Corte costituzionale

Sentenza n. 491/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 413/1989

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto

comma-quinquies, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio

1990, n. 37, al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni

urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato

e delle categorie ad esse equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1991 dal T.A.R.

per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, nel ricorso proposto

da Belmonte Dino contro il Comune di Pescara, iscritta al n. 327 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Belmonte Dino, direttore di divisione, con inquadramento

nella seconda qualifica dirigenziale presso il Comune di Pescara, con

ricorso del 5 maggio 1990, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per

l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, il provvedimento, datato

30 aprile 1990, di collocamento a riposo per avere compiuto 65 anni

di età con un'anzianità utile ai fini pensionistici di 27 anni, 10

mesi e 15 giorni.

Il T.A.R., in accoglimento di uno dei motivi di gravame, con

ordinanza del 24 gennaio 1991 (R.O. n. 327 del 1991), ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinques,

aggiunto al decreto legge n. 413 del 1989 dalla legge di conversione

28 febbraio 1990, n. 37, perché non consente ai dirigenti degli enti

locali di restare in servizio fino al settantesimo anno di età per

il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o, comunque, per

il miglioramento del trattamento pensionistico.

Ha osservato che sia il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sia la

legge 29 marzo 1983, n. 93, pur prevedendo settori del pubblico

impiego disciplinati da ordinamenti specifici, hanno operato una

stretta equiparazione tra le figure dirigenziali ed hanno evidenziato

l'effettuazione di una disciplina unitaria della posizione dei

dirigenti dello Stato e di quelli ad essi assimilabili; che la

descrizione dei compiti del dirigente statale contenuta nell'art. 2

del ricordato d.P.R. n. 748 del 1972 coincide in larga misura con

quella relativa alle attribuzioni del dirigente comunale contenuta

nel d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, la quale si sostanzia in attività

di direzione di strutture amministrative, di studio e di ricerca, di

propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di

assicurare la legalità, la imparzialità, la economicità e la

speditezza dell'attività amministrativa, di partecipazione ad organi

collegiali, di rappresentanza esterna ecc.

Considerando l'omogeneità e la indifferenza della circostanza

dell'appartenenza del dirigente all'amministrazione statale o locale,

e la irrilevanza dell'esigenza del buon andamento degli uffici per

l'attenuazione che si verifica per ogni categoria di dirigenti per

effetto dell'età, doveva ritenersi sussistente una irrazionale

discriminazione nel trattamento dei dirigenti locali rispetto a

quelli statali onde la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

1.1 - Nel susseguente giudizio dinanzi a questa Corte non vi è

stata la costituzione della parte privata.

1.2 - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

la quale ha sostenuto la infondatezza della questione.

Ha rilevato che nella fattispecie sono applicabili i principi già

affermati da questa Corte, secondo cui (sent. nn. 461 del 1989 e 237

del 1984), una norma derogatoria non può essere assunta a parametro

della legittimità della regola generale dettata in una determinata

materia; che risulta irrilevante il richiamo alla tendenza

legislativa verso l'innalzamento del limite di età pensionabile,

tratto dalle varie leggi che si sono susseguite in materia, poiché

da essa non può dedursi la illegittimità della regola generale del

collocamento a riposo al 65° anno di età.

Ha osservato anche che la disciplina della materia è affidata

alla discrezionalità del legislatore il quale, ispirandosi a

valutazioni di carattere politico, sociale o economico, può

effettuarla in maniera differenziata senza che l'eccezione o la

deroga renda obbligatoria altra o altre eccezioni a pena di sancire

una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, quarto comma

quinquies aggiunto al decreto legge n. 413 del 1989 dalla legge di

conversione 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non consente

ai dirigenti degli enti locali di restare in servizio fino al

settantesimo anno di età per il raggiungimento del massimo livello

pensionistico o, comunque per il miglioramento del trattamento

pensionistico, violi l'art. 3 della Costituzione, per la

discriminazione che crea tra la suddetta categoria e quella dei

dirigenti civili dello Stato.

2. - La questione non è fondata.

Si osserva che per effetto della legislazione intervenuta negli

ultimi anni nella disciplina della dirigenza degli enti locali

(d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347; d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494;

legge 8 giugno 1990, n. 142) si è verificata una omogeneità tra

detta categoria e quella dei dirigenti civili dello Stato, specie in

relazione alle funzioni attribuite e alle responsabilità che ad essi

fanno carico.

Ma a parte la considerazione che detta omogeneità risale solo

agli ultimi tempi e che non sussisteva certamente negli anni

anteriori, si rileva che essa da sola non è sufficiente a far

ritenere la dedotta violazione dell'invocato precetto costituzionale.

Come già affermato (sent. n. 440 del 1991), non può ritenersi

regola generale valevole per tutti i dipendenti pubblici quella del

collocamento a riposo a settanta anni. Resta, invece, come regola

l'età pensionabile fissata a sessantacinque anni e come eccezione il

suo prolungamento fino a settanta anni. È rimasto allo stato di

tendenza il prolungamento della detta età a settanta anni, essendosi

il legislatore limitato alla sola enunciazione della intenzione in

tal senso.

Invece, ha stabilito delle deroghe per alcune categorie,

evidenziandone le ragioni di volta in volta (necessità di evitare

sperequazioni sussistenti all'interno della stessa categoria,

opportunità di utilizzare particolari esperienze e capacità

professionali, o di soddisfare peculiari esigenze finanziarie, ecc.).

Atteso che la previsione del prolungamento dell'età pensionabile

costituisce una scelta discrezionale del legislatore non arbitraria,

ma sorretta da ragionevoli motivi, la questione sollevata è da

ritenersi non fondata.

La soluzione invocata è, invero, frutto di una valutazione

discrezionale e non è una conseguenza necessaria del giudizio di

costituzionalità, non dovendo la Corte procedere ad una estensione

logicamente necessitata ed implicita nella potenzialità

interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la

disposizione impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, quarto comma quinquies, aggiunto dalla legge di

conversione 28 febbraio 1990, n. 37, al decreto legge 27 dicembre

1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad esse

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale amministrativo

regionale dell'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con la

ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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