Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316 del

codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20

dicembre 1974 dal tribunale di Lucca, nel procedimento civile vertente

tra Santucci Marina e Andreini Enny ed altri, iscritta al n. 202 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 185 del 9 luglio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Santucci

Marina contro Andreini Enny e Salani Riccardo, al fine di ottenere il

risarcimento dei danni subiti per la morte del proprio marito Quilici

Assuero, il tribunale di Lucca, con ordinanza del 20 dicembre 1974, ha

sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 316

c.p.c., riguardante la disciplina del procedimento davanti al pretore

e al conciliatore.

Nell'ordinanza si pone in rilievo che il difensore della parte

attrice non aveva fornito al Collegio gli elementi necessari per

liquidare i danni morali e materiali dei quali era stato richiesto il

risarcimento e non aveva neppure provato l'età della vittima.

In tale situazione, secondo il giudice a quo, la domanda avrebbe

dovuto essere respinta, ma una simile decisione, formalmente

ineccepibile, sarebbe stata iniqua nella sostanza. Invero, in questi

casi la disposizione denunziata accorda, al pretore e al conciliatore,

il potere di indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa

nell'istruzione assegnando un termine per provvedervi.

Tale potere non compete però al tribunale e ciò si tradurrebbe,

secondo quanto si assume nell'ordinanza, in una lesione del diritto di

difesa.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 19 luglio 1975, le cui conclusioni si precisano

nella richiesta di una declaratoria di non fondatezza della questione

sollevata.

Secondo l'Avvocatura l'art. 316 c.p.c. troverebbe il suo fondamento

nelle peculiari caratteristiche dei procedimenti di competenza del

pretore e del conciliatore e non potrebbe ravvisarsi, nella mancata

estensione della sua sfera di applicabilità ai giudizi di competenza

del tribunale, una violazione dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, poiché in essi il compiuto esercizio del diritto di

difesa sarebbe assicurato dalla presenza del difensore. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se sia o meno in contrasto con

l'art. 24, secondo comma, Cost. (per il quale "la difesa è diritto

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") l'art. 316

c.p.c., nella parte in cui non attribuisce al tribunale il potere,

riconosciuto al pretore e al conciliatore, "di indicare alle parti in

ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarità

degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un

termine per provvedervi".

Secondo il giudice a quo, la mancata estensione dell'applicazione

della norma denunziata ai giudizi di competenza del tribunale si

tradurrebbe in una lesione del diritto di difesa "inteso come potere

di esplicare quelle attività che appaiono necessarie in relazione al

riconoscimento di un diritto... senza limiti o restrizioni.. che detto

riconoscimento rendano concretamente illusorio".

2. - L'assunto non può essere condiviso.

Poteri attribuiti al conciliatore e al pretore dal citato art. 316

c.p.c. sono certamente più ampi di quelli concessi al giudice

collegiale, ma ciò non comporta violazione del diritto di difesa

poiché l'inapplicabilità di detta disposizione ai procedimenti di

competenza del tribunale non limita in alcun modo il potere delle parti

di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni e di assumere

a tal fine tutte le iniziative consentite dall'ordinamento,

avvalendosi dell'effettiva assistenza di un difensore nello svolgimento

del processo.

Del resto, come più volte è stato ribadito da questa Corte (sent.

nn. 89 e 125 del 1972, 14 del 1973, 255 del 1974), il principio

sancito nell'art. 24, secondo comma, Cost., se esige che siano

assicurati lo scopo e la funzione dialettica del processo, non esclude

che le modalità dell'esercizio dell'attività difensiva delle parti

possano essere diversamente regolate in funzione delle peculiari

caratteristiche dei singoli procedimenti.

Non va dimenticato, peraltro, che anche nella disciplina

dell'ordinario processo di cognizione esistono norme, le quali

prevedono un largo margine di "collaborazione" tra il giudice e le

parti, sia al fine dell'esatta determinazione del thema decidendum

(artt. 117 e 183, secondo comma, c.p.c.) sia allo scopo di ovviare a

difetti e lacune nell'attività difensiva delle parti (art. 182

c.p.c.).

Le differenze, sotto tale aspetto, tra la disciplina dei

procedimenti di competenza del tribunale e quella dei giudizi innanzi

al pretore e al conciliatore sono pertanto meno sensibili di quanto il

giudice a quo mostra di ritenere e trovano comunque nel sistema

razionale giustificazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 316 c.p.c., sollevata - in riferimento all'articolo 24,

secondo comma, della Costituzione - dal tribunale di Lucca con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCTARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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