 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la

legge tributaria sulle successioni, proposta dalla Commissione

provinciale delle imposte dirette e indirette di Palermo con ordinanze

25 marzo e 22 aprile 1963, in riferimento all'art. 53 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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