Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1969 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, ultimo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

5 agosto 1967 dal pretore di Chiavari nel procedimento penale a carico

di Podestà Antonio, iscritta al n. 263 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27

gennaio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto penale del 28 febbraio 1967, il pretore di Chiavari

condannava Menta Mario e Podestà Antonio alla pena di L. 100.000

ciascuno, per aver posto in vendita un quantitativo di confetti sfusi,

sprovvisto di ogni indicazione di ingredienti, in violazione dell'art.

8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

A seguito di rituale opposizione proposta soltanto dal Menta,

questi veniva assolto dal reato ascrittogli per insufficienza di prove

sul fatto relativo alla mancanza della suddetta indicazione.

In sede di esecuzione del decreto penale contro il Podestà, il

pretore, nell'ordinanza del 5 agosto 1967, osservava non potersi

disporre nei confronti di questi la revoca del decreto, che è bensì

ammessa per il coimputato non opponente - ai sensi dell'ultimo comma

dell'art. 510 del Codice di procedura penale - ma soltanto se "la

sentenza che decide sull'opposizione riconosce che il fatto non

sussiste o non costituisce reato", e, quindi, con esclusione

dell'ipotesi di che trattasi, che è di assoluzione con formula

dubitativa dell'opponente. Da ciò traeva argomento il pretore per

ritenere non manifestamente infondata - oltre che rilevante - la

questione di legittimità, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini,

dappoiché "nella fattispecie - per lo stesso fatto - e trovandosi

entrambi nella stessa condizione (salvo la condizione formale di

opponente al decreto penale), uno dovrebbe subire una sanzione penale e

l'altro no". Denunziava, pertanto, a questa Corte il ridetto ultimo

comma dell'art. 510 che "limita la revoca del decreto penale di

condanna nei confronti del coimputato non opponente ai soli casi nei

quali la sentenza conseguente all'opposizione riconosce che il fatto

non sussiste o non costituisce reato, e non la estende al caso di

assoluzione per insufficienza di prove sul fatto".

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 27 gennaio 1968.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si è costituita la parte

privata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato in data 15 febbraio 1968, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Deduce l'Avvocatura che la diversità del trattamento normativo

riguarda situazioni diverse, conseguenti al diverso uso che gli

interessati, nella sfera dell'autonomia ad essi riservata, hanno

ritenuto di fare degli strumenti loro imparzialmente offerti dalla

legge, e non riguarda invece tali strumenti. Nell'ipotesi di

assoluzione per insufficienza di prove sul fatto, la posizione

dell'opponente e del non opponente sarebbe, poi, simmetrica a quella

derivante dal potere attribuito al giudice di infliggere, con la

sentenza, al solo opponente una pena maggiore e anche diversa da quella

portata nel decreto di condanna, nonché di revocare i benefici di

legge e di applicare misure di sicurezza.

Dopo avere così argomentato circa la disparità tra opponente e

non opponente nel caso di assoluzione con formula dubitativa sul fatto,

l'Avvocatura generale si prende cura di esaminare il profilo - che

assume non espressamente prospettato nell'ordinanza - della diversa

posizione che la norma denunciata attribuisce al non opponente, a

seconda che il giudizio proposto dall'opponente siasi concluso con

formula piena ovvero con formula dubitativa sul fatto. L'effetto

estensivo della sentenza al non opponente, nella prima ipotesi, ad

avviso dell'Avvocatura, sarebbe dettato da particolari ragioni di

opportunità, in deroga al principio generale, per cui la sentenza fa

stato solo nei confronti delle parti presenti nel procedimento in cui

viene pronunciata. Data la differenza oggettiva fra le due situazioni e

le due formule assolutorie, sarebbe immune da irragionevolezza la norma

con la quale il legislatore ordinario, nell'ambito della

discrezionalità ad esso riservata, ha ritenuto di regolare

diversamente, per casi diversi, gli effetti della sentenza di

assoluzione dell'opponente. Considerato in diritto :

1. - La soluzione della questione sottoposta all'esame di questa

Corte prescinde dall'indagine sulla natura giuridica dell'opposizione a

decreto penale di condanna.

Devesi, per altro, tener fermo che l'impugnazione in genere e

l'opposizione a decreto penale sono ispirate a criteri informatori

diversi.

Nell'impugnazione, sia la dichiarazione sia i motivi si estendono

ai compartecipi, purché non siano esclusivamente personali a chi ha

impugnato (art. 203 del Cod. proc. pen.); mentre il decreto penale,

quando è pronunciato a carico di più persone concorrenti nello stesso

reato (art. 110 e segg. del Cod. pen.), diviene, di regola, esecutivo

contro quelle tra esse che non hanno proposto opposizione (art. 508,

primo comma, del Cod. proc. pen.), salvo che la sentenza che decide

sull'opposizione riconosca che il fatto non sussiste o non costituisce

reato (art. 510, ultimo cpv., del Codice procedura penale).

In sostanza, il legislatore ha regolato in modo diverso due

situazioni radicalmente diverse: per l'impugnazione in genere, ha

scelto la strada dell'estensività, che trova la sua integrazione nella

garanzia offerta anche all'impugnante dal principio della non

reformatio in peius; per l'opposizione a decreto penale, ha, invece,

reso arbitro il compartecipe di accettare la condanna inflitta, con la

sola eccezione a lui favorevole prevista, per ragioni di equità,

dall'ultimo capoverso dell'articolo 510.

Alla stregua, quindi, della costante giurisprudenza, secondo cui il

principio di eguaglianza deve assicurare ad ognuno parità di

trattamento solo allorché eguali siano le condizioni soggettive ed

oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono (sentenze n. 3

del 1957; n. 64 del 1961; n. 68 del 1961; n. 7 del 1965; n. 11 del

1968; n. 11 del 1969; n. 17 del 1969), è da escludere la violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

Mette conto, altresì, ricordare che questa Corte si è più volte

pronunciata nel senso che la valutazione della diversità di situazioni

giustificatrici di una differenza di trattamento giuridico non può non

essere riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario

(sentenze n. 3 del 1957; n. 28 del 1957; n. 118 del 1957; n. 53 del

1958; n. 6 del 1960; n. 1 del 1962; n. 7 del 1962; n. 8 del 1962; n. 44

del 1965; n. 45 del 1967), salva, beninteso, l'osservanza dei limiti

stabiliti nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione (sentenza n.

28 del 1957; n. 118 del 1957; n. 16 del 1960; n. 38 del 1965).

Non può prospettarsi una irragionevolezza della disciplina, per

ciò che riguarda il cosiddetto processo monitorio, dappoiché le

conseguenze giuridiche (sostanziali e processuali) dell'opposizione,

non essendo presidiate dalla non reformatio in peius, possono essere

assai gravose e pregiudizievoli per chi la propone, sia per l'onere

delle spese, sia anche perché il giudice, se pronuncia sentenza di

condanna, è tenuto, per la irrogazione concreta della pena, solo a

rispettare i limiti edittali (e cioè può infliggere una pena

pecuniaria superiore o anche una pena detentiva, quando questa sia

alternativamente prevista); può negare la sospensione condizionale

della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale, che

siano state concesse con il decreto; può applicare misure di sicurezza

(art. 510, secondo comma, del Cod. proc. pen.) e, non essendo vincolato

dal decreto penale (che è revocato se l'opponente si presenta

all'udienza: art. 510, primo inciso del secondo comma), può anche dare

una diversa e più severa qualificazione al fatto.

L'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma

denunziata, nella parte in cui limita l'estensione della sentenza

assolutoria alle persone che abbiano concorso nel reato, offrirebbe al

non opponente solo i vantaggi dell'altrui iniziativa, senza fargli

correre alcun rischio né sopportare alcun onere.

2. - È ben vero che l'attuale disciplina può dare adito ad un

accertamento contraddittorio del fatto materiale che ha formato oggetto

del giudizio penale; si tratta però di un inconveniente, per quanto

vistoso, che, attenendo alle discrasie tra la giustizia formale e la

giustizia sostanziale e non presentando profili di illegittimità

costituzionale, può essere eliminato non da questa Corte, bensì dal

legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 510, ultimo comma, del Codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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