Corte costituzionale

Sentenza n. 490/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/11/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371, comma

secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11

gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento

penale a carico di Tomada Gianni, iscritta al n. 107 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione di una sentenza

pretorile di condanna per falso giuramento (reso in una causa civile

promossa dallo stesso imputato), la Corte d'appello di Trieste, con

ordinanza emessa l'11 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art.

371, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui limita

l'operatività della causa di non punibilità costituita dalla

ritrattazione alla sola ipotesi di giuramento deferito d'ufficio.

Osserva il giudice a quo che l'omessa previsione del giuramento

deferito dalla parte non troverebbe alcuna giustificazione e

concreterebbe un trattamento difforme per due situazioni

sostanzialmente omogenee. La norma è infatti concepita, rileva il

remittente, con riferimento alla disciplina dettata per il giuramento

dal previgente codice civile del 1865.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità sotto un duplice motivo: da un lato la norma

sarebbe stata tacitamente abrogata a seguito della nuova disciplina

del giuramento decisorio contemplata nel codice civile del 1942, come

ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità; dall'altro lato, ove

tale tesi dovesse essere disattesa, si verterebbe comunque nel non

estensibile campo di applicazione di una norma eccezionale. Considerato in diritto

1. - È sospettato d'illegittimità costituzionale l'art. 371,

secondo comma, del codice penale, che per il reato di falso

giuramento prevede l'esimente della ritrattazione solo nel caso di

giuramento deferito d'ufficio. A parere della Corte d'appello

remittente, l'omessa estensione della causa di non punibilità in

parola anche all'ipotesi di giuramento deferito dalla parte si

risolverebbe in una lesione dell'art. 3 della Costituzione per la

diversità del trattamento riservato a due situazioni definite

omogenee.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - In conformità a quanto ritiene la Corte di cassazione, la

norma impugnata deve considerarsi abrogata per effetto dell'art.

2738 del codice civile.

Il legislatore del 1930, infatti, aveva costruito la previsione

della speciale causa di non punibilità con riferimento al contesto

normativo offerto dal codice civile del 1865, all'epoca vigente. Il

giuramento era da questo codice disciplinato in due distinti

paragrafi: nel primo era contemplato il giuramento decisorio,

deferito (o riferito) dalla parte, per il quale l'art. 1370

esplicitamente escludeva la prova della falsità, una volta prestato;

nel secondo paragrafo era poi descritto il giuramento, suppletorio

oppure estimatorio, deferito d'ufficio. A tale secondo istituto non

era applicabile l'assoluta incontrovertibilità sancita per il primo,

sicché era opinione pacifica che il giuramento d'ufficio, per

propria natura, non escludesse necessariamente la deduzione di nuove

prove successivamente alla sua prestazione.

Il legislatore del 1930 prendeva atto di tale diversità, basandovi

la sua scelta di limitare l'esimente al solo caso - quello appunto

del giuramento d'ufficio - in cui la ritrattazione fosse utile ad

evitare un giudicato che si fondasse sulla falsità (effetto non

configurabile per il giuramento decisorio) e in coerenza con

l'interesse dell'amministrazione della giustizia, oggetto della

tutela apprestata dalla norma incriminatrice.

La diversa rilevanza della ritrattazione sul piano degli effetti

scandiva quella differenza sostanziale dell'efficacia processuale dei

due istituti, che costituiva a sua volta il presupposto stesso

dell'esimente, giustificandone l'esclusione nell'ipotesi di

giuramento incontrovertibile.

2.2. - Ma il quadro di riferimento è del tutto mutato con

l'entrata in vigore del codice civile del 1942, che nell'art. 2738

unifica il regime per entrambe le specie di giuramento, escludendo

sempre la prova contraria ed inibendo in ogni caso la revocazione

della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso: la

ritrattazione del giuramento suppletorio o estimatorio non spiega

più alcun effetto impeditivo al formarsi del giudicato.

Conseguentemente, la causa di esclusione della punibilità non

trova ormai più alcuna giustificazione, e la sua sopravvivenza

creerebbe un'evidente incoerenza nel sistema, risultando contraria al

principio di ragionevolezza anche perché chi ha giurato il falso

potrebbe trarne vantaggio ottenendo una decisione favorevole nel

giudizio civile ma sottraendosi alle conseguenze penali attraverso la

ritrattazione.

Come parte della dottrina e la richiamata giurisprudenza della

Corte di cassazione hanno posto in luce, l'entrata in vigore

dell'art.

2738 cod. civ. realizza una delle ipotesi di abrogazione per

incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla

legge in generale. Infatti, la sopravvenuta generale ininfluenza

della ritrattazione per via della efficacia probatoria piena

attribuita dal nuovo codice civile ad entrambe le specie di

giuramento, non consente più di collegare alla ritrattazione stessa,

neppure con riguardo al giuramento deferito d'ufficio, la previsione

premiale contenuta nell'art. 371, secondo comma, del codice penale

in relazione diretta con la normativa dettata dal codice civile del

1865.

2.3. - Non essendo dunque più in vigore la norma che prevedeva la

speciale causa di non punibilità in esame, ancorata ad una condotta

ormai processualmente irrilevante, addirittura non configurabile si

palesa l'invocata estensione della stessa all'ipotesi di giuramento

decisorio.

D'altra parte, la contraria tesi della sopravvivenza della

denunciata norma sarebbe seriamente sostenibile solo ove si ritenesse

tuttora da escludere un'identità di effetti o comunque si supponesse

una perdurante diversità di funzione tra le due specie di

giuramento. Ma allora verrebbe a cadere ipso facto l'asserita

disparità di trattamento, per l'evidente disomogeneità della

situazione oggetto del giudizio a quo rispetto al tertium

comparationis indicato dal remittente.

Pertanto, la questione va in ogni caso ritenuta priva di

fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 371, secondo comma, del codice penale, sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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