Corte costituzionale

Sentenza n. 495/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/12/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei

trattamenti di pensione della previdenza sociale), promossi con n. 3

ordinanze emesse il 22 gennaio 1993 dal Pretore di Modena nei

procedimenti civili vertenti tra Casolari Giovanni, Marzocchini Gina

e Alessi Alba e l'I.N.P.S., rispettivamente iscritte ai nn. 118, 119

e 120 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Marzocchini Gina, Alessi Alba e

dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Salvatore Cabibbo per Marzocchini Gina e Alessi Alba.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di tre procedimenti civili promossi contro

l'I.N.P.S. da Casolari Giovanni, Marzocchini Gina e Alessi Alba,

volti ad ottenere, con decorrenza rispettivamente dal 1 novembre

1988, 1 agosto 1983 e 1 aprile 1990, la riliquidazione della pensione

di riversibilità già concessa loro dal cennato Istituto a seguito

della morte dei rispettivi coniugi, il Pretore di Modena, con tre

distinte ordinanze di identico contenuto emesse in data 22 gennaio

1993, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22 della

legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento

dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in

cui non prevede, in conformità ed in corrispondenza di quanto invece

disposto dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12

agosto 1962, n. 1338 (quale risultante a seguito della sentenza n. 34

del 1981 della Corte costituzionale), che la pensione di

riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta

integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato

avrebbe avuto comunque diritto di percepire.

Nei giudizi a quo gli attori sostenevano che l'aliquota di

riversibilità (60%) avrebbe dovuto applicarsi sull'ammontare della

pensione diretta integrata al minimo che il loro dante causa già

godeva e non sull'ammontare della pensione "teorica" che sarebbe

spettata a quest'ultimo in relazione alla sua posizione contributiva.

Fondavano la loro pretesa sulla parte del dispositivo di cui alla

sentenza n. 34 del 1981 di questa Corte, con la quale si è

dichiarata l'illegittimità, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12

agosto 1962, n. 1338, "nella parte in cui preclude il calcolo della

pensione di riversibilità I.N.P.S. calcolata in proporzione alla

pensione diretta I.N.P.S. integrata al minimo che il titolare defunto

avrebbe diritto di percepire ..".

L'I.N.P.S., costituitosi in quei giudizi, aveva chiesto il rigetto

delle domande attrici, in quanto la statuizione della Corte

costituzionale era inapplicabile ai casi di specie, non avendo avuto

ad oggetto le norme disciplinanti il criterio di calcolo della

pensione di riversibilità, previsto dagli artt. 22 della legge 21

luglio 1965, n. 903, e 12 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636

(convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), come sostituito

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il giudice remittente, condividendo la tesi dell'I.N.P.S., e

ritenuto che l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nel prevedere che

le pensione di riversibilità fosse calcolata in proporzione a quella

spettante al de cuius sulla base della sua posizione contributiva e

prescindendo dall'integrazione al minimo, fissasse un criterio di

liquidazione già riconosciuto contrastante con l'art. 3 della

Costituzione da questa Corte, seppure in relazione all'art. 2 della

legge n. 1338 del 1962, concernente la problematica relativa

all'integrazione al minimo della pensione I.N.P.S. in caso di cumulo

con altri trattamenti pensionistici, riteneva rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

nei termini sopra indicati. Evidenziava che sulla questione relativa

al parametro-base cui rapportare l'aliquota della pensione di

riversibilità non si era formato diritto vivente, sebbene fosse

prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il

trattamento di riversibilità dovesse essere calcolato sulla pensione

diretta del dante causa comprensiva del trattamento minimo.

2. - Nei giudizi davanti a questa Corte si sono costituiti

Marzocchini Gina (ord. 119/93) e Alessi Alba (ord. 120/93), chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero fondata. A

sostegno di tali conclusioni, le parti ritengono che la pronuncia n.

34 del 1981 di questa Corte ha introdotto nell'ordinamento un

principio applicabile anche a fattispecie analoghe a quella relativa

alla norma impugnata e che la Corte di Cassazione con indirizzo

costante (sentenze n. 2915 del 1987, 3507 del 1988, 150 del 1989 e

7100 del 1991), ha fornito ampia argomentazione interpretativa

dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, disponendo che la pensione

di reversibilità debba essere calcolata in rapporto alla pensione

già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Concludono,

quindi, per l'inammissibilità della questione proposta e solo in

linea gradata, qualora non fosse condivisa l'interpretazione

corrente, come formulata dalla Cassazione, perché sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del

1965, nella parte in cui esclude dal calcolo della pensione di

reversibilità la porzione di integrazione al minimo goduta dal de

cuius o che sarebbe allo stesso spettata.

3. - Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 118 ha presentato atto

di costituzione l'I.N.P.S. in data 4 giugno 1993, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile. Considerato in diritto

1. - Con tre ordinanze di identico contenuto, il Pretore di Modena

dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965,

n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento del trattamento di

pensione della previdenza sociale) nella parte in cui non prevede che

la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla

pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al

pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

2. - I tre giudizi prospettano questioni identiche e possono

pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di

costituzione dell'I.N.P.S. in quanto depositato oltre il termine

previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

4. - Come fa notare l'ordinanza di rimessione, in riferimento alla

disposizione oggetto del presente giudizio si è venuto determinando,

nella giurisprudenza di merito ed in quella della Cassazione, un

contrastante orientamento. Secondo la tesi interpretativa

minoritaria, che fa soprattutto leva sulla dizione letterale

dell'art. 22 sopra richiamato, una volta soppressa la compatibilità

di più integrazioni al minimo in capo ad un titolare di una

pluralità di pensioni, non può il superstite godere, neppure in

percentuale, di una integrazione strettamente legata alle condizioni

economiche del defunto, quando poi la legge stessa riconosce ai

superstiti l'integrazione al minimo in base alle loro condizioni

economiche personali. L'altra tesi esegetica, che trae conseguenze da

alcuni passi contenuti nella sentenza n. 34 del 1981 di questa Corte,

perviene alla conclusione che il trattamento di riversibilità deve

essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa, comprensiva

del trattamento minimo, sia stato questo da lui domandato oppure no.

Il giudice a quo - atteso che quest'ultimo orientamento non può

essere considerato "diritto vivente", e che comunque la richiamata

pronuncia di questa Corte non ha inciso sull'art. 22 sopra citato,

secondo cui la pensione di riversibilità deve essere calcolata su

quella spettante al de cuius sulla base della sua posizione

contributiva, prescindendo dalla sua integrazione al minimo - dubita

della costituzionalità di questa norma, che è ancora vigente ed

applicabile nel giudizio in corso.

5. - La questione va esaminata anzitutto in ordine alla sua

ammissibilità.

Il giudice remittente non si limita a prospettare a questa Corte

il contrasto nella interpretazione della giurisprudenza ordinaria,

ma, propendendo per una delle due tesi, sospetta di

incostituzionalità la norma che, così interpretata, dovrebbe

applicare.

Non può, quindi, ravvisarsi l'inammissibilità della questione

per non aver scelto il giudice rimettente, tra due interpretazioni

possibili, quella conforme a Costituzione.

6. - Nel merito la questione è fondata, ravvisandosi un contrasto

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'art. 3 della

Costituzione, sia sotto il profilo della irragionevolezza che della

disparità di trattamento.

Il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori, istituito con

la legge 4 aprile 1952, n. 218, ha dato luogo, com'è noto, ad una

serie di problemi esaminati in sede interpretativa e presi in

considerazione da successivi interventi del legislatore; e tale

quadro normativo è stato anche rettificato da diverse pronunce di

questa Corte.

Nei limiti che possono in qualche modo rilevare nella presente

questione, va ricordata la più volte richiamata sentenza n. 34 del

1981 in cui si è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, lett.

a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, anche nella parte in cui

impediva "che il calcolo della pensione di riversibilità I.N.P.S.,

in caso di cumulo con altro trattamento di riversibilità, (fosse)

rapportato all'importo integrato al minimo della pensione diretta

I.N.P.S. che il defunto avrebbe dovuto percepire se avesse chiesto

l'integrazione".

La questione allora decisa non è identica a quella presente,

poiché riguardava una ipotesi di cumulo di due pensioni, in

relazione alla legittimità della diversa norma dell'art. 2 della

legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nel quadro della disciplina vigente

nel 1981.

Nel presente caso, invece, le ipotesi del cumulo risultano

disciplinate dal sopravvenuto decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, e - per quanto riguarda l'ipotesi del calcolo dell'unica

pensione di riversibilità - occorre far riferimento all'art. 22

della legge 21 luglio 1965, n. 903; il quale, nel secondo comma,

prevede che "tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della

pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma

dell'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 639, convertito in legge 6

luglio 1939, n. 1272".

Ora, da una parte, si sostiene che quest'ultima norma (così come

modificata dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218) determini

la pensione in ragione della posizione contributiva non integrata al

minimo, per cui il superstite non potrebbe godere, neppure in

percentuale, di quella integrazione, strettamente legata alle

condizioni economiche del defunto.

Senonché, va anzitutto rilevata l'irragionevolezza di un tale

ordine di idee, dal momento che il rinvio che l'art. 22 della legge

n. 903 del 1965 fa all'art. 12 sopra richiamato può ritenersi

corretto solo nel senso che la pensione di riversibilità a favore

del superstite sia calcolata in una percentuale della intera pensione

diretta spettante al de cuius, una volta che il dante causa aveva

diritto ad una determinata pensione unitariamente considerata nelle

sue componenti (base contributiva più l'integrazione al minimo a lui

dovuta).

Invero, come già affermato da questa Corte, (v., da ultimo,

sentenza n. 926 del 1988), la pensione di riversibilità attua, per

il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte della

funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del de cuius,

perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dallo stato di

bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge. Ora, dette

finalità, non verrebbero integralmente realizzate se si ammettesse

che il calcolo della percentuale spettante al coniuge superstite si

operasse sulla pensione c.d. contributiva e non già sull'importo

effettivamente percepito dal coniuge defunto, comprensivo

dell'integrazione al minimo.

Inoltre la tesi limitativa, riferita alla sola base contributiva,

determinerebbe l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a

quanto già riconosciuto da precedenti sentenze di questa Corte (n.

34 del 1981; n. 314 del 1985; n. 184 del 1988 ed altre) intese a

garantire un rapporto equilibrato fra le diverse pensioni.

Tale prospettiva, costituzionalmente legittima, non appare

ostacolata dall'asserita incompatibilità del cumulo tra la c.d.

"percentualizzazione" dell'integrazione al minimo della pensione

diretta spettante al de cuius e l'"autonomo diritto"

dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, poiché

trattasi in realtà di distinti momenti e di diverse pensioni cui

hanno diritto i rispettivi titolari: quella dell'assicurato defunto,

comprensiva del minimo che ne costituisce parte integrante, e quella

del superstite, calcolata sia nella percentuale di quella spettante

al suo dante causa, sia nella sua autonoma integrazione al minimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla

riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza

sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di

riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta

integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che

l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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