Corte costituzionale

Sentenza n. 490/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 413/1989

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma

quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni

urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato

e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 37, promossi con tre ordinanze emesse il 20 marzo 1991 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte

rispettivamente ai nn. 526, 527 e 528 del registro ordinanze 1991 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di De Robertis Roberto, Rossi Folco

e Bifulco Luigi, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Renato Recca per De Robertis Roberto, Rossi Folco

e Bifulco Luigi e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di tre giudizi, in cui i ricorrenti, dipendenti del

Ministero di grazia e giustizia con qualifica di direttore di

Cancelleria del ruolo ad esaurimento, avevano impugnato le note con

cui l'Amministrazione aveva respinto le loro domande volte ad

ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento della

massima anzianità pensionabile, nonché i decreti di collocamento in

pensione al 65° anno di età, il Tribunale amministrativo regionale

del Lazio, con tre identiche ordinanze emesse il 20 marzo 1991, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del

decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in

cui non estende al predetto personale la possibilità di permanere in

servizio tra il 65° ed il 70° anno di età, onde raggiungere la

massima anzianità pensionabile.

Rileva il giudice rimettente che il beneficio in questione,

previsto per il personale della scuola e poi concesso ai dirigenti

civili dello Stato nonché, con legge 19 febbraio 1991, n. 50, ai

primari ospedalieri, non risulta ispirato al fine di trattenere in

servizio personale dotato di particolare qualificazione, ma trova la

sua ratio in un'agevolazione per i dipendenti intesa a scongiurare

gli effetti negativi di una tardiva assunzione nella Pubblica

Amministrazione.

Ciò premesso, si paleserebbe del tutto irrazionale e

discriminatoria l'esclusione della categoria dei ricorrenti, che

svolgono compiti di rilievo nell'organizzazione delle cancellerie,

non dissimili da quelli dirigenziali e per i quali era

originariamente previsto, nell'ordinamento specifico (cfr. art. 157

della legge 23 ottobre 1960, n. 1196), il trattenimento in servizio

fino al 70° anno di età, come per il personale della scuola. Ma

mentre per quest'ultimo, una volta intervenuto l'effetto abrogativo

del d.P.R. n. 1092 del 1973 (che ha ricondotto a 65 anni il limite

massimo di pensionamento), si è provveduto con norme transitorie

assicurando ( ex art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30

luglio 1973, n. 477) la possibilità di permanere in servizio non

oltre il 70° anno per raggiungere la massima anzianità pensionabile,

nessun provvedimento è stato emanato a favore dei direttori di

cancelleria in argomento, con ciò prospettandosi lesione del

principio di eguaglianza.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la declaratoria di non fondatezza della questione, richiamando le

considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 461 del 1989.

3. - Si sono costituite le parti private insistendo per la

illegittimità costituzionale, con argomenti analoghi a quelli

prospettati in ordinanza di rimessione. Tali considerazioni sono

state altresì ribadite dalle parti stesse in tre identiche memorie

depositate nell'imminenza dell'udienza. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma

quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni

urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato

e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 37.

La norma è denunziata nella parte in cui non prevede il

trattenimento in servizio, sino al raggiungimento del numero di anni

richiesto per conseguire il massimo della pensione, in favore del

personale del Ministero di grazia e giustizia appartenente ai ruoli

ad esaurimento della ex carriera direttiva. Tale categoria

risulterebbe ingiustificatamente discriminata rispetto agli altri

dirigenti dello Stato ai quali la normativa in argomento consente di

permanere in servizio, ai fini anzidetti, tra il sessantacinquesimo

ed il settantesimo anno di età.

I tre giudizi riguardano la stessa questione e debbono quindi

esser riuniti.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso che l'art. 15 della legge di delega sul personale

della scuola 30 luglio 1973, n. 477, introdusse, per gli appartenenti

a tutte le qualifiche in servizio al 1° ottobre 1974, la possibilità

di permanere in servizio tra il sessantacinquesimo ed il settantesimo

anno di età onde raggiungere il massimo della pensione. Il primo

comma della citata disposizione poneva infatti la regola generale del

collocamento a riposo il 1° ottobre successivo al compimento del

sessantacinquesimo anno di età ed il descritto regime si qualificava

in termini di deroga transitoria.

Nello stesso rapporto deve essere inscritta la norma impugnata

rispetto al principio sancito dall'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, che fissa appunto a

sessantacinque anni - per tutti gli impiegati e per gli operai di

sesso maschile - il limite di età per la cessazione dal servizio.

Del tutto simmetricamente in confronto con quanto previsto per il

personale scolastico, il denunziato art. 1, quarto comma quinquies,

aggiunto in sede di conversione in legge, estende tale normativa

(unitamente a quella dettata successivamente, sempre per il personale

scolastico, in materia di valutazione del servizio) ai dirigenti

civili dello Stato.

Il principio del conseguimento della posizione di quiescenza al

sessantacinquesimo anno rappresenta perciò la regola: anche se,

ammettendo delle eccezioni (cfr. sentenza n. 238 del 1988), non si

traduce in un divieto assoluto di permanere in servizio oltre quel

termine, non v'è dubbio che esso abbia portata generale, sicché a

metro della sua legittimità non può essere assunta una norma

derogatoria. L'affermazione, più volte da questa Corte enunciata

(cfr. sentenza n. 461 del 1989), deve essere confermata, anche in

presenza di molteplici eccezioni contenute in discipline speciali e

transitorie, ogni volta che la pronuncia richiesta sia nella sostanza

volta ad ottenere un'estensione ulteriore delle fattispecie

derogatorie del regime ordinario.

3. - Priva di pregio è infine l'argomentazione fondata sulla

recente legge 19 febbraio 1991, n. 50, che ha consentito, in via

permanente, ai primari ospedalieri di ruolo di essere trattenuti in

servizio tra il sessantacinquesimo ed il settantesimo anno sino al

conseguimento del massimo della pensione.

Tale intervento legislativo è richiamato dal giudice a quo come

sintomatico di una presunta tendenza verso il superamento

dell'anzidetta regola generale. Non a caso la categoria interessata

non viene esplicitamente assunta quale tertium comparationis: la

posizione dei primari in argomento è infatti del tutto peculiare,

come singolari sono state le vicende della normativa che, proprio su

questo punto, li ha riguardati (cfr. sentenza n. 134 del 1986), onde,

anche a voler ammettere che di una terza deroga si tratti, se ne può

trarre soltanto conferma di come la valutazione delle specifiche

situazioni delle singole categorie ed il bilanciamento tra il

beneficio da concedere ed il costo - non solo economico -

dell'eccezione, sia operazione discrezionale propria del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del

decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in

materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle

categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 37, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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