Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

14 marzo 1961 n. 132 promosso con l'ordinanza emessa il 29 ottobre 1976

dalla Corte dei conti su ricorso proposto da Granello Daniele iscritta

al n. 581 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5 dell'anno 1982;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 29 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 27 agosto 1981) la Corte dei conti - terza sezione

giurisdizionale -, sul ricorso proposto da Granello Daniele per

ottenere la concessione della pensione di riversibilità quale vedovo

di pensionata ex regime austro-ungarico, ha sollevato, su istanza del

Procuratore generale, "la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132, in relazione all'art. 3

della Costituzione, in quanto esclude dal beneficio della

riversibilità delle pensioni i vedovi di pensionate già dipendenti

dal cessato regime austro-urgarico".

Il giudice a quo premette che l'impugnato art. 1 della legge n. 132

del 1961 ammette la riversibilità delle pensioni di dipendenti del

cessato regime austro-ungarico soltanto a favore degli orfani e delle

vedove, restando quindi escluse dal beneficio le altre categorie di

soggetti invece previste dalla legge 15 febbraio 1958 n. 46 (genitori,

collaterali, vedovo).

Vengono richiamate le argomentazioni esposte in una precedente

ordinanza di rimessione emessa dalla stessa sezione il 18 dicembre

1974, con la quale la stessa norma (art. 11. n. 132 del 1961) è stata

sospettata di incostituzionalità per l'esclusione dal beneficio dei

collaterali. E quanto alla omessa previsione del vedovo tra i soggetti

beneficiari della pensione di riversibilità, "nessun valido motivo di

tecnica o politica legislativa né tanto meno etico-sociale"

giustificherebbe siffatta esclusione che crea "una disparità di

trattamento tra cittadini italiani congiunti di pensionati, il cui

onere pensionistico fu assolto integralmente a carico dello Stato

italiano riproponendo a distanza di decenni una differenziazione che

risalirebbe all'origine dei diritti propri dei pensionati e che

invece fu già sostanzialmente superata dalle norme del primo

dopoguerra". Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza

in epigrafe verte sull'art. 1 l. 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione

delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge

15 febbraio 1958, n. 46, alla vedova ed orfani di pensionati già

appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero

di Fiume) nella parte in cui esclude dalla riversibilità delle

pensioni - in contrasto con l'art. 3 Cost. - i vedovi di pensionate

già dipendenti del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato

libero di Fiume.

2. - La questione è fondata.

In termini generali la giurisprudenza costituzionale ha

ripetutamente affermato la parità di trattamento tra uomini e donne in

tema di trattamenti pensionistici (sent. 30 gennaio 1980 n. 6, sent. 30

gennaio 1980 n. 9, sent. 26 maggio 1981 n. 75, sent. 18 luglio 1984 n.

214).

E quanto al punto specifico di causa, che riveste, per le sue

origini, connotazioni del tutto peculiari questa Corte, con la sentenza

n. 76 del 1979, emessa sulla base dell'ordinanza di rinvio della Corte

dei conti indicata in narrativa ebbe già ad occuparsi della

legittimità della norma impugnata, nella parte in cui escludeva dalla

riversibilità i collaterali, secondo le condizioni previste per i

dipendenti civili e militari dello Stato.

Si riconobbe ivi, dichiarandosi in conseguenza la illegittimità

del disposto nei limiti offerti, la sussistenza di un criterio di

"puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai

dipendenti dell'ex Amministrazione austroungarica con quella

concernente gli impiegati dello Stato.

E dunque, alla luce di tale puntuale principio, certamente da

confermarsi, non può non riconoscersi - alla medesima stregua di

quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il

diritto del vedovo alla riversibilità della pensione, liquidata alla

moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime

austro-ungarico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14

marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle

pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed

orfani di pensionati già appartenenti' all'Amministrazione austro

ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui esclude

dal beneficio della riversibilità della pensione il vedovo di

pensionata già dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell'ex

Stato libero di Fiume.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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