Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1995 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del

condannato militare), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 e il 26

luglio 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza nei procedimenti

di sorveglianza nei confronti di Cadinu Francesco e Guisa Giuseppe,

iscritte ai nn. 493 e 605 del registro ordinanze 1994 e pubblicate

nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 37 e 42, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 5 luglio 1994 (r.o. n. 493/1994), resa nel

procedimento relativo alla concessione di affidamento in prova del

condannato militare Cadinu Francesco, il Tribunale militare di

sorveglianza solleva la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167

(Affidamento in prova del condannato militare), per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

In base alla disposizione impugnata non è possibile concedere il

beneficio dell'affidamento in prova a militari che, in precedenza,

sono stati condannati per i reati comuni di "rapina, estorsione,

sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati

commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento

costituzionale".

Nella fattispecie, il condannato militare aveva avuto una condanna

per rapina, sequestro di persona e violenza privata in concorso.

Il Tribunale militare di sorveglianza, dopo aver osservato che

un'analoga disposizione era contenuta nell'ordinamento penitenziario

comune, ne rileva l'abrogazione ad opera della novella del 1986 e

sostiene l'incostituzionalità, per irragionevolezza, del

mantenimento della preclusione ex art. 1, secondo comma, legge n. 167

del 1983.

2. - Analoga questione viene sollevata dal Tribunale militare di

sorveglianza con ordinanza 26 luglio 1994 (r.o. n. 605/1994) resa nel

procedimento di sorveglianza relativo al condannato militare Guisa

Giuseppe, con la quale è stato prospettato, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, il dubbio di illegittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 167 del 1983, nella parte

in cui esclude che l'affidamento in prova del condannato militare

possa essere concesso a chi abbia riportato precedente condanna per

rapina. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze del Tribunale militare di sorveglianza

sollevano, nella sostanza, la medesima questione relativa alla

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 29

aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare),

nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova del condannato

militare è escluso quando questi sia stato in precedenza condannato

per i reati comuni di rapina o di estorsione, di sequestro di persona

a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di

terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. I relativi

giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi congiuntamente.

2. - In particolare, l'autorità rimettente ritiene che contrasti

con il principio di ragionevolezza il mantenimento in vita di detta

esclusione nei riguardi del condannato militare a seguito della

eliminazione della preclusione prevista per i condannati comuni

contenuta nel testo originario del secondo comma dell'art. 47

dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n.

354, ad opera della modifica intervenuta in forza dell'art. 11 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663.

3. - La questione è fondata.

Va presa in considerazione, anzitutto, la previsione originaria di

cui all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario comune, nel cui alveo

- secondo la prospettazione del giudice a quo - si colloca

l'esclusione di cui alla disposizione impugnata. A tenore del secondo

comma dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, l'affidamento in

prova non era consentito quando il condannato avesse "precedentemente

commesso un delitto della stessa indole" ed era escluso "in ogni caso

.. per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione

aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".

Il comma in questione fu assoggettato a diverse modificazioni (ed

integrazioni), prima della novella del 1986. In particolare, l'art. 4

della legge 12 gennaio 1977, n. 1 cancellò il divieto derivante dai

delitti della stessa indole commessi in precedenza. Da quel momento,

per il condannato comune, il trattamento penitenziario è stato

informato a un criterio di maggiore valutazione discrezionale della

personalità del reo. Nell'ambito di tale valutazione possono

senz'altro essere considerate precedenti condanne: queste, tuttavia,

non costituiscono una preclusione assoluta - disposta ex lege - alla

concessione dell'affidamento in prova.

L'ulteriore modifica dell'art. 47, ora completamente sostituito

dall'art. 11 della legge n. 663 del 1986, ha d'altro canto eliminato

del tutto le preclusioni collegate al titolo di reato per il quale è

stata riportata la condanna della cui esecuzione si tratta:

preclusioni - va sottolineato - quasi del tutto coincidenti con

quelle relative ai reati comuni - commessi in precedenza - che ostano

alla concessione dell'affidamento in prova del condannato militare ai

sensi dell'impugnato art. 1, secondo comma, della legge n. 167 del

1983. Va ricordato, altresì, che tali ipotesi ostative si

giustificavano con la finalità (sottolineata anche dalla sentenza n.

107 del 1980 di questa Corte) di impedire la fruizione

dell'affidamento in prova a chi si fosse reso responsabile di reati

che provocano un notevole allarme sociale in modo da "fronteggiare

più efficacemente condotte criminose .. di particolare

pericolosità, per la loro frequenza e per i loro effetti".

Con la riforma del 1986 (ma già con la ricordata modifica del

1977) il legislatore ha ritenuto di dare preminenza al finalismo

rieducativo ed ha lasciato la valutazione della personalità del reo

(come pure quella dell'allarme sociale) alla fase della

determinazione della pena in concreto.

Appare, pertanto, irragionevole, alla luce delle intervenute

modificazioni dell'ordinamento penitenziario comune, mantenere la

previsione dei reati comuni ostativi ai fini della concessione del

beneficio dell'affidamento in prova del solo condannato militare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167

(Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui

prevede che l'affidamento in prova è escluso "quando il condannato

militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione,

sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati

commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento

costituzionale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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