Corte costituzionale

Sentenza n. 483/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/11/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto

comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212,

promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1993 dal Pretore di

Ravenna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Conficconi

Giovanna ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 73 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, 1 serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Mario Passaro per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.P.S. da

Giovanna Conficconi ed altri, braccianti agricoli con rapporto a

tempo determinato, ai quali è stata negata l'indennità di malattia

pur avendo essi effettuato, nell'anno di insorgenza dell'infermità,

51 giornate lavorative senza però ottenere tempestivamente il

rilascio del "certificato d'urgenza" previsto dell'art. 4, quarto

comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, il Pretore di Ravenna,

con ordinanza del 3 novembre 1993 (pervenuta alla Corte il 31 gennaio

1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost.,

questione di legittimità costituzionale della disposizione citata,

nella parte in cui, "stabilendo che l'ammissione alle prestazioni di

malattia decorre dalla data del rilascio del certificato provvisorio,

esclude dalla tutela previdenziale tutti i braccianti che, pur

avendone titolo per avere maturato nel corso dell'anno 51 giornate di

lavoro prima dell'inizio della malattia, abbiano ottenuto il rilascio

del certificato ed esibito all'I.N.P.S. lo stesso certificato dopo

il decorso della malattia".

Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, in quanto

attribuisce al certificato provvisorio, sostitutivo dell'iscrizione

negli elenchi di cui al primo comma, rilevanza costitutiva del

diritto alle prestazioni economiche di malattia, anziché una

funzione meramente probatoria, contrasta:

a) col principio di razionalità (art. 3 Cost.) perché

contraddice la premessa, riconosciuta anche da questa Corte nella

sentenza n. 87 del 1970, secondo cui "il diritto alle prestazioni

sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore subordinato, mentre

gli elenchi (o il certificato provvisorio) assolvono la funzione

specifica di fornire la prova della sussistenza di tale diritto", e

altresì col principio di ragionevolezza perché comporta conseguenze

assurde, come nel caso di insorgenza della malattia immediatamente

dopo avere maturato le 51 giornate di lavoro oppure nel caso di

ritardato rilascio del certificato per disfunzioni o intralci

burocratici;

b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché incide gravemente

sull'effettività della tutela previdenziale del lavoratore in caso

di malattia, quando questa insorga nel corso del primo anno di

iscrizione negli elenchi anagrafici;

c) infine col principio del buon andamento della pubblica

amministrazione (art. 97 Cost.), perché appare inutilmente

vessatorio far dipendere il godimento di un diritto, di cui è già

maturato il relativo titolo, da una semplice circostanza temporale,

quale la data di rilascio del certificato provvisorio, senza che ciò

sia richiesto da un apprezzabile interesse pubblico.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione venga dichiarata

infondata.

Secondo l'Istituto la prestazione previdenziale domandata dai

ricorrenti è stata negata non per difetto della tutela prevista

dalle norme vigenti, ma per omesso adempimento, da parte degli

stessi interessati, di un semplicissimo onere posto a loro carico:

quello di farsi rilasciare, appena completate le 51 giornate di

lavoro, il "certificato d'urgenza".

La norma impugnata, anziché restringere, allarga la sfera dei

beneficiari della prestazione di malattia estendendo la tutela anche

ai lavoratori agricoli che, non essendo iscritti negli elenchi

nominativi dell'anno precedente a quello di insorgenza dell'evento

morboso, non potrebbero vantare alcun diritto ai sensi dell'art. 5,

comma 6, della legge n. 638 del 1983. Ciò che discrimina, ai fini

del riconoscimento del diritto, non è la norma in sé, ma il

comportamento diligente o meno di colui che chiede la tutela

previdenziale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 38 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

4, quarto comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, nella parte

in cui, stabilendo che l'ammissione alle prestazioni di malattia

decorre dalla data del rilascio del certificato provvisorio, esclude

dalla tutela previdenziale i braccianti che, pur avendone titolo per

aver maturato nel corso dell'anno 51 giornate di lavoro prima

dell'evento morboso, abbiano ottenuto il rilascio del certificato, ed

esibito il medesimo all'I.N.P.S., dopo il decorso della malattia.

2. - La questione è fondata nei limiti appresso precisati.

Il giudice rimettente muove da una premessa non esatta, secondo cui

l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre

1940, n. 1949, o il certificato provvisorio sostitutivo per le

malattie insorte nel primo anno di iscrizione (c.d. certificato

d'urgenza), avrebbero una mera funzione probatoria del fatto (avere

dedicato ai lavori agricoli almeno 51 giornate nell'anno: art. 5,

comma 6, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638) costitutivo della qualità giuridica di

"bracciante", cui è subordinato il diritto alle prestazioni

economiche di malattia erogate dall'I.N.P.S. La norma impugnata

cadrebbe perciò in contraddizione, o almeno in una irragionevolezza,

là dove attribuisce rilevanza costitutiva del diritto anche al

certificato d'urgenza, che invece ha soltanto la funzione processuale

di prova dalla sussistenza del diritto medesimo.

Questa valutazione riduttiva della rilevanza delle forme di

certificazione previste dall'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946

non è conforme ai principi in materia di atti di certezza pubblica.

In generale, i fatti o gli atti costitutivi di uno status (per

esempio, lo status di filiazione) o di una qualità delle persone

(per esempio, la qualità di imprenditore o di artigiano o, nel caso

in esame, di bracciante agricolo, ecc.) non attingono rilevanza

giuridica se non per il tramite di un atto formale, iscritto in

pubblici registri, albi, elenchi, ecc., che li rende legalmente

certi. L'atto di certificazione pubblica ha una rilevanza di diritto

sostanziale, e precisamente una funzione di qualificazione giuridica,

che determina il momento in cui la fattispecie dello status o della

qualità personale acquista efficacia, almeno in ordine agli effetti

nei confronti dei terzi. In questo senso si suole dire, non del tutto

propriamente, che l'atto attributivo di certezza legale, del quale

qui si discute, ha valore costitutivo (cfr. sentenza n. 364 del

1995, nonché Cass. n. 1060 del 1990).

3. - In deroga a tale principio (applicato dall'art. 4, primo

comma, del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e dall'art. 5, comma 6, del

d.-l. n. 463 del 1983), la norma impugnata consente ai braccianti

che non risultano iscritti negli elenchi dell'anno precedente di

anticipare la decorrenza del diritto alle prestazioni di malattia

alla data del rilascio di un certificato provvisorio, da richiedersi

all'ufficio locale per la manodopera in agricoltura, attestante la

qualifica risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha

diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi per l'anno in corso.

Rettificata, nei termini suddetti, la premessa da cui muove il

giudice a quo, la norma non è censurabile nella parte in cui

considera il rilascio del certificato (provvisoriamente sostitutivo

dell'iscrizione negli elenchi anagrafici) quale condizione di

efficacia del titolo alla prestazione costituito dal compimento

nell'anno di 51 giornate lavorative. Ne consegue che, non fissando la

legge - a differenza di altri casi - un termine entro cui deve essere

promossa la formazione dell'atto di certezza legale, l'interessato ha

l'onere di provvedervi senza indugio chiedendo il certificato

d'urgenza non appena abbia maturato il requisito minimo di 51

giornate lavorative, eventualmente delegando un'altra persona qualora

si trovi impedito. Quest'onere tutela l'interesse non solo del

bracciante, ma anche dell'INPS, il quale sarebbe esposto al pericolo

di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda del certificato

al tempo successivo al decorso della malattia, in contraddizione col

presupposto dell'urgenza che giustifica la domanda.

La norma appare, invece, censurabile, sotto il profilo del

principio di ragionevolezza coordinato col principio dell'art. 38,

secondo comma, Cost., in quanto fissa il dies a quo del diritto alle

prestazioni previdenziali alla data del rilascio del certificato, il

quale può ritardare - oltre i tempi tecnici occorrenti per

l'accertamento - a causa di disfunzioni o sovraccarico o inefficienza

burocratici. Quando all'atto dell'introduzione del procedimento

amministrativo sussistono tutti i presupposti del diritto alla

prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare

a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda.

4. - Resta assorbita la censura riferita all'art. 97 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto

comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212

(Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di

malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede

che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre

dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziché dalla

data della domanda del medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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