Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1995

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di

referendum popolare per l'abrogazione:

A) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle

modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in

particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d.lgs. 20

dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: articolo

1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi

attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli

77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale";

comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del";

comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del

totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante

riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";

articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da

esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun

candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi

dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il

candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo

spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno

o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un voto per

la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il

contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero

dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo

dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con

arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un

nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato";

articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di

candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole

circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,

limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente

alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi

uninominali sia che si riferiscano a liste,"; articolo 16, comma 4,

limitatamente alle parole: "e delle liste" e delle parole "e delle

liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della

lista dei candidati"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle

parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,

cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La

dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata

dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,

incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato

nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli

eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con

più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi

uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di

collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione

di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che

accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";

comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle

parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si

collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora

il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio

uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di

cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio

dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di

dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti

altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono

presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei

termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale

nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; articolo

18-bis; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole:

"Le liste dei candicati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le

liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati",

nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve

essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa

accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle

parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e,

per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente

alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni

si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6,

limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";

comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o",

nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole:

"della lista"; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e

della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna

lista"; articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle

liste dei candidati"; numero 1) limitatamente alle parole: "e le

liste"; numero 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 3)

limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al

limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati

superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis,

cancellando gli ultimi nomi"; numero 4), limitatamente alle parole:

"dalle liste"; numero 5) limitatamente alle parole: "dalle liste";

numero 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista

già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle

parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni

da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:

"e delle liste contestate o modificate"; articolo 23, comma 1,

limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle

parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; articolo 24, comma

1, numero 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2):

"stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei

delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai

contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni

di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui

manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo

l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente

si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e

dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle parole: "di

lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le liste", numero

5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 25, comma 1,

limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente

alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei

candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste";

articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di

candidati"; articolo 30, comma 1, numero 4): "e tre copie del

manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e

numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 31,

comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i

collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle

parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella

circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto

ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,

nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3, limitatamente

alle parole: "e di lista"; articolo 41, comma 1, limitatamente alle

parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle

parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole:

"e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del

manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; articolo 45,

comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute

prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi

uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale"; articolo 48, comma 1, limitatamente

alle parole: "delle liste e" e delle parole "o della circoscrizione";

articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda

per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente

alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo

contiene"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e

quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato

nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista

ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la

scelta della lista rappresenta un voto di lista."; articolo 67, comma

1, numero 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati" e numero 3), limitatamente alle parole: "rispettive";

articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle

schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il

presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore

designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda

dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in

ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad

alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il

voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme

con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo

scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella

cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non

utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,

sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della

sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si

applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale."; articolo 71, comma 1, numero 2), limitatamente alle

parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o

per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale."; articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma

precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per

l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista

presenti"; articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di

lista"; articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle

liste"; articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle

liste"; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina

la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è

data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole

sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun

collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato

collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello

conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di

voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque

per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio,

sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta

dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a

più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura

proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste

suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio

centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti

nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate

per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del

secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il

numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il

numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte

intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai

fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato

presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non

proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale

cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti

validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei

votanti nel collegio uninominale;", al numero 4): "determina la

graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati

eletti collegati ai sensi dell'articoo 18, comma 1, alla medesima

lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A

parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso

di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a

far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui

è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica

all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la

cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini

di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi

della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella

circoscrizione da ciascuna lista."; articolo 79, comma 5,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; articolo

81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 83;

articolo 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale

circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale

le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,

nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati

compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi

dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che

seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una

lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il

presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti,

sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e

seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati

della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non

risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a

più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi

uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo

dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine

delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto

periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il

presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionalene dà comunicazione

all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi

dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; articolo 85;

articolo 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84

che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è

attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che

nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti dell'ordine

progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia

già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui

all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."; B) del

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto

"Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato

della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1,

comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della

Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle parole: "con

arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli

ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica

circoscrizione elettorale", comma 4: "I collegi uninominali della

regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre

1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli

ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni

regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi

uninominali"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che

non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale";

articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle

parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo

con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole:

"Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore

attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali

l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del

medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.";

Giudizi iscritti rispettivamente ai nn. 67 e 71 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittime le richieste e la successiva ordinanza del 4

gennaio 1995 con la quale l'Ufficio medesimo ha apportato correzioni

materiali al quesito di cui al punto A);

Uditi nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 i Giudici

relatori Mauro Ferri e Francesco Guizzi, rispettivamente per i

giudizi nn. 67 e 71 del registro referendum;

Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di

Toritto per i presentatori Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers

e Elio Vito.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 3 febbraio 1994 da Giuseppe Calderisi,

Ottavio Lavaggi, Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Elio Vito e Lorenzo

Strik Lievers sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo

risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso

successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,

n. 277, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1: comma 2,

limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti

secondo il metodo proporzionale, a morma degli articoli 77, 83 e 84,

si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3,

limitatamente alle parole: "settantacinque per cento del"; comma 4:

"In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei

seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra

liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; Articolo 4:

comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su

apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,

accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18,

comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non

possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio

complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più

contrassegni, deve essere uguale" e numero 2): "un voto per la scelta

della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il

contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero

dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo

dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con

arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un

nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";

Articolo 14: comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di

candidati", alla parola: "liste" prima della parola "medesime",

nonché alle parole: "nelle singole circoscrizioni"; comma 2,

limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3,

limitatamente alle parole: "sia che si riferiscano a candidature nei

collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; Articolo 18:

comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di

cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con

l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento

deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del

rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il

deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si

collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con

altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono

essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa

la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il

candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il

contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo

cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:

"o i contrassegni" nonché alle parole: "nonché la lista o le liste

alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77,

comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del

candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di

più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è

effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale

circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed

accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso

il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le

ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la

presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide

entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19;

Articolo 20: comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei

candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei

candidati o", alle parole: "della lista" nonché alle parole: "alle

candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la

dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui

all'articolo 18"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista",

nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle

candidature nei collegi uninominali": comma 6, limitatamente alle

parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente

alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole: "la

lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; Articolo

31: comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto

ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,

nell'ambito degli stessi spazi"; Articolo 68: comma 3: "Compiute le

operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei

collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio

delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente

ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi

enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato

attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il

quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna

lista"; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di

lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati

spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le

schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna

espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito

impresso il timbro della sezione"; Articolo 71: comma 2,

limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione

dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 77: comma 1,

limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale

circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei

voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali

della circoscrizione, detratto per ciascun collegio in cui è stato

eletto, ai sensi del n. 1), un candidato collegato alla medesima

lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato

immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e

comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente

espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti

superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il

candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la

detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei

voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito

territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale

circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle

singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il

totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo

periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero

complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero

dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei

quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui

all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi

in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato

eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene

determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi

ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei

votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la

graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati

eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima

lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A

parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso

di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a

far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui

è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica

all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la

cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini

di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi

della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella

circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 83; Articolo 84: comma

1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da

parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui

all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai

quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista

secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi

è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1,

numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine

progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più

posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio

centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del

numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle

rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui

all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già

proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste

collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la

cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle

proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo,

rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente

dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione

all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi

dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; Articolo 85;

Articolo 86: comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo

84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è

attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che

nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine

progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia

già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui

all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo;?"

1.2. - Con ordinanza del 30 novembre 1994, l'Ufficio centrale,

verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.

L'Ufficio stesso, inoltre, premesso che "il quesito referendario

originario è diretto ad eliminare dalla legge per l'elezione della

Camera dei deputati quelle disposizioni che - prevedendo

l'attribuzione del 25% dei seggi con un sistema proporzionale -

impediscono il pieno dispiegarsi del sistema maggioritario di tipo

anglosassone", e rilevato che, con decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 534, il Governo ha introdotto delle modificazioni al Testo

unico in esame, ha osservato che il principio ispiratore della nuova

disciplina e il contenuto normativo delle singole disposizioni non

palesano un'intenzione del legislatore diversa e sostanzialmente

innovativa rispetto a quella già oggettivata nella legge 4 agosto

1993, n. 277 e che quindi occorre trasferire - ex art. 39 della legge

n. 352 del 1970, come risulta a seguito della sent. n. 68 del 1978 di

questa Corte - il quesito referendario sul testo di legge risultante

dalle ultime modifiche. Pertanto, l'Ufficio, con la medesima

ordinanza del 30 novembre 1994 (e con successiva ordinanza di

correzione di errori materiali del 4 gennaio 1995), ha provveduto ad

integrare e riformulare il quesito nei termini seguenti: "Volete voi

che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo

risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso

successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,

n. 277 e dal D. lgs. 534 del 1993, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei

seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli

articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale

nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per

cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per

cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale

mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83

e 84"; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da

esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun

candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi

dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il

candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo

spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno

o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un voto per

la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il

contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero

dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo

dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con

arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un

nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato";

articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di

candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole

circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,

limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente

alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi

uninominali sia che si riferiscano a liste,"; articolo 16, comma 4,

limitatamente alle parole: "e delle liste" e delle parole "e delle

liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della

lista dei candidati"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle

parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,

cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La

dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata

dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,

incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato

nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli

eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con

più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi

uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di

collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione

di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che

accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";

comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle

parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si

collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora

il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio

uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di

cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio

dall'Ufficio centrale circoscrzionale, senza che si tenga conto di

dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti

altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono

presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei

termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale

nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; articolo

18-bis; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole:

"Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le

liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati",

nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve

essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa

accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle

parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e,

per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente

alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni

si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6,

limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";

comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o",

nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole:

"della lista"; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e

della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna

lista"; articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle

liste dei candidati"; numero 1) limitatamente alle parole: "e le

liste"; numero 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 3)

limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al

limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati

superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis,

cancellando gli ultimi nomi"; numero 4), limitatamente alle parole:

"dalle liste"; numero 5) limitatamente alle parole: "dalle liste";

numero 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista

già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle

parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni

da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:

"e delle liste contestate o modificate"; articolo 23, comma 1,

limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle

parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; articolo 24, comma

1, numero 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2):

"stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei

delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai

contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni

di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui

manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo

l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente

si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e

dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle parole: "di

lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le liste", numero

5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 25, comma 1,

limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente

alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei

candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste";

articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di

candidati"; articolo 30, comma 1, numero 4): "e tre copie del

manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e

numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 31,

comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i

collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle

parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella

circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto

ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,

nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3, limitatamente

alle parole: "e di lista"; articolo 41, comma 1, limitatamente alle

parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle

parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole:

"e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del

manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; articolo 45,

comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute

prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi

uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale"; articolo 48, comma 1, limitatamente

alle parole: "delle liste e" e delle parole "o della circoscrizione";

articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda

per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente

alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo

contiene"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e

quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato

nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista

ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la

scelta della lista rappresenta un voto di lista."; articolo 67, comma

1, numero 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati" e numero 3), limitatamente alle parole: "rispettive";

articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle

schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il

presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore

designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda

dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in

ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad

alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il

voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme

con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo

scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella

cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non

utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,

sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della

sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si

applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale."; articolo 71, comma 1, numero 2), limitatamente alle

parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o

per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale."; articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma

precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per

l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista

presenti"; articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di

lista"; articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle

liste"; articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle

liste"; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina

la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è

data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole

sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun

collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato

collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello

conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di

voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque

per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio,

sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta

dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a

più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura

proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste

suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio

centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti

nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate

per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del

secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il

numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il

numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte

intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai

fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato

presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non

proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale

cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti

validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei

votanti nel collegio uninominale;", al numero 4): "determina la

graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati

eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima

lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A

parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso

di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a

far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui

è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica

all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la

cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini

di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi

della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella

circoscrizione da ciascuna lista."; articolo 79, comma 5,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; articolo

81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 83;

articolo 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale

circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale

le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,

nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati

compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi

dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che

seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una

lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il

presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti,

sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e

seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati

della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non

risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a

più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi

uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo

dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine

delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto

periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il

presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà

comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai

sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

articolo 85; articolo 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi

dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche

sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione

al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli

eletti dell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui

una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le

modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto

periodo.";?".

2.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, ha altresì esaminato la richiesta di referendum

popolare, presentata anch'essa il 3 febbraio 1994 da Giuseppe

Calderisi, Ottavio Lavaggi, Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Elio

Vito e Lorenzo Strik Lievers, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29

(Norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo

risultante dalle modificazioni successivamente apportate in

particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle

seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con

eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti

dei", nonché alle parole: "con arrotondamento per difetto"; comma 4:

"I collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige sono

definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1,

limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti

proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di

candidati concorrenti nei collegi uninominali"; articolo 9, comma 1,

limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi

in ragione proporzionale"; articolo 19; articolo 20; nonché il comma

1 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, così come

sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n.

276, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la

proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario", e il

comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 276, limitatamente alle

parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di

senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni

regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato

del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?".

2.2. - Con la medesima ordinanza del 30 novembre 1994 sopra

menzionata l'Ufficio centrale, dichiarata la legittimità di detta

richiesta, ha tuttavia rilevato che il Governo - in attuazione

dell'art. 9 della legge n. 276 del 1993 - ha emanato, con il decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il Testo unico delle leggi

recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Considerato

che il principio ispiratore della nuova disciplina e il contenuto

normativo delle singole disposizioni non palesano un'intenzione del

legislatore diversa e comunque sostanzialmente innovativa rispetto a

quella della citata legge n. 276, l'Ufficio centrale ha trasferito il

quesito sul nuovo testo di legge, in base all'art. 39 della legge n.

352 del 1970, quale risulta dalla sentenza n. 68 del 1978 della Corte

costituzionale, estendendolo alla disposizione contenuta nell'art. 1,

comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 ("Per l'assegnazione

degli ulteriori seggi spettanti ciascuna regione è costituita in

unica circoscrizione elettorale"), che riproduce quella

corrispondente dell'art. 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1948, n.

29, come novellata dalla legge n. 276 del 1993. Pertanto, l'Ufficio

centrale ha provveduto ad integrare e riformulare il quesito nei

termini seguenti: "Volete voi che sia abrogato il decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico

delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della

Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2,

limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle

d'Aosta"; "tre quarti dei"; "con arrotondamento per difetto", e al

periodo: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti,

ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale";

comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige

sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2,

comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono

attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi

di candidati concorrenti nei collegi uninominali"; articolo 9, comma

1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei

seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo

19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la

proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6:

"Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore

attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizione regionali

l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del

medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?".

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9

gennaio 1995 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare

comunicazione.

4. - In data 5 gennaio 1995, i presentatori Calderisi, Strik

Lievers e Vito hanno depositato due memorie di identico contenuto,

svolgendo argomentazioni a sostegno della ammissibilità delle

richieste.

Premesso che obiettivo dei promotori è il completamento

dell'opera di riforma del sistema elettorale, che da un modello

"misto" si vuol trasformare in modello completamente uninominale

maggioritario, nella memoria si afferma innanzitutto il dovere

costituzionale di cooperazione, cui sarebbe soggetto il Parlamento,

affinché sia data attuazione al dettato referendario, alla luce

della superiorità in grado, nel sistema delle fonti, della

deliberazione referendaria rispetto alla legge ordinaria. Tale

superiorità in grado, oltre che derivare dal fatto che il referendum

incorpora in sé un chiaro orientamento finalistico, sarebbe stata

riconosciuta espressamente dalla sent. n. 468 del 1990 e poi ribadita

nella sent. n. 32 del 1993: il divieto di ripristino della normativa

abrogata dalla volontà popolare - affermato in dette pronunce -

sarebbe, infatti, incompatibile con la configurazione di un rapporto

di equiordinazione tra le due fonti. Tale dovere di cooperazione

esclude - concludono su questo punto i promotori - che l'inerzia del

Parlamento possa essere assunta a fondamento di una dichiarazione di

inammissibilità, in quanto mai un disvalore quale la violazione di

un dovere costituzionale potrebbe assurgere a elemento di

qualificazione del referendum. Nell'ipotesi - ritenuta estrema,

marginale e incostituzionale - del rifiuto del Parlamento di dar

seguito alla volontà referendaria (e cioè di adeguare il numero dei

collegi uninominali attualmente esistenti - 475 per la Camera, 232

per il Senato - al numero costituzionalmente richiesto di 630 e 315),

non vi sarebbe, comunque - proseguono i promotori - paralisi di

funzionamento del Parlamento, né esproprio del potere di

scioglimento del Presidente della Repubblica. Infatti, profilandosene

la necessità le elezioni politiche si terrebbero sulla base della

disciplina allo stato applicabile, e ciò in base al principio di

continuità del funzionamento degli organi costituzionali enunciato

negli artt. 60 e 61 della Costituzione, dal quale si ricaverebbe il

principio di continuità, o di ultrattività, delle leggi elettorali.

Si sostiene, in particolare, che il solo modo per conciliare la

cogenza della durata (e il potere di scioglimento del Presidente

della Repubblica), il divieto di proroga, l'obbligo delle elezioni

entro settanta giorni dalla fine delle Camere precedenti, con il

principio della pienezza della potestà legislativa spettante alle

Camere sino all'ultimo giorno prima dello scioglimento, è postulare

che le leggi elettorali, quando siano bisognevoli di misure

attuative, non intacchino l'operatività (o l'ultrattività) medio

tempore delle leggi anteriori, sicché in ogni momento opererebbe, in

materia elettorale, una legge compiuta. A sostegno di tale tesi si

menziona, da un lato, lo scioglimento anticipato del Senato del 1953,

che impedì l'adeguamento del numero dei collegi sulla base del nuovo

censimento della popolazione, e che portò ugualmente alla elezione

di un numero di senatori inferiore a quello previsto dal testo

originario dell'art. 57 della Costituzione; dall'altro, si richiamano

gli artt. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 276 e 10 della legge 4

agosto 1993, n. 277, i quali, prevedendo la ultrattività della legge

elettorale precedente fino al completamento della nuova disciplina,

costituirebbe espressione del richiamato principio desumibile dagli

artt. 60 e 61 della Costituzione.

5. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995, sono stati

uditi, per i presentatori Calderisi, Strik Lievers e Vito, gli

avvocati Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di Toritto. Considerato in diritto

1. - Poiché le due richieste di referendum popolare in esame hanno

per oggetto materie analoghe, i relativi giudizi di ammissibilità

vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. - La prima delle due richieste investe, nell'ambito del

sistema elettorale della Camera dei deputati, l'intero meccanismo di

assegnazione del venticinque per cento dei seggi con il metodo

proporzionale, mediante riparto tra liste concorrenti. Con

l'abrogazione della detta quota proporzionale si tende, secondo

l'intenzione dei promotori, alla piena espansione del sistema

maggioritario - ora previsto per i tre quarti dei seggi -, che

verrebbe, quindi, applicato per l'attribuzione del totale dei seggi

medesimi.

La anzidetta finalità viene perseguita attraverso un quesito di

struttura particolarmente complessa ed elaborata, coinvolgente una

numerosa serie di articoli o, più spesso, di parti di articoli

(commi interi, ovvero anche singole frasi o parole) della vigente

normativa elettorale della Camera dei deputati, quale risulta dalle

modifiche recentemente apportate al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 534.

2.2. - Questa Corte ha già avuto modo più volte di esaminare

richieste di referendum aventi per oggetto leggi elettorali relative

ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.

In particolare, nella sent. n. 32/1993 si è affermato, ribadendo

e sintetizzando i criteri enunciati nella giurisprudenza precedente,

che le dette leggi sono assoggettabili a referendum popolare "alla

duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una

matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa

residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur

nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività

dell'organo".

In ordine alla struttura formale del quesito, si è ritenuto nella

predetta pronuncia (come già nella sent. n. 47/1991) che esso può

includere anche porzioni del testo legislativo (frasi o parole)

brevissime e prive di autonomo significato normativo, qualora ciò

sia imposto dall'imprescindibile esigenza di chiarezza, univocità ed

omogeneità del quesito medesimo, a sua volta dettata dalla

necessità di garantire agli elettori l'espressione di un voto

consapevole (cfr. cit. sent. n. 47/1991 e le precedenti in essa

richiamate).

L'esigenza di adoperare una tecnica di particolare puntualità e

precisione nella formulazione del quesito, oltre a rispondere, come

s'è detto, al fine - comune ad ogni tipo di richiesta referendaria -

di assicurare la consapevolezza del voto, assume poi, per i referendum concernenti le leggi elettorali degli organi costituzionali (o di

rilevanza costituzionale), un ulteriore e specifico rilievo, in

quanto, in questo caso, sussiste la necessità di soddisfare la

seconda, autonoma ed indispensabile, condizione sopra richiamata (su

cui si tornerà in seguito), data "l'indefettibilità della dotazione

di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è

espressamente prevista nella Costituzione" (sent. n. 29/1987).

2.3. - Non vi è dubbio che il quesito in esame debba ritenersi

dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed

omogeneità.

L'insieme delle norme (nonché delle frasi o parole prive di

significato normativo autonomo) di cui si chiede l'abrogazione

risulta chiaramente rispondente ad una matrice razionalmente

unitaria, ispirato, cioè, da un principio comune, la cui permanenza

od eliminazione viene rimessa al voto del corpo elettorale.

Attraverso una attenta opera di "ritaglio" del testo normativo si

intende, infatti, scorporare dalla legge in esame - come s'è detto

all'inizio - tutto il complesso delle disposizioni che disciplinano

(o che comunque richiamano) il sistema di attribuzione di un quarto

dei seggi con il metodo proporzionale, con la finalità, anch'essa

intrinseca all'atto abrogativo proposto, e che costituisce un epilogo

evidente della abrogazione, di ottenere un sistema totalmente

maggioritario uninominale.

Ne deriva, in conclusione, che il quesito referendario risulta

indubbiamente fornito dei requisiti idonei ad assicurare agli

elettori l'espressione di un voto consapevole.

2.4. - Occorre ora verificare se la disciplina risultante

dall'eventuale esito positivo del referendum sia "immediatamente

applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia

legislativa, la costante operatività dell'organo" (cit. sent. n.

32/1993).

Deve a questo punto essere riaffermato con vigore che "gli organi

costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere

esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di

funzionamento" (sent. n. 29/1987). Tale principio - di fondamentale

importanza, in quanto attinente alle garanzie essenziali del sistema

istituzionale previsto dalla Costituzione - postula necessariamente,

per la sua effettiva attuazione, la costante operatività delle leggi

elettorali relative a tali organi.

Per quanto riguarda, in particolare, il Parlamento, va ribadita

l'assoluta indefettibilità di un sistema elettorale permanentemente

efficiente (tale da non ammettere neppure ambiguità o incertezze

normative: cfr. cit. sent. n. 47/1991), in guisa che, in qualsiasi

momento della vita dello Stato, sia garantita la possibilità di

rinnovamento delle Camere, che si renda necessario per la scadenza

naturale delle medesime, ovvero a seguito dell'esercizio del potere

di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica,

esercizio che a sua volta non può subire impedimenti. L'esigenza

fondamentale di funzionamento dell'ordinamento democratico

rappresentativo non tollera soluzioni di continuità

nell'operatività del sistema elettorale del Parlamento: una

richiesta di referendum che esponga l'ordinamento a un tale rischio

non potrebbe, pertanto, che essere dichiarata inammissibile.

2.5. - Ciò posto, è indubitabile, come riconoscono nella memoria

depositata gli stessi presentatori della richiesta, che dalla

eliminazione del meccanismo (proporzionale) atto ad attribuire il

venticinque per cento dei seggi - conseguente all'esito positivo del

voto popolare - scaturirebbe un sistema elettorale che, in assenza di

un intervento del legislatore, non sarebbe in grado di funzionare. A

seguito della espansione del sistema maggioritario per l'attribuzione

del totale dei seggi (l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n.

361, e succ. mod., nel testo residuo così disporrebbe: "In ogni

circoscrizione, il totale dei seggi è attribuito nell'ambito di

altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il

candidato che ha riportato il maggior numero di voti"), occorrerebbe

procedere ad una nuova determinazione dei collegi uninominali in

ciascuna circoscrizione, ridisegnandoli in modo da ottenerne un

numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da

eleggere e non più al solo settantacinque per cento del totale

medesimo: la ripartizione operata con il decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 536, emanato in attuazione della delega contenuta

nell'art. 7, comma 1, della legge n. 277/1993, ove anche si volesse

ritenere la sopravvivenza di tale atto dopo l'eventuale approvazione

del referendum, non permetterebbe, infatti, che l'elezione di un

numero di deputati inferiore (475) a quello (630) previsto dalla

Costituzione, con la evidente conseguenza che il sistema elettorale

risulterebbe inidoneo a consentire la formazione dell'organo, e,

quindi, non sarebbe nemmeno possibile indire le elezioni.

È, altresì, pacifico, poi, che la revisione dei collegi

richiede, per la sua adozione, un provvedimento legislativo: pur,

infatti, a voler ammettere che anche nel caso in esame si attivi

l'opera della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi

ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 277/1993 (benché non

si tratti semplicemente di rivedere i confini dei collegi esistenti a

causa di mutamenti dei parametri previsti, bensì di procedere - come

s'è detto prima - ad una integrale rideterminazione dei collegi

medesimi a seguito del mutamento dell'impianto generale della legge

elettorale), tale opera è pur sempre destinata a concludersi, dopo

un complesso procedimento, con l'approvazione di una legge, ovvero

con un decreto legislativo emanato dal Governo sulla base di una

nuova legge di delegazione, così come avvenuto nel 1993.

Alla luce delle raggiunte conclusioni, non può non cogliersi la

sostanziale - e decisiva ai fini che interessano - diversità tra la

situazione che si determinerebbe in caso di approvazione della

proposta referendaria ora in esame e quella che questa Corte

esaminò, non ritenendola ostativa all'ammissibilità del referendum

allora richiesto per l'abrogazione di alcune norme della legge

elettorale del Senato, con la citata sent. n. 32/1993. In quella

pronuncia si affermò che la normativa di risulta avrebbe potuto dar

luogo ad "inconvenienti" per ciò che riguardava, da un lato, "la

diseguale proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di elezione

sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni", e, dall'altro,

"gli effetti che il passaggio al sistema maggioritario semplice

determina in caso di ricorso alle elezioni suppletive, secondo la

legge 14 febbraio 1987, n. 31, al fine di ricoprire i seggi rimasti

vacanti per qualsiasi causa, e in particolare per effetto di

eventuali opzioni". Appare evidente che i menzionati inconvenienti

attenevano al solo "modo di operare" del sistema elettorale di

risulta, nel senso che vi introducevano elementi di possibile

sperequazione o irrazionalità, i quali, tuttavia, ove anche avessero

potuto dar luogo ad eventuali vizi di legittimità costituzionale (di

per sé non rilevanti in sede di giudizio di ammissibilità: v. sent.

n. 26/1987), certamente - come si affermò espressamente nella

predetta sentenza n. 32/1993 - non incidevano sull'operatività del

sistema medesimo: essi, cioè, non producevano effetti paralizzanti

sul meccanismo elettorale, tali da impedire il ricorso alle elezioni

in mancanza di un intervento integrativo del legislatore, come invece

avviene nel caso ora in esame.

2.6. - Nella memoria depositata nell'imminenza della camera di

consiglio, i presentatori della richiesta adducono, a sostegno

dell'ammissibilità della stessa, due essenziali argomenti: a)

sussistenza di un dovere costituzionale di cooperazione del

Parlamento affinché la volontà popolare sia integrata e tradotta ad

effetto, dovere costituzionale derivante da una asserita superiorità

in grado del referendum rispetto alla legge ordinaria approvata dalle

Camere; b) esistenza, comunque, nell'ordinamento di un principio di

continuità delle leggi elettorali (desumibile dagli artt. 60 e 61

della Costituzione), e cioè di implicita ultrattività della legge

abrogata fino alla piena operatività di quella nuova, con

conseguente costante esistenza di un sistema elettorale funzionante.

Ma entrambe le tesi non sono condivisibili e non valgono a superare la accertata ragione di inammissibilità della richiesta.

In ordine alla prima va osservato che, anche ad ammettere, per

pura ipotesi, che sussista un dovere del Parlamento, oltre che di

natura politica, anche di carattere giuridico-costituzionale, di

attuare e condurre a pieno effetto la volontà espressa dal corpo

elettorale attraverso il referendum abrogativo, è decisivo rilevare

che di fronte all'inerzia del legislatore, pur sempre possibile,

l'ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio. Tale

inerzia, ove si prolungasse oltre il termine di sessanta giorni fino

al quale il Presidente della Repubblica può, previa deliberazione

del Consiglio dei ministri, ritardare l'entrata in vigore

dell'abrogazione, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge n.

352/1970 (ovvero oltre quello più lungo eventualmente introdotto -

ma pur sempre con legge - in deroga alla norma predetta, come

avvenuto nel 1987), determinerebbe, nel caso in esame, come s'è

visto, la crisi del sistema di democrazia rappresentativa, senza che

sia possibile ovviarvi.

Per quanto concerne, infine, la seconda argomentazione addotta

nella memoria, deve escludersi che dai precetti contenuti negli artt.

60 e 61 della Costituzione possa trarsi il principio secondo cui, in

assenza di una espressa previsione legislativa, l'applicabilità di

una nuova normativa elettorale sia, in deroga ai criteri generali che

regolano la successione delle leggi nel tempo e l'inizio e la

cessazione della loro efficacia, automaticamente procrastinata fino a

che la stessa non sia stata completata al fine di renderla operativa,

con conseguente ultrattività medio tempore della legge anteriore: e

ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione

referendaria e normativa sottoposta a referendum.

Una conferma di ciò si ricava dal fatto che l'art. 10 della legge

4 agosto 1993, n. 277, il quale posticipò l'efficacia delle nuove

norme elettorali introdotte dalla legge medesima fino all'entrata in

vigore del decreto legislativo di determinazione dei collegi

uninominali, fu introdotto, come chiaramente si evince dalla lettura

integrale dei lavori parlamentari sul punto, non già a scopo

meramente ricognitivo di un principio esistente, bensì in quanto

prevalse nettamente la tesi secondo cui, in assenza di una tale norma

transitoria, si sarebbe verificato un vuoto legislativo con l'effetto

di impedire il ricorso eventuale a nuove elezioni.

2.7. - In conclusione, la richiesta di referendum deve essere

dichiarata inammissibile.

3.1. - Il secondo quesito referendario qui in esame, nel testo

riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte

di cassazione dopo l'emanazione del testo unico di cui al d.lgs. n.

533/1993, è chiaro e univoco nella volontà di abrogare quelle parti

della legge elettorale del Senato che prevedono la "correzione

proporzionale" del meccanismo maggioritario attraverso l'assegnazione

di un quarto dei seggi attribuiti alla Regione, secondo le modalità

stabilite dall'art. 17 del citato testo unico.

In ordine alla normativa residua del citato d.lgs. n. 533,

conseguente all'abrogazione referendaria, la soppressione di

articoli, commi e semplici incisi dà vita a una disciplina generale

orientata verso l'adozione del c.d. "maggioritario secco"; essa,

però, non è di per sé operativa.

3.2. - È determinante, a questo riguardo, - come già nella

ipotesi relativa alla Camera dei deputati - il problema dei collegi

elettorali: a ogni Regione è assegnato un numero di collegi

uninominali pari ai tre quarti dei seggi, e cioè complessivamente

232 su 315 (d.lgs. n. 535/1993). Il referendum abrogativo non può

risolvere tale questione e, allora, occorre esaminare la situazione

che si determinerebbe nell'ipotesi di una risposta affermativa al

quesito. Stante la previsione dell'art. 57 della Costituzione, non

funzionerebbe più la rete dei collegi come disegnata dal d.lgs. n.

535, e la normativa residua non sarebbe in concreto applicabile, con

un impedimento (a tempo indeterminato) per il rinnovo dell'assemblea

rappresentativa, cui dovrebbe rimediare necessariamente il

legislatore.

La difesa del comitato promotore, consapevole dell'essenziale

importanza di tale punto, invoca l'esistenza di un obbligo di

cooperazione per dar seguito alla volontà referendaria, sostenendo

che si potrebbe facilmente sciogliere il nodo dei collegi con la

revisione della "mappa", rimpicciolendoli e aumentandoli di numero.

Ma su tale obbligo, come pure sull'ipotizzato principio di

ultrattività della legislazione elettorale delle Camere, valgono i

rilievi già svolti in precedenza (n. 2.6.). Va ricordato, in

particolare, come la norma transitoria, di cui all'art. 10 della

legge n. 276/1993, sia stata inserita - così come l'art. 10 della

legge n. 277/1993 (v. ancora il n. 2.6.) - con emendamento aggiuntivo

per evitare il pericolo di un vuoto normativo, e comunque incertezze

interpretative (v. Camera dei deputati, assemblea, 24 e 30 giugno

1993; Senato, assemblea, 14 luglio 1993).

3.3. - Infine, a proposito dell'argomento addotto in memoria dai

promotori, relativo allo scioglimento e alle elezioni del Senato del

1953, è sufficiente ricordare che la legge 6 febbraio 1948, n. 29,

all'art. 3, primo comma, prevedeva l'adeguamento, "con norma di

legge", del numero dei senatori assegnati a ciascuna Regione "nella

prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati

del censimento generale della popolazione". Il fatto che detta norma,

nel 1953, non abbia avuto seguito non è pertinente ai fini del

presente giudizio. Infatti, il numero dei senatori e dei deputati,

prima della revisione effettuata con la legge costituzionale 9

febbraio 1963, n. 2, era variabile, secondo l'originaria formulazione

dell'art. 57 della Costituzione.

3.4. - Anche la seconda richiesta di referendum popolare va,

pertanto, dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in

epigrafe:

a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione

della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n.

361, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo

unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della

Repubblica),

richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 30 novembre 1994,

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI-GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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