Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 26legge 153/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, settimo

comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività

gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980),

convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, promosso con ordinanza

emessa il 30 giugno 1992 dal Tribunale di Trani nel procedimento

civile vertente tra la S.a.s. A.P.N.A. ed il Comune di Trani,

iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento vertente tra la s.a.s. A.P.N.A.

ed il Comune di Trani relativamente ad un'ingiunzione di pagamento

emessa da quest'ultimo nei confronti della prima, concessionaria del

servizio di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche

affissioni, il Tribunale di Trani, con ordinanza emessa il 30 giugno

1992, e pervenuta a questa Corte il 29 aprile 1993, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26,

settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980), convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in

cui dispone che in caso di mancato accordo tra il Comune ed il

concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente

alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del

canone fisso convenuti nei contratti in corso, la revisione è

demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25

gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

Rileva il giudice rimettente che la disposizione oggetto del

presente giudizio è stata dettata dapprima con l'art. 26 del

decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, non convertito in legge;

successivamente riprodotta nel decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35,

anch'esso non convertito, ed è infine stata riproposta con il

decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 convertito nella legge 7 luglio

1980, n. 299, il cui art. 2 ha fatto salvi gli atti ed i

provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione

dei precedenti decreti-legge.

Essa, pertanto, va applicata alla fattispecie in esame e, tenuto

conto della natura finanziaria dei provvedimenti legislativi che la

contengono, si sostituisce certamente ad ogni diversa volontà delle

parti, ed anche all'art. 18 del capitolato d'oneri della concessione

di cui si tratta, che fa divieto assoluto di ricorso all'arbitrato

per la soluzione di qualsiasi controversia tra il Comune e la ditta

concessionaria.

Circa la non manifesta infondatezza della questione, rileva il

giudice rimettente che nella fattispecie si ravvisa un'ipotesi di

arbitrato obbligatorio o necessario, essendo esclusa ogni

possibilità per le parti di scegliere liberamente di adire il

giudice ordinario in luogo degli arbitri: pertanto, sulla base della

costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 2 del 1963; n.

62 del 1968; n. 127 del 1977), la disposizione che lo prevede deve

ritenersi contrastante con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo

comma, della Costituzione, in quanto è costituzionalmente

illegittimo qualsiasi arbitrato che non abbia fondamento nella libera

scelta delle parti, intesa come uno dei possibili modi di disporre,

anche in senso negativo, del diritto di agire in giudizio. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Trani dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102,

primo comma, della Costituzione, dell'art. 26, settimo comma, del

decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, (Norme per l'attività

gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980),

convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui

dispone che in caso di mancato accordo tra il Comune ed il

concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente

alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del

canone fisso convenute nei contratti in corso, la revisione è

demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25

gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

Ritiene il giudice rimettente che detta disposizione, introducendo

una forma di arbitrato obbligatorio, confligga con il diritto di

azione in giudizio e correlativo esercizio di cui all'art. 24, primo

comma, della Costituzione, e con la riserva della funzione

giurisdizionale ai giudici ordinari, di cui all'art. 102, primo

comma, della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Già con sentenza n. 35 del 1958 questa Corte ebbe a negare la

necessità, ai fini della decisione su questione analoga alla

presente, di dare soluzione al "problema, tuttora aperto e dibattuto,

sui rispettivi caratteri e sui rapporti di somiglianza o di

differenza concettuale" fra le figure dell'arbritato obbligatorio e

della giurisdizione speciale. "La semplice constatazione ( ..) che

una norma determina necessariamente la esclusione della competenza

delle autorità giurisdizionali ordinarie rispetto a tutta una serie

di controversie, e pertanto incide sulla giurisdizione, in senso

negativo, è più che sufficiente a dimostrare la illegittimità

costituzionale di essa".

Con successiva sentenza n. 127 del 1977 è stato ripetuto che il

fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera

scelta delle parti, perché "solo questa scelta (intesa come uno dei

possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di

cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione) può derogare al

precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, della stessa".

Più recentemente (sentenza n. 488 del 1991) questa Corte ha avuto

modo di riaffermare gli stessi concetti. Occorre pertanto ribadire

anche nella presente occasione che l'arbitrato è costituzionalmente

legittimo solo nelle ipotesi in cui la fonte dell'obbligatorietà sia

non eteronoma rispetto alle parti, bensì conseguente alla concorde

volontà delle stesse di vincolarsi a derogare al fondamentale

principio della statualità della giurisdizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, settimo

comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività

gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980),

convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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