Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1959 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 144/1946

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D. L.

L. 21 marzo 1946, n. 144, promosso con ordinanza del 24 settembre 1958

del Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a

carico di Niedermayer Guglielmo, iscritta al n. 41 del Registro

ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 312 del 27 dicembre 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 giugno 1959 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Sezione speciale della Corte d'Assise di Belluno, nel

procedimento penale a carico di Niedermayer Guglielmo, maresciallo

della Gestapo, imputato di collaborazionismo, violenza mediante

omicidio aggravato e continuato e di furto aggravato e continuato, con

sentenza 4 marzo 1947, assolveva il Niedermayer dalla imputazione di

collaborazionismo, rinviandolo al Tribunale militare di Padova per gli

altri reati. Con sentenza 11 gennaio 1955 il Giudice istruttore presso

il predetto Tribunale militare, esclusa la competenza del giudice

militare per i reati di omicidio, e ciò in forza della connessione

soggettiva col reato comune di furto, rimetteva gli atti alla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. Il Giudice istruttore

presso questo Tribunale, ritenendo che in base all'art. 8 della legge

23 marzo 1956, n. 167, modificativa del sistema precedente, la

connessione puramente soggettiva non fosse più sufficiente ai fini

della competenza, con sentenza 31 dicembre 1957, dichiarava il difetto

di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per i reati di

omicidio ed ordinava la trasmissione degli atti relativi al Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova. Il predetto

Tribunale, con ordinanza del 24 settembre 1958, ordinò la sospensione

del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte, proponendo la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D. L. L. 21 marzo

1946, in riferimento all'art. 103 della Costituzione, in quanto tale

norma della Costituzione avrebbe posto confini invalicabili alla

competenza dei Tribunali militari in tempo di pace, con lo stabilire

che essi dovessero conoscere soltanto dei reati militari commessi da

appartenenti alle Forze armate dello Stato italiano. Il predetto

Tribunale militare tuttavia, nella citata ordinanza, considerava l'art.

6 in questione anche sotto il profilo dell'abrogazione, manifestando

l'avviso che l'art. 103 della Costituzione, di indubbio carattere

precettivo, avesse tacitamente abrogata, ai sensi dell'art. 15 delle

Disposizioni sulla legge in generale, la norma per la quale, in tempo

di pace, la cognizione dei reati contro le leggi e gli usi della guerra

commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche era attribuita

alla giurisdizione militare. Nonostante tali considerazioni, il

Tribunale militare riteneva però opportuno di invocare da questa Corte

il sindacato di legittimità costituzionale dell'accennato art. 6 D. L.

L. 21 marzo 1946.

L'ordinanza del Tribunale, regolarmente notificata, fu pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 27 dicembre 1958. Il 6

dicembre 1958 si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale

dello Stato. Con tali deduzioni l'Avvocatura dello Stato, manifestando

l'avviso che l'art. 103, ultimo comma, della Costituzione avesse

automaticamente abrogato, in quanto norma precettiva perfetta, l'art. 6

del D. L. L. 21 marzo 1946, e ritenendo che l'abrogazione comporti la

radiazione della norma abrogata dall'ordinamento giuridico, concludeva

col richiedere che questa Corte dichiarasse inammissibile e

manifestamente infondata la proposta questione di legittimità

costituzionale. Tuttavia la stessa Avvocatura, con memoria depositata

il 3 giugno 1959, dichiarando di aver proceduto a più approfondito

esame della questione, richiedeva che questa fosse dichiarata infondata

nel merito, dovendosi la formula "reati militari commessi da

appartenenti alle Forze armate" ritenere estensibile anche agli

appartenenti alle forze armate nemiche. Considerato in diritto :

È da ritenere privo di fondamento l'asserito contrasto fra l'art.

6 del D. L. L.21 marzo 1946, n. 144, e l'art. 103 della Costituzione.

L'art. 6 è una norma transitoria, come del resto tutte le

disposizioni dello stesso decreto, le quali sono dirette a regolare il

passaggio, che è fatto per sua natura transitorio, dall'applicazione

della legge militare di guerra all'applicazione di quella di pace. In

vista della cessazione delle stato di guerra e del conseguente

scioglimento dei tribunali militari di guerra (art. 22 C. P. M. G.), fu

dall'art. 6 attribuita ai tribunali militari di pace la competenza per

i reati preveduti dal Codice penale militare di guerra e commessi

durante lo stato di guerra. Una siffatta disposizione è in fondo priva

di un vero e proprio carattere innovativo, in quanto si inserisce in un

sistema di preesistenti norme della legge penale militare (articoli 264

a 266, 297 a 300 Cod. pen. mil. g.), le quali appunto riguardano la

rimessione dei procedimenti pendenti, alla data della cessazione dello

stato di guerra, davanti ai tribunali militari di guerra, e trovano il

loro fondamento nello stesso carattere temporaneo della giurisdizione

dei tribunali militari di guerra.

Ben diverso carattere ha la norma dell'art. 103, ultimo comma,

della Costituzione. Nel regolare la competenza dei tribunali militari

in tempo di pace e in tempo di guerra, essa si pone come disciplina

permanente ed organica della materia, con la quale le ridotte e

contingenti finalità della norma impugnata non vengono punto in

collisione.

Secondo l'ordinanza del Tribunale militare di Padova, il preteso

contrasto si ravviserebbe in ciò: che mentre l'art. 6 del D. L. L. 21

marzo 1946, n. 144, contiene da ultimo anche una esplicita attribuzione

ai tribunali militari di pace della competenza per i reati contro le

leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze

armate nemiche, l'art. 103 della Costituzione, con l'adottare

puramente e semplicemente la locuzione "appartenenti alle Forze

armate", senza alcuna specificazione, si sarebbe riferito soltanto agli

appartenenti alle Forze armate dello Stato italiano, escludendo con

ciò dalla competenza dei tribunali militari di pace quella categoria

di cui aveva fatta espressa menzione il citato art. 6.

In effetti deve ritenersi che l'art. 103 abbia inteso riferirsi

alle Forze armate dello Stato italiano; ma non per ciò è valida la

illazione che se ne trae ai fini della sussistenza del denunciato

contrasto.

A tal proposito è da considerare in primo luogo che la categoria

dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, sebbene sia stata

oggetto, nel predetto art. 6, di un esplicito richiamo, probabilmente

dovuto a qualche dubbio di interpretazione sorto nella pratica, si

inquadrava anch'essa nel preesistente sistema della legge penale

militare. E ciò da un lato in forza dell'art. 13 Cod. pen. mil. g.,

per il quale le disposizioni di questo Codice relative ai reati contro

le leggi e gli usi della guerra si applicano anche ai militari e a ogni

altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di

tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino

italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo; e

dall'altro per la natura stessa di questi reati, i quali costituiscono

né più né meno che una categoria di reati militari del tempo di

guerra, formante materia dell'intero titolo IV del libro terzo del

Codice penale militare di guerra. Contro il sistema della legge penale

militare in ordine a questo punto non v'è manifestazione concreta di

sorta di quel diverso orientamento della invocata norma costituzionale,

che si vorrebbe ora ravvisare nella omissione, da parte dell'art. 103

della Costituzione, di quella esplicita menzione, relativa ai reati

contro le leggi e gli usi di guerra, contenuta nell'art. 6.

In secondo luogo va tenuto presente che l'art. 103, nella sua

organica disciplina della materia, contiene due distinte previsioni:

l'una riguarda la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di

guerra, la cui determinazione è riservata alla legge: l'altra riguarda

la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace, e questa

viene limitata soltanto ai reati militari commessi da militari

appartenenti alle Forze armate. Per intendere lo spirito di questa

disposizione, e quindi la sua estraneità ad esigenze contingenti come

quelle tenute presenti dall'art. 6 del D. L. L. 21 marzo 1946, bisogna

risalire all'art. 102 della Costituzione e al principio della unità

della giurisdizione, che esso volle, almeno in via generale, affermare.

Questo principio non fu condotto alle estreme conseguenze, e appunto

l'art. 103 ne disciplina le principali eccezioni, consistenti nel

mantenimento del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia

amministrativa (primo comma), della Corte dei conti (secondo comma), e

dei Tribunali militari di guerra e di pace (terzo ed ultimo comma). In

vista di questi fondamentali problemi è da ritenere che la

particolarissima questione della competenza per i reati contro le leggi

e gli usi della guerra commessi da militari nemici non si sia neanche

presentata. Ed infatti nel corso dei lavori preparatori le discussioni

sorte sul significato della locuzione "appartenenti alle Forze armate"

riguardano essenzialmente, in vista sempre del principio della unità

della giurisdizione, le categorie di cittadini da includere oppure no

nell'ambito della giurisdizione speciale, occasionalmente mantenuta.

Posto il raffronto fra la norma impugnata e la norma della

Costituzione nei termini di cui innanzi, è sicuramente da escludere

che l'art. 103 abbia avuto una incidenza qualsiasi sulla disposizione

dell'art. 6 del citato D. L. L., la quale svolge per suo conto, e senza

ledere alcun principio costituzionale, la sua efficacia, in rapporto ad

una esigenza del tutto transeunte, manifestatasi nel passaggio dall'una

all'altra legge militare. D'altra parte non sarebbe ravvisabile alcun

ragionevole motivo a giustificazione di una contraria volontà del

Costituente, la quale poi, in un sistema che mantiene - sia pure

eccezionalmente -la giurisdizione dei tribunali militari, avrebbe

dovuto praticamente tradursi nel sottrarre a questi, e devolvere al

giudice ordinario, proprio una così speciale materia, destinata, oltre

tutto, ad esaurirsi nel tempo.

È infine evidente, in forza delle considerazioni che precedono,

che ogni altra questione sollevata dall'ordinanza, in rapporto all'art.

15 delle Disposizioni sulla legge in generale, rimane assorbita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del

Tribunale militare territoriale di Padova del 24 settembre 1958, sulla

legittimità costituzionale dell'art. 6 del D. L. L. 21 marzo 1946, n.

144, contenente norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione

della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di

pace, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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