Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/01/1976 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo

1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione I penale - nel

procedimento penale a carico di Gigli Umberto, iscritta al n. 221 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 22 marzo 1974, la Corte suprema di cassazione (I

sezione penale), investita del ricorso avverso una sentenza di diniego

di riabilitazione della Corte di appello di Roma, ha ritenuto rilevante

e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione,

dell'art. 598 del codice di procedura penale, nella parte in cui, pur

ammettendo che il condannato possa presentare memoria sottoscritta da

lui ovvero da un avvocato o procuratore all'uopo nominato, non

prescrive che, a tal fine, sia disposto il deposito degli atti

(acquisizioni probatorie e conclusioni del pubblico ministero) con

conseguente avviso al condannato e al difensore se nominato e

concessione di un congruo termine per la presentazione di memorie od

istanze.

Poiché dopo gli adempimenti di legge non vi è stata costituzione

di parte, la questione come sopra proposta viene ora alla cognizione

della Corte in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge

n. 87 del 1953. Considerato in diritto :

1. - L'art. 598 c.p.p, che disciplina l'istruttoria e la decisione

sulla domanda di riabilitazione, statuisce che la Corte d'appello possa

assumere, anche per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, le

informazioni che reputa opportune e decide in camera di consiglio

"sulle requisitorie scritte del procuratore generale"; non prevede

l'obbligo del deposito degli atti e la notificazione dell'avviso di

deposito all'imputato e al suo difensore (se nominato), i quali possono

unicamente presentare memorie.

Nell'ordinanza la Cassazione prospetta il dubbio che la norma in

questione, non prevedendo come obbligatorio il deposito degli atti

istruttori e la notificazione dell'avviso, violi l'art. 24 della

Costituzione, in quanto non consente un adeguato esercizio del diritto

di difesa, non ponendo l'istante in condizione di conoscere le

risultanze istruttorie e le conclusioni del pubblico ministero.

2. - La questione è fondata.

È pacifico che il procedimento di riabilitazione - che è definito

con sentenza ed ha per oggetto un vero e proprio diritto soggettivo -

ha carattere giurisdizionale: dal che deriva che deve svolgersi con le

garanzie previste dall'art. 24 della Costituzione.

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, il

diritto di difesa è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio;

pertanto, pur potendo variamente atteggiarsi, in funzione delle

peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, può dirsi

assicurato solo quando l'interessato abbia la possibilità di

partecipare ad una effettiva dialettica processuale (sentenze n. 199

del 1975; 255 del 1974 e 190 del 1970).

La dottrina e la giurisprudenza dei giudici ordinari sono concordi

nell'interpretare l'art. 598 c.p.p nel senso che sia consentita

all'istante la mera facoltà di presentare memorie, senza prevedere

l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio, sia pure nei

limiti connaturali ad un procedimento in camera di consiglio. Ma la

mera facoltà di presentare memorie come giustamente rileva l'ordinanza

di rimessione non è idonea ad assicurare la difesa dell'interessato

se non gli è consentito di prendere cognizione delle acquisizioni

probatorie e delle conclusioni del pubblico ministero, sulla base delle

quali deve essere pronunciata la sentenza ed in relazione alle quali

l'istante ha interesse a presentare le proprie deduzioni. Tale

interesse appare particolarmente ampio ove si consideri che, se la

riabilitazione è negata, l'istanza non può essere rinnovata che dopo

trascorso, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, un

nuovo termine uguale a quello stabilito per la presentazione della

prima istanza, salvo che sia negata per difetto o irregolarità di

qualche documento (art. 599 c.p.p.).

3. - La disciplina in esame, pertanto, deve ritenersi sicuramente

non conforme all'art. 24 della Costituzione, perché non contempla

adempimenti idonei a garantire il contraddittorio, quali quelli

previsti dal primo e secondo comma dell'art. 372 c.p.p. a chiusura

dell'istruttoria formale.

Deve quindi estendersi all'ipotesi esaminata la normativa di cui al

citato art. 372 e conseguentemente ritenersi che, prima della decisione

della Corte di appello, debbano depositarsi in cancelleria gli atti e i

documenti della procedura, dandosene avviso a chi abbia sottoscritto la

domanda di riabilitazione (l'interessato o un suo procuratore speciale,

a norma dell'art. 44 disp. att. c.p.p.), ai fini dell'esercizio delle

facoltà di cui al secondo comma del su menzionato art. 372 c.p.p.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento

all'articolo 24 della Costituzione, dell'art. 598 c.p.p., nella parte

in cui non prevede che prima della decisione della Corte d'appello si

proceda agli adempimenti di cui all'art. 372, primo e secondo comma,

dello stesso codice, ai fini dell'esercizio delle facoltà da questa

norma previste.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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