Corte costituzionale

Sentenza n. 477/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26legge 283/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del

decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni,

nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (Copertura finanziaria dei decreti

del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi

contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché

concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare

escluso dalla contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 19

giugno 1992 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana sul ricorso proposto da Amore Armando contro il

Ministero delle finanze, iscritta al n. 241 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana, investita dal ricorso del signor Armando Amore (collocato

a riposo in data 1 aprile 1978 con la qualifica di contabile capo del

Ministero delle finanze) avverso il silenzio-rifiuto opposto

dall'Amministrazione alla revisione del suo trattamento di

quiescenza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26

del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui

dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico per i

dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1979, e

non anche per quelli posti in quiescenza anteriormente.

Il legislatore - osserva la Corte rimettente - ha certo il potere

di fissare discrezionalmente la misura ed i limiti dei benefici

pensionistici, ma tale potere deve essere esercitato secondo il

canone di ragionevolezza: ora, una volta estesi al personale già

cessato dal servizio il recupero dell'anzianità e i miglioramenti di

stipendio successivi alla nuova disciplina introdotta dalla legge 11

luglio 1980, n. 312, non v'era alcuna ragione per escluderne

soggetti, come il ricorrente, che era stato sì collocato in pensione

in una data anteriore alla decorrenza economica della citata legge n.

312 del 1980 (e cioè il 1 aprile 1979), ma che comunque era stato

inquadrato nelle qualifiche retributivo-funzionali ai sensi dell'art.

160 della citata legge, perché ancora in servizio alla data del 1

giugno 1977, momento da cui decorrevano gli effetti giuridici. Ne

risulterebbe quindi vulnerato il principio di parità di trattamento,

avendo il legislatore disposto diversamente nei confronti di soggetti

con il medesimo status.

Aggiunge il giudice a quo che la stessa Corte costituzionale,

nella sentenza n. 504 del 1988, ha ritenuto irrazionale, all'interno

dell'insieme omogeneo del personale inquadrato ai sensi degli artt.

46 e 160 della legge n. 312 del 1980, la discriminazione operata a

danno dei dipendenti della scuola collocati in quiescenza tra il 1

giugno 1977 e il 1 aprile 1979.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione alla luce della

discrezionalità che, in materia, va riconosciuta al legislatore

ordinario.

Proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, e quindi della

pensione, non implicano che il trattamento di quiescenza debba

coincidere integralmente con la retribuzione goduta all'atto di

cessazione dal servizio o che di questa debba seguire le variazioni

(si richiama la sentenza di questa Corte n. 26 del 1980). Il

legislatore ha peraltro introdotto una normativa avente finalità

perequatrici (leggi 29 aprile 1976, n. 177, 17 aprile 1985, n. 141,

decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito in legge 14

novembre 1987, n. 468) che vale per la generalità dei pensionati

statali ed anche per il personale in questione, che non ha mai

assunto veste peculiare.

Non può dunque considerarsi contraria al principio di cui

all'art. 3 della Costituzione la censurata norma di legge che

differenzia la base pensionabile ed il conseguente trattamento

economico in stretta correlazione con la data di cessazione dal

servizio attivo. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui

dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico per i

dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1979 (data

di decorrenza del triennio contrattuale 1979-81), e non anche per

quelli posti in quiescenza anteriormente, considerato che la data di

decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento nelle

qualifiche funzionali ex legge n. 312 del 1980 è il 1 giugno 1977.

2. - La questione è infondata.

Giova ricordare, in via preliminare, come l'art. 46 della legge 11

luglio 1980, n. 312, disciplinando l'inquadramento nelle qualifiche

funzionali del personale in servizio alla data del 1 giugno 1977,

abbia diversificato la decorrenza degli effetti "giuridici" ed

"economici" (per i primi, il 1 giugno 1977; per i secondi, il 1

aprile 1979). L'art. 160 della stessa legge, al secondo comma, detta

una norma ad hoc per il personale cessato dal servizio tra il 1

giugno 1977 e il 1 aprile 1979, disponendo l'inquadramento ai soli

fini del trattamento di quiescenza.

Ora, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 312 del

1980, è intervenuto il citato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,

convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, che ha dato copertura

finanziaria ai decreti del Presidente della Repubblica attuativi dei

rinnovi contrattuali per il triennio 1979-1981. Tale decreto-legge,

all'art. 26, che è la norma denunziata dal giudice a quo, prevede

che i nuovi livelli retributivi siano applicati anche al personale

cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale,

che decorre dal 1 gennaio 1979.

Come risulta evidente dalle disposizioni di legge ora menzionate,

non v'è alcuna connessione tra la disciplina transitoria dettata

dalla legge n. 312 del 1980, e il rinnovo contrattuale 1979-1981, di

cui al citato decreto-legge n. 283 del 1981: il giudice rimettente

insiste sulla circostanza che il ricorrente è stato inquadrato nelle

qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 160 della citata legge n.

312 - perché in servizio alla data del 1 giugno 1977 - e che gli

effetti "giuridici" della più volte richiamata legge retroagiscono a

tale data. Il rilievo del giudice a quo non ha tuttavia pregio,

giacché l'efficacia retroattiva discende da una valutazione

discrezionale del legislatore al momento di disciplinare il passaggio

dal vecchio al nuovo assetto del personale civile e militare dello

Stato, per cui non si vede come tale scelta si riverberi sul rinnovo

contrattuale del triennio successivo.

Né vale il richiamo alla sentenza n. 504 del 1988 di questa

Corte. Oggetto di tale sentenza è il riconoscimento di una

anzianità che, in ipotesi, sia maggiore di quella riconosciuta al

momento dell'inquadramento ai sensi della citata legge n. 312 del

1980, sì che ad essere censurata è l'irrazionale discriminazione

determinatasi all'interno di un insieme omogeneo di dipendenti, ai

fini della riliquidazione delle pensioni. Si tratta, quindi, di

problemi di assestamento della riforma operata dalla legge n. 312 del

1980, e non del rapporto tra questa e il rinnovo contrattuale (che

nel caso in esame riguarda, come si è detto, il triennio 1979-1981,

successivo alla data di collocamento a riposo del dipendente).

3. - Così chiarita la questione, essa si risolve in una più

generale denunzia di inadeguatezza del trattamento pensionistico a

causa della mancata applicazione di successivi benefici derivanti dal

rinnovo contrattuale, ed è appena il caso di osservare che sul

raccordo fra pensioni e retribuzioni il legislatore è già

intervenuto in via generale, e a fini perequativi, nell'esercizio

della sua discrezionalità e secondo meccanismi che legittimamente

tengono conto delle esigenze fondamentali di politica economica e dei

limiti delle risorse disponibili (come questa Corte ha già avuto

modo di sottolineare, da ultimo, nella sent. n. 226 del 1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (Copertura

finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione

degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione), sollevata dalla Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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