Corte costituzionale

Sentenza n. 487/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/11/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 24legge 306/1992

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),

inserito dall'art. 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,

promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1995 dalla Corte di appello

di Palermo nel procedimento di prevenzione nei confronti di Agnello

Rosario ed altri, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di Palermo, dopo aver premesso di essere

stata investita a seguito di ricorso proposto avverso un

provvedimento di confisca delle quote di una società a

responsabilità limitata disposto dal Tribunale di Trapani a norma

dell'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ha posto in

risalto la circostanza che i soggetti cui tale norma si riferisce, a

differenza di quelli previsti dall'art. 2-ter, sesto comma, della

stessa legge, sono gli effettivi titolari dei beni oggetto della

sospensione provvisoria dell'amministrazione e del provvedimento di

confisca; provvedimento, quest'ultimo, adottabile ove alla scadenza

della misura provvisoria si abbia motivo di ritenere che i beni

stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il

reimpiego. Nonostante le gravi conseguenze patrimoniali che tali

soggetti possono subire, il legislatore ha omesso di prevedere -

secondo il giudice a quo - la possibilità di ricorrere in appello

avverso il provvedimento in questione, giacché non risulterebbe

applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 3-ter

della legge n. 575 del 1965, la quale, nel richiamare i commi ottavo,

nono, decimo e undicesimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423, consente il ricorso in appello soltanto "contro i

provvedimenti di confisca emessi a norma dell'art. 2-ter nei

confronti dei soggetti indicati nell'art. 1 (indiziati di

appartenenza ad associazioni di tipo mafioso)". Atteso, dunque, il

principio di tassatività delle impugnazioni, avverso il

provvedimento di confisca previsto dall'art. 3-quinquies della legge

n. 575 del 1965 sarebbe esperibile soltanto il ricorso per cassazione

a norma dell'art. 111 della Costituzione. Da ciò scaturirebbe,

secondo il giudice a quo, una violazione dell'art. 3 della

Costituzione stante "l'evidente disparità di trattamento a danno dei

soggetti che subiscono il provvedimento di confisca ai sensi del

citato art. 3-quinquies della legge n. 575 del 1965, i quali, a

differenza degli indiziati di associazione mafiosa, sottoposti a

misura di prevenzione, che godono di tale possibilità con

riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 2-ter, non possono

ricorrere in appello contro il provvedimento su indicato onde

ottenere un riesame del fatto, ben più ampio di quello ammesso in

sede di legittimità".

Osserva, poi, il rimettente che il provvedimento ablatorio previsto

dalla norma oggetto di impugnativa colpirebbe soggetti

"sostanzialmente incolpevoli" in quanto trattasi di persone rispetto

alle quali, a norma dell'art. 3-quater della legge n. 575 del 1965,

"non ricorrono i presupposti per l'immediata applicazione di una

misura di prevenzione personale".

Tali soggetti, quindi, conclude il giudice a quo, per il semplice

fatto di essere titolari di beni "oggettivamente pericolosi",

sopporterebbero le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento

altrui, in contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione,

in virtù del quale, anche in sede di procedimento di prevenzione, è

necessaria l'esistenza di un rapporto tra il bene ritenuto pericoloso

e la persona che deve subire il provvedimento sanzionatorio.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura, analizzate diffusamente le finalità cui sono

ispirati gli istituti previsti dagli artt. 3-quater e 3-quinquies

della legge n. 575 del 1965, osserva che i presupposti della confisca

sono identici a quelli previsti dall'art. 2-ter della medesima legge:

una identità, questa, che escluderebbe la fondatezza delle censure

in ordine alla carenza di "colpevolezza" dei soggetti che subiscono

il provvedimento. L'intento perseguito dal legislatore, infatti,

sarebbe sempre quello di "pervenire all'individuazione del vero

patrimonio del mafioso, onde mettere quest'ultimo di fronte alla

necessità di dimostrare la legittima provenienza". Analogamente alle

ipotesi previste dall'art. 2-ter, dunque, la "situazione di

alterità" sarebbe frutto "di una schermatura giuridica destinata ad

essere travolta in presenza di un ulteriore momento investigativo che

stabilisca l'effettiva appartenenza dei beni", eliminando, così, la

premessa stessa (l'asserita diversità di appartenenza del bene

colpito da confisca) su cui si è fondata la censura del rimettente.

Considerata, poi, l'identità dei presupposti della confisca e

l'identità del giudice competente a disporla, l'Avvocatura ritiene

che uguale debba essere anche il regime delle impugnazioni, cosicché

si renderebbe applicabile anche alla confisca prevista dall'art.

3-quinquies della legge n. 575 del 1965 la disposizione prevista

dall'art. 3-ter, secondo comma, della medesima legge che prevede non

solo la ricorribilità in appello del provvedimento di ablazione

disposto dal tribunale ma anche l'effetto sospensivo del ricorso.

Anche sotto questo profilo, quindi, conclude l'Avvocatura, la

questione sollevata sarebbe priva di fondatezza. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Palermo solleva due distinte questioni

di legittimità costituzionale relative, entrambe, alla particolare

ipotesi di confisca prevista dall'art. 3-quinquies, secondo comma,

della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserito dall'art. 24 del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La Corte rimettente espone in fatto di essere stata investita a

seguito di ricorso in appello proposto avverso un provvedimento

adottato dal Tribunale di Trapani con il quale è stata disposta la

confisca, a norma del richiamato art. 3-quinquies della legge n. 575

del 1965, di tutte le quote di una società a responsabilità

limitata; provvedimento, questo, a sostegno del quale i primi giudici

avevano addotto la circostanza che le quote assoggettate a confisca

si riferivano ad impresa attraverso la quale una pericolosa cosca

mafiosa, dopo essere riuscita a prevalere con sanguinosi scontri su

di un contrapposto gruppo criminale, "si era, con la forza

intimidatrice dalla stessa promanante, saldamente assicurata,

realizzando cospicui proventi in gran parte reinvestiti nella stessa

azienda, la gestione, in regime di monopolio, del mercato del

calcestruzzo che le aveva consentito anche un efficace controllo

dell'attività edilizia esercitata nel territorio, risultati

costituenti finalità tipiche dell'associazione mafiosa, secondo la

previsione normativa dell'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. ".

Nell'analizzare la disciplina oggetto di impugnativa, il giudice a

quo sottolinea come la stessa si saldi intimamente alla nuova e

peculiare ipotesi di sospensione temporanea dall'amministrazione di

beni prevista dall'art. 3-quater della legge n. 575 del 1965,

disposizione che, osserva il rimettente, il legislatore avrebbe

introdotto allo scopo di fornire "un efficace strumento di lotta

contro la criminalità organizzata in ambiti, suscettibili di

infiltrazioni mafiose, nei quali le tradizionali misure di

prevenzione si erano rivelate inapplicabili". La posizione dei

soggetti nei confronti dei quali può essere adottata la misura della

sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, che a sua volta

costituisce la premessa necessaria per l'applicazione del definitivo

provvedimento di confisca, presenta tuttavia, a parere del giudice a

quo, due caratteristiche salienti. Da un lato, infatti, si tratta di

persone che, seppure titolari di attività economiche che si

ritengono "agevolatrici" della attività svolta da quanti versino

nella condizione di "sospetto" che la norma stessa prevede, sono

comunque al di fuori della sfera applicativa delle misure di

prevenzione di cui all'art. 2 della legge n. 575 del 1965, giacché

per essi risultano per definizione carenti i relativi presupposti.

Sotto altro profilo, la posizione di costoro si distingue nettamente

anche dai "terzi" presi in considerazione dall'art. 2-ter, sesto

comma (recte: quinto comma), della stessa legge n. 575 del 1965:

questi ultimi, infatti, sono ritenuti titolari soltanto apparenti dei

beni sequestrati, sicché il provvedimento di confisca mira in

realtà a sottrarre i beni medesimi dal patrimonio del mafioso; le

persone, invece, cui si riferisce il provvedimento di sospensione

temporanea dalla amministrazione, sono gli effettivi titolari dei

beni assoggettabili alla misura, con la conseguenza che nei loro

diretti confronti verranno a prodursi gli effetti pregiudizievoli

della confisca allorché, alla scadenza della misura provvisoria, si

abbia motivo di ritenere che tali beni "siano il frutto di attività

illecite o ne costituiscano il reimpiego".

Da qui un primo dubbio di costituzionalità. Considerato, infatti,

osserva il rimettente, che il provvedimento ablatorio si riflette su

persone "sostanzialmente incolpevoli", trattandosi, come si è detto,

di soggetti per i quali "non ricorrono i presupposti per l'immediata

applicazione di una misura di prevenzione personale", la confisca si

giustificherebbe per il sol fatto di riferirsi a beni "oggettivamente

pericolosi", con conseguente violazione dell'art. 27, primo comma,

della Costituzione, giacché dovrebbe sempre sussistere "un rapporto

tra la cosa ritenuta pericolosa e la persona che deve subire il

provvedimento sanzionatorio".

2. - La questione è infondata. Come ha correttamente posto in

risalto l'Avvocatura dello Stato, il procedimento che si sviluppa

sino alla adozione del provvedimento di confisca si articola in due

fasi decisorie fra loro nettamente distinguibili quanto a presupposti

e finalità. A fondamento della misura della sospensione temporanea

dall'amministrazione dei beni sta, infatti, la necessità di impedire

che una determinata attività economica che presenti connotazioni

agevolative del fenomeno mafioso, e dunque operi, come nel caso del

quale il giudice a quo è chiamato ad occuparsi, in posizione di

contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere a pericolose

cosche locali, realizzi o possa comunque contribuire a realizzare un

utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi, sia sul

piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole

controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi

espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sé

leciti. Una misura, quindi, destinata a svolgere nel sistema una

funzione meramente cautelare e che si radica su un presupposto

altrettanto specifico, quale è quello del carattere per così dire

ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti

rispetto alla realizzazione degli interessi mafiosi. In una simile

prospettiva, ci si avvede allora agevolmente di come i titolari di

quelle attività non possano affatto ritenersi "terzi" rispetto alla

realizzazione di quegli interessi, considerato che è proprio

attraverso la libera gestione dei loro beni che viene

ineluttabilmente a realizzarsi quel circuito e commistione di

posizioni dominanti e rendite che contribuisce a rafforzare la

presenza, anche economica, delle cosche sul territorio. Alla scelta,

dunque, di svolgere una attività che presenta le connotazioni

agevolative di cui innanzi si è detto, logicamente si sovrappone la

consapevolezza delle conseguenze che da ciò possono scaturire,

consentendo pertanto di escludere quella situazione soggettiva di

"sostanziale incolpevolezza" sulla quale il giudice a quo si è

attestato per dedurre le prospettate censure. Ove, quindi, all'esito

della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano

elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di

attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi

quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di

interessi tra attività di impresa e attività mafiosa, ben si

spiega, allora, la funzione e la legittimità del provvedimento

ablatorio, giacché gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui

beni di un soggetto certamente non estraneo nel quadro della

complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta

rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca

mira a comprimere.

3. - La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità è

censurata dal giudice a quo anche sotto un secondo profilo. Rileva,

infatti, la Corte rimettente che, avendo il legislatore omesso di

prevedere espressamente la possibilità di ricorrere in appello

avverso il provvedimento di confisca previsto dall'art. 3-quinquies

della legge n. 575 del 1965, non risulta possibile, "stante il

principio di tassatività delle impugnazioni di merito", applicare

nella specie il regime di impugnativa previsto dall'art. 3-ter della

stessa legge, in quanto dettato esclusivamente per i provvedimenti di

confisca adottati a norma dell'art. 2-ter nei confronti dei soggetti

indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. Unico

rimedio esperibile, osserva il giudice a quo, sarebbe pertanto il

ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, con

l'ovvia conseguenza di determinare una irragionevole disparità di

trattamento tra gli indiziati di associazione mafiosa, che possono

beneficiare di un riesame del merito del provvedimento di confisca, e

i soggetti che subiscono l'identico provvedimento ai sensi della

disposizione censurata, ai quali invece viene consentita

esclusivamente la facoltà di dedurre i vizi che rilevano in sede di

legittimità.

La questione è fondata. Non possono infatti essere condivise le

considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di

intervento, ove si afferma, non senza una qualche contraddittorietà,

che, da un lato, "sembrerebbe" applicabile nel caso in esame

l'istituto del ricorso in appello e l'effetto sospensivo disciplinato

dall'art. 3-ter della legge n. 575 del 1965 avuto riguardo alla

identità dei presupposti che sostengono i provvedimenti di confisca

dell'una e dell'altra specie, mentre, sotto altro profilo, si

contesta più radicalmente la fondatezza delle censure sul rilievo

che "il doppio grado di giudizio non è principio

costituzionalizzato". La possibilità di una interpretazione

"estensiva" della disciplina dettata dall'art. 3-ter della legge n.

575 del 1965 è, infatti, efficacemente contrastata dal giudice a quo

sulla base di argomenti che trovano significativa rispondenza in più

pronunce della Corte di cassazione, la quale ha reiteratamente

escluso la possibilità di applicazioni analogiche dei mezzi di

reclamo in materia di misure di prevenzione patrimoniali proprio

facendo leva sul principio di tassatività che presiede al regime

delle impugnazioni.

Neppure pertinente è il secondo e assorbente rilievo svolto dalla

Avvocatura, in quanto la non costituzionalizzazione del principio del

doppio grado di giudizio, tradizionalmente affermata in relazione al

parametro del diritto di difesa, non vale certo a sanare

l'irragionevole disparità di trattamento che la scelta del

legislatore obiettivamente determina attraverso la mancata previsione

che il giudice a quo ha puntualmente denunciato.

È di tutta evidenza, infatti, che, essendo stato previsto uno

specifico regime di impugnazione avverso i provvedimenti di confisca

che, a norma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, possono

essere adottati nei confronti delle persone indicate nell'art. 1

della stessa legge, non v'è ragione alcuna per la quale il medesimo

regime non debba trovare applicazione nei confronti dei soggetti che

subiscano l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto

di impugnativa, con l'ovvia conseguenza di imporre, come unica

soluzione costituzionalmente derivante dal quadro normativo di

riferimento, quella di riequilibrare il sistema attraverso una

pronuncia additiva in parte qua. L'art. 3-quinquies, secondo comma,

della più volte citata legge n. 575 del 1965, deve pertanto essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non

prevede la possibilità di proporre le impugnazioni previste e con

gli effetti indicati dall'art. 3-ter, secondo comma, della stessa

legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies,

secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni

contro la mafia), nella parte in cui non prevede che avverso il

provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e

con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa

legge;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3-quinquies della medesima legge n. 575 del 1965,

sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della

Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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