Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1972 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 87 a 92

della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e

di altri diritti connessi al suo esercizio), promosso con ordinanza

emessa l'11 dicembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento

civile vertente tra Toscani Oliviero e la società TOTAL, iscritta al

n. 132 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Visti l'atto di costituzione della società TOTAL e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Giannetto Cavasola, per la società TOTAL, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il fotografo Oliviero Toscani, assumendo di avere ceduto "tutti i

diritti di riproduzione" di un suo servizio fotografico alla società

TOTAL, la quale, nella campagna di stampa 1968 avrebbe riprodotto le

fotografie cedutele in modo tale da costituire lesione della sua

reputazione di fotografo professionista specializzato in materia

pubblicitaria, conveniva davanti al tribunale di Milano la società

TOTAL perché, tra l'altro, sentisse affermare la lesione del suo

diritto morale di autore.

Il tribunale adito, con ordinanza 11 dicembre 1969, attraverso una

diligente analisi delle norme degli artt. 87-92 della legge 22 aprile

1941, n. 633, contenente una regolamentazione speciale dei diritti di

autore relativi alle fotografie, nonché della Convenzione

internazionale di Berna, nel testo riveduto a Bruxelles il 26 giugno

1948, resa esecutiva in Italia con legge 16 febbraio 1953, n. 247,

giungeva sostanzialmente alle seguenti conclusioni:

a) per la vigente legge italiana sul diritto d'autore i diritti dei

fotografi non sono pienamente protetti, dato che per essi è esclusa la

protezione del diritto morale, preveduta dall'art. 20 di detta legge;

b) viceversa, l'art. 2, n. 1, della Convenzione di Berna prevede la

piena protezione anche per le opere fotografiche e per quelle ottenute

con un processo analogo a quello fotografico e, in forza dell'art. 4

(nn. 1 e 2), gli autori appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione

godono negli altri Paesi dell'Unione stessa dei medesimi diritti

riconosciuti ai nazionali e di quelli accordati dalla Convenzione,

senza che il godimento e l'esercizio di tali diritti sia subordinato ad

alcuna formalità;

c) conseguentemente il fotografo italiano che abbia eseguito in un

altro Paese dell'Unione una sua opera gode in detto Paese e nella

stessa Italia di una protezione maggiore di quella alla quale ha

diritto il fotografo che tale opera abbia eseguita in Italia.

Di qui, secondo il tribunale di Milano, una evidente,

ingiustificata disparità di trattamento che rende non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli

87-92 della legge n. 633 del 1941, per violazione del principio di

eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene ora alla

cognizione della Corte.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato in cancelleria il 23 marzo 1970.

Si sono costituiti la società TOTAL, con memoria depositata il 31

marzo 1970 ed il Toscani, con memoria depositata il 23 settembre 1970 e

cioè fuori termine.

Con l'atto d'intervento, l'Avvocatura generale dello Stato,

partendo dal presupposto che la Convenzione di Berna abbia natura

"self-executing" ossia entra pienamente in vigore negli Stati

contraenti, per solo effetto della ratifica, senza che occorra un

adeguamento conforme delle leggi già vigenti negli Stati stessi,

chiede che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di

rilevanza o, comunque, infondata.

Secondo l'Avvocatura generale, infatti, una corretta

interpretazione della Convenzione di Berna, anche in relazione ai

lavori preparatori della legge italiana di ratifica (legge 16 febbraio

1953, n. 247) conduce a ritenere l'applicabilità immediata, anche nei

confronti delle opere fotografiche, dell'art. 20 della legge n. 633 del

1941, il che implica, appunto, l'irrilevanza o, comunque,

l'infondatezza della proposta questione.

Anche il patrocinio della TOTAL, con la memoria sopra indicata,

conclude che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di

rilevanza o, comunque, infondata, ma sotto profili ben diversi da

quelli prospettati dall'Avvocatura dello Stato.

Il difetto di rilevanza viene, infatti, prospettato sia sotto il

profilo di assoluto difetto di una qualsiasi motivazione al riguardo,

sia sotto il profilo che la eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale dei denunziati artt. 87-92 della legge n. 633 del 1941

non avrebbe l'effetto di estendere alle opere fotografiche la tutela

morale dell'autore, bensì quello di sopprimere anche la limitata

tutela, per tali opere, dagli articoli stessi preveduta.

La infondatezza, poi, viene sostenuta in quanto la denunziata

disparità di trattamento trova razionale giustificazione nella

differente disciplina legislativa, derivante in conformità con i

principi del diritto internazionale, dall'applicabilità della

legislazione vigente nel luogo dove l'opera è stata realizzata.

La memoria del patrocinio del Toscani non può essere presa in

esame, perché tardivamente depositata.

Con altra memoria depositata il 12 gennaio 1972, l'Avvocatura

generale dello Stato riafferma le deduzioni dell'atto di intervento e

ne conferma le conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Come viene posto in rilievo in narrativa, con l'ordinanza di

rinvio vengono denunziati a questa Corte gli articoli da 87 a 92 della

legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la disciplina speciale dei

diritti relativi alle fotografie, in quanto non concedono ai rispettivi

autori anche la protezione del diritto morale di cui all'art. 20 della

legge stessa e 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna del 1886,

riveduta a Bruxelles nel 1948, ratificata e resa esecutiva in Italia

con la legge 16 febbraio 1953, n. 247, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sotto il limitato profilo della disparità di trattamento

tra l'autore italiano di fotografia eseguita in Italia, che ha diritto

soltanto alla minore protezione preveduta dalle norme denunziate ed

altro autore, pure italiano, che avendo eseguita la fotografia in altro

Paese aderente alla Convenzione di Berna, avrebbe diritto anche in

Italia alla maggiore protezione dell'art. 6 bis, comma primo, di detta

Convenzione.

2. - Così precisati i termini della questione, occorre, in via

pregiudiziale, esaminare le due eccezioni di inammissibilità, per

difetto di rilevanza, sollevate, sotto diverso profilo, dal patrocinio

della Società TOTAL e dall'Avvocatura generale dello Stato.

Entrambe tali eccezioni risultano, peraltro, infondate:

a) Secondo la TOTAL, infatti, il difetto di rilevanza dovrebbe

ravvisarsi in quanto la eventuale dichiarazione di illegittimità delle

norme denunziate avrebbe soltanto l'effetto di far perdere all'autore

di fotografie, costituenti opere protette, i più limitati diritti

contemplati da dette norme, senza attribuire loro la maggiore

protezione contemplata dall'art. 20 della legge n. 633 del 1941 e

dall'art. 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna.

Senonché è facile obbiettare che, con l'ordinanza di rinvio, la

dichiarazione di illegittimità è prospettata proprio in riferimento

al diniego di quella maggiore protezione, della quale, pertanto, tale

dichiarazione implicherebbe il riconoscimento.

b) Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, invece, la

irrilevanza deriverebbe dalla natura di trattato "self-executing" della

Convenzione di Berna, per effetto della quale, una volta intervenute la

ratifica e "la piena ed intera esecuzione" conferite con la legge 16

febbraio 1953, n. 247, dovrebbe ritenersi entrato, senz'altro, nel

nostro ordinamento giuridico il principio della protezione piena estesa

al riconoscimento anche del diritto morale dell'autore per le opere

fotografiche.

Ma dal testo del n. 1 dell'art. 4, nonché da quello dell'art. 5 di

detta Convenzione, chiaramente si evince che gli obblighi reciproci con

essa assunti dai Paesi dell'Unione consistono nel riconoscimento,

ciascuno nel proprio territorio, agli autori di altri Paesi aderenti

all'Unione stessa, di diritti non inferiori a quelli attribuiti ai

propri cittadini, nonché dei diritti discendenti dalla Convenzione.

Ne consegue che ben può un cittadino di altro Paese aderente

all'Unione, autore di un'opera eseguita o pubblicata nel Paese di

origine, ottenere in Italia una protezione della propria opera,

riconosciutagli dalla legislazione del proprio Paese, maggiore di

quella accordata dalla legislazione italiana ai propri cittadini, come

pure che ad un cittadino italiano autore di un'opera eseguita o

pubblicata in altro Paese dell'Unione venga colà riconosciuta la

eventuale maggiore protezione dalla legislazione di quel Paese

accordata ai propri cittadini, o la protezione discendente dalla

Convenzione.

Ma non consegue altresì che ad un cittadino italiano possa essere

riconosciuta in Italia, anche per opera eseguita o pubblicata in altro

Paese dell'Unione, protezione maggiore di quella accordata dalla

legislazione italiana ad opera analoga eseguita o pubblicata in Italia

da cittadini italiani.

Se questo è il contenuto della Convenzione di Berna è evidente

che, anche a considerarlo "self- executing", la "piena ed intera

esecuzione" disposta con la citata legge di ratifica non può far sì

che, in esecuzione di essa, debba ritenersi estesa in Italia e nei

confronti dei cittadini italiani la protezione del diritto morale di

autore alle opere fotografiche.

3. - Le considerazioni che precedono dimostrano anche che la

questione, così com'è stata prospettata, è destituita di fondamento.

Come sopra si è posto in rilievo, presupposto della denunziata

violazione del principio di eguaglianza è che il cittadino italiano

autore di fotografie eseguite o pubblicate in altro Paese dell'Unione,

nel quale sia ammessa la protezione morale delle opere fotografiche,

abbia diritto a tale maggiore protezione anche in Italia.

Questo presupposto, alla stregua delle richiamate considerazioni,

deve ritenersi insussistente: ne consegue che viene a mancare la

disparità di trattamento nella quale dovrebbe ravvisarsi la violazione

del detto principio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli articoli da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante

"Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo

esercizio", sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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