Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30,

terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione

e sul funzionamento della Corte costituzionale), e degli artt. 11 delle

disposizioni preliminari al codice civile, 65 del R.D. 28 maggio 1931,

n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), e

16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione della legge 18

giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al c.p.p.), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1967 dal tribunale di Ferrara

nel procedimento penale a carico di Picchioni Franco, iscritta al n.

225 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968;

2) ordinanza emessa il 1 aprile 1969 dal tribunale di Napoli nel

procedimento penale a carico di Sgrosso Guido ed altri, iscritta al n.

254 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 12 dicembre 1967 nel corso di un

procedimento penale a carico di Picchioni Franco, il tribunale di

Ferrara ha sollevato questione di legittimità costituzionale

relativamente alle norme di cui agli artt. 30 della legge 11 marzo

1953, n. 87, 11 delle disposizioni sulla legge in generale, 65 del R.D.

28 maggio 1931, n. 602, e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in

riferimento all'art. 136, primo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo spiega anzitutto, sotto il profilo della

rilevanza, come nella specie dovrebbe essere applicato il principio di

diritto contenuto nella sentenza 7 aprile 1967 della Corte di

cassazione, secondo cui la dichiarata illegittimità costituzionale

dell'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte concernente

la operatività degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice

di rito, non estende i suoi effetti agli atti istruttori compiuti prima

della data di pubblicazione della decisione di incostituzionalità.

Tale principio di diritto si basa su di un'interpretazione, affermata

anche in diverse altre pronuncie della Corte suprema di cassazione,

alla stregua della quale la declaratoria di illegittimità

costituzionale di una norma processuale non avrebbe effetto retroattivo

nei giudizi in corso in ogni stato e grado, restando fermi gli atti

già perfezionati alla data della sua pubblicazione: e ciò sia in

applicazione degli artt. 136 della Costituzione e 30 della legge 11

marzo 1953, n. 87, sia in osservanza del fondamentale canone tempus

regit actum, accolto dall'art. 11 delle preleggi, dall'art. 65 del R.D.

n. 602 del 1931, contenente le disposizioni transitorie del codice di

procedura penale, e dall 'art. 16 del D.P.R. n. 666 del 1955,

contenente le disposizioni transitorie e di coordinamento della legge

18 giugno 1955, n. 517.

La accennata interpretazione di queste ultime norme sarebbe, però,

in contrasto con il vero significato dell'art. 136 della Costituzione,

quale risulta riaffermato da numerose sentenze e particolarmente da

quella n. 127 del 1966 della Corte costituzionale, in quanto tale

precetto costituzionale, prescrivendo la cessazione della efficacia

della disposizione di legge ordinaria dichiarata costituzionalmente

illegittima a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della

decisione, non avrebbe introdotto alcuna distinzione tra efficacia

anteriore o posteriore alla pubblicazione anzidetta, ma soltanto

indicato il momento di inizio della obbligatorietà della decisione, di

guisa che l'unico limite alla efficacia anche retroattiva di questa

deriverebbe dalla formazione, eventualmente già verificatasi, di una

"cosa giudicata". Di qui l'esigenza di promuovere la questione di

legittimità costituzionale per risolvere il dubbio concernente quale

delle due interpretazioni innanzi prospettate, entrambe vincolanti per

il giudice ordinario, debba essere adottata.

2. - Anche il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 1 aprile

1969, nel corso di un procedimento penale a carico di Sgrosso Guido ed

altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

relativamente all'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 per

contrasto con l'art. 136 della Costituzione, svolgendo analoghe

considerazioni in riferimento ad una fattispecie in cui era stata

dedotta eccezione di nullità della istruzione condotta con il rito

sommario per violazione del terzo comma dell'art. 389 del codice di

procedura penale, dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 117 del 1968

della Corte costituzionale, nei limiti in cui esclude la

sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal

pubblico ministero sulla evidenza della prova.

3. - Non vi è stata innanzi a questa Corte alcuna costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi hanno ad oggetto questioni sostanzialmente

identiche in relazione allo stesso testo legislativo e possono pertanto

essere decisi congiuntamente con unica sentenza.

2. - Entrambe le ordinanze denunciano anzitutto l'art. 30, terzo

comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto limiterebbe, in contrasto

con l'art. 136 della Costituzione, l'efficacia cosiddetta retroattiva

delle decisioni della Corte costituzionale che dichiarino la

illegittimità costituzionale di una legge o di norme di legge. Ma la

questione è infondata, perché, come già questa Corte ebbe ad

affermare con la sentenza n. 127 del 1966, una siffatta interpretazione

"restrittiva" del terzo comma dell'art. 30 è palesemente

insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale della norma,

che esprime, con altre parole e con specifico riferimento

all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale

ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 della Costituzione,

quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136

con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

Giova, richiamare, in proposito, la differenza tra l'effetto di

abrogazione, prodotto dal sopravvenire di nuove leggi, e l'effetto di

annullamento, derivante dalle sentenze di accoglimento della Corte

costituzionale. L'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto

piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi

l'applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del

tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla

nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima.

La declaratoria di illegittimità costituzionale, determinando la

cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce,

invece, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse siano

comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state

applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle

leggi nel tempo. Altro è, infatti il mutamento di disciplina attuato

per motivi di opportunità politica, liberamente valutata dal

legislatore, altro l'accertamento, ad opera dell'organo a ciò

competente, della illegittimità costituzionale di una certa disciplina

legislativa: in questa seconda ipotesi, a differenza che nella prima,

è perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli

organi giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate

incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o

rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della

Corte.

L'obbligatorietà delle decisioni della Corte, cui si richiama in

particolare l'ordinanza del tribunale di Ferrara, si esplica a partire

dal giorno successivo alla loro pubblicazione, come stabilito dall'art.

136 della Costituzione, nel senso - precisamente - che da quella data

nessun giudice può fare applicazione delle norme dichiarate

illegittime, nessun'altra autorità può darvi esecuzione o assumerle

comunque a base di propri atti, e nessun privato potrebbe avvalersene,

perché gli atti e i comportamenti che pretendessero trovare in quelle

la propria regola sarebbero privi di fondamento legale. Si spiega così

come anche questioni di legittimità costituzionale di norme abrogate

da leggi ordinarie frattanto sopravvenute possano essere rilevanti, e

come tali avere ingresso alla Corte, qualora si tratti di norme di cui

si dovrebbe fare ancora applicazione in base ai principi di diritto

intertemporale.

3. - Tale è, senza dubbio, il sistema delineato dagli artt. 136

della Costituzione e 1 della legge costituzionale del 1948, al quale è

pienamente conforme, nella lettera e nella ratio, il terzo comma

dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953. Né si può dire sussistano al

riguardo serie divergenze nella dottrina e nella prevalente

giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, motivi di dubbio e di

dissenso manifestandosi soltanto in ordine ai limiti che, per effetto

di altre norme dell'ordinamento, si oppongano, nei singoli casi, alla

cosiddetta retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte

costituzionale. Ma i problemi che possono sorgere in quest'ordine di

idee sono, evidentemente, problemi di interpretazione, e devono

pertanto essere risolti dai giudici comuni, nell'ambito delle

rispettive competenze istituzionali: nella più rigorosa osservanza,

beninteso, dei principi costituzionali che presiedono al sindacato di

legittimità costituzionale delle leggi, ai quali - come sopra rilevato

- nulla toglie e nulla aggiunge il terzo comma dell'art. 30 della legge

n. 87.

Con particolare riguardo all'applicazione giudiziale, il sistema

positivamente adottato implica, per logica necessità, che le norme

colpite da pronuncia di illegittimità, e alle quali è pertanto

vietato fare riferimento, sarebbero altrimenti applicabili, poiché il

divieto non avrebbe senso con riguardo a norme che già fossero di per

sé insuscettibili di applicazione per ragioni diverse dalla loro

dichiarata illegittimità. In altri termini, il terzo comma dell'art.

30 della legge n. 87, in perfetta coerenza con quanto disposto dagli

artt. 136 della Costituzione e 1 legge costituzionale n. 1 del 1948,

implicitamente rinvia alle norme che regolano nel nostro ordinamento

l'applicazione del diritto oggettivo ai casi concreti, allo stesso modo

come alle medesime norme rinvia l'art. 23 della legge n. 87, quando

richiede che la questione di legittimità costituzionale, sollevata in

un giudizio e rimessa a questa Corte, sia rilevante per la definizione

del giudizio, demandandone il relativo apprezzamento al giudice davanti

al quale pende la causa.

Come anche la Cassazione penale ha in varie occasioni riconosciuto,

rilevanza della questione e divieto di applicazione di norme dichiarate

costituzionalmente illegittime sono termini inscindibili. Ed infatti,

come ai giudici è fatto obbligo di sospendere il giudizio provocando

una pronuncia della Corte, ogni qual volta dovrebbero applicare norme

di dubbia costituzionalità, così, simmetricamente, è ad essi

proibito applicare norme che siano ormai state dichiarate

costituzionalmente illegittime. Quel che - prima - era obbligo di

sospendere e adire la Corte, diventa, - dopo - divieto di applicare: in

entrambi i casi presupponendosi l'applicabilità delle norme in

questione.

4. - Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta altresì

l'infonatezza della ulteriore questione sollevata, quasi in linea

accessoria, dal tribunale di Ferrara, in relazione al principio che si

suole esprimere con il brocardo tempus regit actum, ricavabile

dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e dagli

artt. 65 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, e 16 d.P.R. 8 agosto 1955,

n. 666, in quanto, combinandosi con il terzo comma dell'art. 30 della

legge n.87, concorrerebbe a limitare l'efficacia "retroattiva" delle

sentenze della Corte. Anche se l'assunto dell'ordinanza fosse esatto,

non ne seguirebbe alcun vizio di legittimità del principio denunciato,

che si pone sopra un piano diverso. Certo, ogni norma che impedisce

l'applicabilità di altre norme, indirettamente ne impedisce, com'è

ovvio, la disapplicazione conseguente alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale, eventualmente intervenuta ad opera della

Corte; ma non per questo può considerarsi in contrasto con l'art. 136

della Costituzione. A ritenere diversamente, illegittimo dovrebbe dirsi

il principio del giudicato, sol perché - con l'eccezione della materia

penale -si risolve a sua volta in un limite alla retroattività delle

dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle norme di cui la

sentenza passata in giudicato ebbe a fare applicazione.

Ma è da soggiungere che il vero significato del principio

censurato nell'ordinanza è tutt'altro: tempus regit actum vuol dire

che la validità degli atti è e rimane regolata dalla legge vigente al

momento della loro formazione e perciò, lungi dall'escludere, postula

al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare

riferimento quando siano da valutare atti anteriormente compiuti.

Postula, in altre parole, che, se non fosse intervenuta pronuncia di

illegittimità costituzionale di norme disciplinanti la formazione di

determinati atti, proprio alla stregua di tali norme dovrebbe in

prosieguo operarsi, se è quando tuttora possibile, la valutazione

degli atti posti in essere nel tempo in cui quelle erano in vigore:

ciò che, invece, è vietato dopo la pubblicazione della sentenza di

questa Corte, che delle norme stesse abbia accertato erga omnes la

incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, in riferimento all'art. 136 della

Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30,

terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e degli

artt. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, 65 del R.D.

28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale), e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di

attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni

al codice di procedura penale), sollevate con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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