Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma

secondo, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza

emessa il 10 marzo 1976 dal pretore di Rovereto, nel procedimento

civile vertente tra Fiorini Rita e Giordani Ettore, iscritta al n. 332

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione 18 marzo 1975 Rita Fiorini - premesso che aveva

rilasciato l'appartamento, di cui era conduttrice, aderendo alla

richiesta del proprietario, Ettore Giordani, il quale aveva addotto

l'urgente ed improrogabile necessità di cui all'art. 4 legge 23

maggio 1950, n. 253; che il Giordani, dopo il rilascio, aveva dato in

locazione l'immobile ad altro conduttore - convenne il Giordani davanti

al pretore di Rovereto affinché venisse condannato al ripristino del

contratto di locazione e al risarcimento dei danni. Costituitosi il

contraddittorio, il convenuto sostenne che la domanda non era fondata

perché il rilascio dell'immobile - pur essendo stato determinato

dall'invocato stato di necessità del locatore, che aveva chiesto il

rilascio dell'appartamento per destinarlo ad abitazione della figlia -

era avvenuto spontaneamente e non a seguito di provvedimento

giurisdizionale di rilascio, come previsto dall'art. 8 legge 23 maggio

1950, n. 253.

Con ordinanza 10 marzo 1976 il pretore di Rovereto ha sollevato di

ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, legge 23 maggio

1950, n. 253 "nella parte in cui subordina il diritto del conduttore al

ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento del danno

all'esistenza di un provvedimento giurisdizionale di rilascio".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del

9 giugno 1976. Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono

costituite le parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri. Considerato in diritto :

Il pretore di Rovereto ritiene che il secondo comma dell'art. 8

legge n. 253 del 1950 - nella parte in cui subordina all'esistenza di

un provvedimento giurisdizionale di rilascio i diritti del conduttore

al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento dei danni -

sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto

determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra

conduttori che si troverebbero sostanzialmente nella stessa situazione:

quelli che hanno rilasciato l'immobile in ottemperanza a provvedimento

giurisdizionale di rilascio per urgente ed improrogabile necessità del

locatore di disporre dello stesso immobile e quelli che hanno

rilasciato l'immobile spontaneamente, aderendo alla richiesta del

locatore, che ha addotto l'urgente ed improrogabile necessità.

Nessun rilievo avrebbe la considerazione che la pretesa del

locatore sarebbe soddisfatta, nel primo caso, coattivamente, mediante

pronuncia dell'autorità giudiziaria e, nel secondo caso,

volontariamente, dato che in entrambe le ipotesi "l'inadempimento del

locatore - che ottiene il rilascio dell'immobile con il motivo,

pretestuoso, di uno stato di urgente ed improrogabile necessità e,

successivamente, concede in locazione l'immobile ad altro conduttore -

è causa del danno arrecato al precedente conduttore.

La questione non è fondata.

L'art 8, comma primo, legge 23 maggio 1950, n. 253, (disposizioni

per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) prescrive che il

provvedimento - che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza

dell'esercizio, da parte del locatore, della facoltà di far cessare la

proroga legale del contratto di locazione, nei casi previsti dall'art.

4, comma primo, nn. 1 e 2, e dell'art. 6, commi terzo e quarto - perde

la sua efficacia se l'immobile stesso è dato in locazione ad altro

conduttore o comunque il locatore non lo adibisce all'uso in relazione

al quale aveva agito.

Il comma secondo dello stesso art. 8 attribuisce al conduttore, nei

casi previsti dal comma precedente, il diritto al ripristino del

contratto di locazione ed al risarcimento dei danni.

Secondo tale normativa presupposti dei diritti del conduttore al

ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento dei danni

sono: un provvedimento giudiziale di rilascio dell'immobile per urgente

ed improrogabile necessità del locatore e la successiva destinazione

dell'immobile ad uso diverso da quello per cui il locatore aveva agito

in giudizio ed ottenuto il provvedimento di rilascio. Deve, quindi,

essere sorto contrasto, in sede giudiziaria, tra locatore e conduttore

circa la sussistenza della causa di cessazione della proroga legale,

costituita dalla urgente ed improrogabile necessità del locatore di

disporre dell'immobile. Nel corso della causa il locatore deve avere

fornito le prove della dedotta necessità, come espressamente prescrive

l'art. 4, n. 1, stessa legge n. 253 del 1950, che attribuisce al

locatore la facoltà di far cessare la proroga "quando dimostra la

urgente ed improrogabile necessità, verificatasi successivamente alla

costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a

qualunque uso adibito, ad abitazione propria o dei propri figli o dei

propri genitori...". Il convenuto, citato in giudizio, ha potuto

addurre prove contrarie alla pretesa dell'attore; le prove proposte

dalle parti sono state valutate dal giudice, che, ritenute fondate le

ragioni addotte dall'attore, ha emanato il provvedimento di rilascio.

Nel caso di specie, invece, la situazione è del tutto diversa. Tra

le parti non vi è stato alcun contrasto giudiziario perché il

conduttore ha rilasciato l'immobile spontaneamente, dopo la

comunicazione della disdetta da parte del locatore, che aveva affermato

di dovere destinare l'immobile ad abitazione della figlia prossima a

contrarre matrimonio. IL conduttore ha così effettuato una scelta: nel

timore di restare soccombente e, quindi, pagare le spese del giudizio,

che il locatore avrebbe potuto promuovere, ha preferito evitare la

lite.

Indubbiamente in entrambi i casi, quello previsto dalla legge e

quello che ricorre nella specie, il risultato è lo stesso: il rilascio

dell'appartamento. Occorre, però, avere riguardo non al risultato, ma

al mezzo con il quale è stata ottenuta la disponibilità

dell'immobile. Il rilascio è, nel primo caso, esecuzione di

provvedimento giudiziale, che implica la cessazione del contratto, il

che si diversifica dal mutuo recesso. Nel secondo caso il rilascio è

effetto di atto volontario della parte che può avvalersi dei rimedi

previsti dalle norme ordinarie su i negozi giuridici.

È evidente la ratio dell'art. 8 legge n. 253 del 1950: il

legislatore vuole evitare che l'immobile sia sottratto alla proroga

legale delle locazioni in mancanza di una delle specifiche cause di

cessazione di tale proroga previste dalla speciale legislazione

vincolistica. Tale norma ha la primaria funzione preventiva di

dissuadere il locatore dal promuovere una causa, adducendo prove di uno

stato di necessità in realtà non sussistente. A questa funzione si

aggiunge quella repressiva, con la previsione del ripristino del

contratto e del risarcimento dei danni, qualora il locatore - iniziata

la causa ed ottenuto il rilascio dell'immobile - non abbia dato allo

stesso immobile la destinazione per la quale aveva agito in giudizio.

Questo sistema è completato dall'art. 9 medesima legge n. 253 del

1950, il quale prevede la pena della reclusione da tre mesi ad un anno

o la multa da lire 50.000 a lire 500.000 se il locatore - nei confronti

del quale, con sentenza passata in giudicato, sia pronunciata

l'inefficacia del provvedimento di rilascio - abbia ottenuto tale

provvedimento valendosi di dichiarazioni mendaci o di documenti

attestanti fatti non veri o con altri artifizi o raggiri, relativamente

alla necessità ed alla giustificata esigenza di disporre

dell'immobile.

E, poiché sulla base di queste considerazioni è da escludere la

identità delle due situazioni, ravvisata dal pretore di Rovereto, non

sussiste la violazione del principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni

per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), proposta dal

pretore di Rovereto, con ordinanza 10 marzo 1976, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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