Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1957 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11r.d.l. 1923/1926
  • art. 13r.d.l. 1923/1926

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 del

R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, promosso con l'ordinanza 16 luglio

1956 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano nel

procedimento penale a carico di Nonna Ruperto, Bartolotti Augusto,

Gilardelli Alberto ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 304 del

Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita all'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Davanti al Giudice istruttore di Bolzano era in corso procedimento

penale a carico di Nonna Ruperto, Bartolotti Augusto, Gilardelli

Alberto ed altri, per concorso nel reato previsto dagli artt. 11 e 13

del R. D. L. 14 novembre 1926, n. 1923, per avere esportato fuori dei

confini della Repubblica 110 tonnellate di zolfo doppio raffinato

ventilato, senza licenza ministeriale, merce che non poteva essere

esportata senza licenza, e che fu esportata servendosi di licenza

intestata ad altri nomi e per altra merce. La difesa del Nonna

presentava richiesta di sospensione del procedimento, assumendo la

illegittimità costituzionale del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923

(senza specificare gli articoli). Il Giudice istruttore, in data 16

luglio 1956, ritenuto che la sollevata eccezione di incostituzionalità

appariva non manifestamente infondata rimetteva gli atti a questa

Corte, sospendendo il giudizio.

L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri

il 23 luglio 1956, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato

il 18 luglio 1956, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre

1956. Il 12 agosto 1956 furono depositati nella cancelleria della

Corte l'atto di intervento e le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non vi è

stata costituzione nell'interesse degli imputati.

Nel suo atto di intervento l'Avvocatura dello Stato così

concludeva: "piaccia alla Corte: in via principale, dichiarare non

esser luogo a giudizio di legittimità costituzionale della questione

come sopra dedotta, e quindi dichiarare inammissibile la questione

medesima; in via subordinata, dichiarare non sussistere illegittimità

costituzionale delle norme denunciate e, conseguentemente, dichiarare

la legittimità costituzionale delle disposizioni medesime".

Al riguardo la stessa Avvocatura eccepiva il difetto del

presupposto del giudizio di legittimità, osservando che si riscontra

nella specie una nullità di ordine formale, poiché il giudice

dell'incidente si è limitato con la sua ordinanza al rilievo generico

che gli artt. 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, sarebbero

in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, mentre avrebbe dovuto

dare sufficiente giustificazione dei motivi che lo inducevano a tale

declaratoria.

Nel merito, l'Avvocatura rilevava la insussistenza in concreto di

una questione di legittimità costituzionale in quanto il rilascio dei

"permessi" di esportazione previsti dalla legge è affidato alla

amministrazione statale, nel quadro degli accordi commerciali stipulati

con altri Stati e delle esigenze della economia nazionale. La

valutazione della possibilità e della convenienza del rilascio di ogni

singolo permesso è fatta con ampia discrezionalità, la quale, appunto

perché tale, non intacca diritti soggettivi, ma eventualmente

interessi legittimi. Tali atti amministrativi per la loro

discrezionalità non sono soggetti a controllo o sindacato di

legittimità.

Infine, l'Avvocatura dello Stato sottolineava la mancanza di

fondamento della questione sollevata, rilevando che le disposizioni

concernenti le sanzioni comminate per le infrazioni ai divieti di

importazione e di esportazione vanno poste in relazione a tutto il

sistema che regola le importazioni e le esportazioni medesime: vanno

cioè inquadrate nel sistema del commercio con l'estero, il quale ne

risulterebbe sovvertito qualora si potesse prescindere dalle norme

speciali in materia dettate nell'interesse dell'economia nazionale. La

stessa norma costituzionale conferma che l'iniziativa privata, pur

essendo libera, non può svolgersi in contrasto con la utilità

sociale. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale è, nella ordinanza del

Giudice istruttore di Bolzano, contrariamente a quanto si assume nelle

deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, concretamente proposta

relativamente agli articoli 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n.

1923, e in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Nel merito l'asserito contrasto è del tutto insussistente.

L'art. 11 del citato R. D.L. 14 novembre 1926 prevede come delitto,

punibile con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire

5.000, il fatto di chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale

sia vietata l'esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei

termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure

devia verso uno Stato estero merce destinata a un porto italiano. La

norma si estende a chiunque trasgredisca alle disposizioni relative ai

divieti di importazione. Le stesse pene si applicano, in forza

dell'art. 13, a chi, avendo ottenuto di importare e di esportare merce

in deroga ai divieti, ne faccia ad altri cessione senza fornire al

cessionario anche le merci.

Si vorrebbe configurare un contrasto tra queste disposizioni e

l'art. 41 della Costituzione, in quanto il primo comma di questo

articolo dichiara libera la iniziativa economica privata, mentre le

disposizioni suddette importano divieti, penalmente sanzionati, che

costituiscono altrettante limitazioni di quella libertà.

Al contrario è da osservare che, come questa Corte ha già

rilevato nella sua sentenza n. 29 del 1957, l'art. 41 contiene una

generica dichiarazione della libertà nella iniziativa economica

privata; ma a tale libertà necessariamente corrispondono le

limitazioni rese indispensabili dalle superiori esigenze della

comunità statale. È lo stesso art. 41, nei commi secondo e terzo, che

sancisce le limitazioni alla libertà di iniziativa dichiarata nel

primo comma. La iniziativa infatti, in virtù del secondo comma, non

può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né in modo da recar

danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; ma è

soprattutto da considerare il terzo comma, il quale affida al

legislatore ordinario la determinazione dei programmi e dei controlli

opportuni affinché l'iniziativa privata possa essere indirizzata e

coordinata ai fini sociali.

I divieti di esportazione e di importazione sono uno degli aspetti

con cui si manifesta, nell'interesse sociale, il controllo della libera

iniziativa privata. Questi divieti vanno inquadrati nelle norme che

regolano il commercio con l'estero, norme che costituiscono un sistema

di delimitazioni e di controllo indispensabili alla difesa della

economia e della finanza dello Stato, e tali che senza di essi la

disciplina dei rapporti economici e finanziari ne sarebbe sovvertita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del 16

luglio 1956, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano,

sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 11

e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, in riferimento all'art. 41

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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