Corte costituzionale

Sentenza n. 493/1995

Altra decisione · depositata il 04/12/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e

dell'art. 4 (limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità

di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore

della presente legge") della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere

a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio

della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30

e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme),

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 28 marzo 1995, depositato in cancelleria il

5 aprile 1995 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con

ricorso notificato il 28 marzo 1995, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4

(limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio

maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della

presente legge") della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere

a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio

della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30

e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme).

In particolare, ad avviso del ricorrente:

a) l'art. 1, comma 2, nell'individuare, quale azienda di

riferimento regionale di secondo livello, l'Ospedale "Ospedali civili

riuniti" di Sciacca, violerebbe i principi di ragionevolezza e di

buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della

Costituzione), nonché l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, in

relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione;

b) l'art. 4, nel prevedere che l'inquadramento del personale

tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici

provinciali e dei veterinari provinciali nel ruolo nominativo

regionale del personale del servizio sanitario nazionale avviene, fra

l'altro, "tenuto conto della anzianità di servizio maturata dagli

interessati alla data di entrata in vigore della presente legge",

violerebbe le norme che disciplinano l'immissione e la progressione

in carriera del personale delle unità sanitarie locali (art. 47

della legge n. 833 del 1978, artt. 15, 17 e 18 del decreto

legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni,

in relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto regionale).

2. - In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, il

ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del

contendere, in quanto nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 19 del 12 aprile 1995 è stata pubblicata la legge

impugnata con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 4

- limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio

maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della

presente legge" - della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere

a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio

della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30

e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme), per

violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 17, lettera b),

dello Statuto della Regione.

Dopo l'instaurazione del presente giudizio, il Presidente della

Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 11 aprile

1995, n. 34) con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso,

delle quali è poi stata anche dichiarata la "abrogazione" con la

legge regionale 21 aprile 1995, n. 39.

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo, sentenza n. 395 del 1995), va pertanto dichiarata cessata la

materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al

ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il Presidente e redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 1995

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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