Corte costituzionale

Sentenza n. 480/1988

Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge

regionale approvato il 24 marzo 1983 e riapprovato il 4 maggio 1983,

avente per oggetto: " Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

21 dicembre 1977, n. 72: ordina mento della professione di maestro di

sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio 1983,

depositato in cancelleria il 31 maggio successivo ed iscritto al n.

21 del registro ricorsi 1983;

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Valle

d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Saja;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e

l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 4 marzo 1983 il Presidente del Consiglio

dei ministri impugnava in via principale il disegno di legge

regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale il 24

marzo precedente, rinviato dal Governo e riapprovato il 4 maggio.

L'art. unico del testo normativo, modificando la legge regionale 21

dicembre 1977 n. 72, in materia di ordinamento della professione di

maestro di sci, poneva, quale requisito per la relativa

autorizzazione, la buona conoscenza della lingua francese comprovata

da appositi esami.

Riteneva il ricorrente che la norma determinasse ingiustificata

disparità di trattamento tra gli aspiranti all'esercizio della detta

professione, così violando l'art. 3 Cost., e limitasse il diritto al

lavoro dei medesimi, in contrasto con l'art. 120 Cost.

La Regione, costituitasi, contrastava la pretesa avversaria e poi,

con memoria depositata in prossimità dell'udienza, osservava che la

materia in questione era stata interamente ridisciplinata con legge

regionale 1° dicembre 1986 n. 59, non sussistendo così più alcun

interesse alla sopravvivenza della legge impugnata. Considerato in diritto Come accennato in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione

Valle d'Aosta 1° dicembre 1986 n. 59, dettante la disciplina della

professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella valle, pone

(lett. f), tra gli altri requisiti per la iscrizione nell'elenco

regionale professionale, la dimostrazione "di avere conoscenza delle

lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame

organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo,

urbanistica e beni culturali".

Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 è stata esplicitamente abrogata

dall'art. 32 l. n. 59 del 1986.

Non sussistendo più alcun interesse delle parti alla causa e non

avendo mai esplicato effetti la norma impugnata, va dichiarata la

cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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