Corte costituzionale

Sentenza n. 476/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 5d.l. 6/1991

applicata al caso

  • art. 2legge 6/1991
  • art. 2d.l. 6/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo

comma, e 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6

(Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991),

convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80,

promosso con ricorso della regione Lombardia notificato il 13 aprile

1991, depositato in cancelleria il 15 aprile successivo ed iscritto

al n. 16 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la regione Lombardia

e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del

consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La regione Lombardia ha impugnato gli artt. 2, terzo comma, e

5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991 n. 6 (Disposizioni

urgenti in favore degli enti locali per il 1991) convertito, con

modificazioni, nella legge 15 marzo 1991 n. 80, che, disponendo la

diretta erogazione di finanziamenti statali alle comunità montane,

senza prevedere alcun intervento da parte della regione sia quale

assegnataria dei finanziamenti sia quale titolare del successivo

riparto dei fondi agli enti destinatari, pregiudicherebbero il ruolo

programmatorio della regione stessa, con conseguente lesione delle

funzioni ad essa garantite dagli artt. 117, 118, e 119, terzo comma,

della Costituzione.

Sostiene la ricorrente che il criterio della diretta erogazione

dei finanziamenti, adottato dalle norme impugnate, configurerebbe un

totale ribaltamento di quello in precedenza utilizzato dal

legislatore nazionale e tradotto sia nell'art. 5 della legge 3

dicembre 1971 n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna),

che stabiliva l'assegnazione alle regioni dei fondi destinati alle

comunità montane, sia nell'art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 93,

(Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971 n. 1102), con

il quale, essendosi previsto che i fondi stanziati per il

perseguimento delle finalità proprie delle comunità montane

"costituiscono ... contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo

comma, della Costituzione e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970

n. 281", veniva formalmente sancito il principio della assegnazione

di detti fondi alle regioni e del successivo loro riparto fra le

comunità montane da parte delle regioni.

Un siffatto sistema, ad avviso della ricorrente, è stato poi

ribadito nella recente legge 8 giugno 1990 n.142 (Ordinamento delle

autonomie locali), che all'art. 29, sesto comma, ha stabilito che le

regioni provvedono a finanziare, con gli stanziamenti statali, i

programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del

riparto operato ai sensi delle leggi di settore richiamate (art. 4,

n. 3 della legge 1102 del 1971, e art. 2 della legge 93 del 1981).

Il criterio così fissato, secondo il quale al finanziamento delle

comunità montane si provvede per il tramite delle regioni, è

certamente più idoneo ad assicurare il rispetto del ruolo

programmatorio regionale, implicitamente riconosciuto dalla

complessiva disciplina configurata dagli artt. 117 e 119 della

Costituzione, dal momento che le comunità montane sono chiamate a

svolgere attribuzioni riconducibili all'ambito delle competenze legislative regionali.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del consiglio dei

ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

opponendosi al ricorso e precisando che nessuna lesione

dell'autonomia regionale può derivare dalla circostanza che lo Stato

assegni direttamente alle singole comunità montane gli importi

occorrenti per il loro funzionamento, tenuto conto della natura di

enti locali autonomi a fini generali ad esse pacificamente

riconosciuta. Considerato in diritto

1. - Gli artt. 2, terzo comma, e 5, quinto comma, del decreto

legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge 15 marzo 1991, n.

80, sono stati impugnati dalla regione Lombardia per violazione degli

artt. 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione. Si assume

dalla ricorrente che tali norme, disponendo l'erogazione diretta di

fondi statali alle comunità montane anziché a queste per il tramite

delle regioni, così modificando il sistema precedente,

sottrarrebbero la spesa a qualunque criterio di programmazione

regionale, pregiudicando il ruolo della regione e l'esercizio delle

sue competenze costituzionalmente garantite.

2. - La questione di legittimità costituzionale, che investe

l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 6 del 1991, non è

fondata.

Tale disposizione prevede che, a valere sul fondo ordinario di cui

all'art. 1, primo comma, il Ministro dell'interno è autorizzato a

corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1991, un

contributo distinto in quote, delle quali una (lett. a) di lire 60

milioni, di cui la legge precisa esplicitamente la destinazione al

"finanziamento dei servizi essenziali", da erogarsi entro il primo

mese dell'anno, ed una (lett. b) "ad esaurimento del fondo",

ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione

residente.

Anche se nella lett. b) cit. non è indicata in modo esplicito,

come nella lett. a), la destinazione delle somme, deve ritenersi che

si tratti ugualmente di somme destinate ai servizi essenziali delle

comunità, poiché la quota di cui alla lett. b) del terzo comma

dell'art. 2 è sempre tratta "ad esaurimento del fondo" ordinario di

cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 1, incrementato dal

fondo perequativo del medesimo art. 1, primo comma, lett. b), del

decreto-legge n. 6 del 1991.

Le norme, così interpretate, disponendo un contributo diretto

dello Stato per "il finanziamento dei servizi essenziali", il che

equivale a dire per la gestione delle comunità montane, non possono

ritenersi invasive delle competenze regionali garantite dai parametri

costituzionali invocati.

Difatti la Corte (sent. n. 307 del 1983) ha precisato che "altro,

in realtà, è lo sviluppo della montagna, cui si riferisce l'art. 1,

comma 1, legge n. 93 .. ed altro sono le spese di gestione delle

comunità montane, che evidentemente non concernono l'attuazione dei

piani di sviluppo economico locale approntati da ciascuna comunità

ed approvati dalle competenti amministrazioni regionali e

provinciali, ma si risolvono in una serie di spese correnti,

puramente strumentali rispetto al momento della programmazione".

Di tale precedente sembra farsi carico la stessa ricorrente che

però non ne trae le necessarie conseguenze, nei sensi anzidetti, sul

piano della legittimità costituzionale.

3. - È invece fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, quinto comma, del decreto-legge n. 6 del 1991,

convertito nella legge n. 80 del 1991, il quale dispone l'iscrizione

dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23

marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, nello stato di

previsione del ministero dell'interno, che deve ripartire le somme

così iscritte in bilancio secondo le modalità indicate nell'art. 2,

terzo comma, lettera b), dello stesso decreto-legge n. 6 del 1991.

Devesi in proposito condividere, con opportune precisazioni,

l'assunto della regione ricorrente la quale osserva che, introducendo

"in un sistema di finanziamento delle autonomie locali"

l'assegnazione diretta alle comunità montane di contributi da parte

dello Stato, in base a criteri posti esclusivamente da una sua legge

- la quale li prevede per l'assolvimento dei compiti istituzionali e

principali delle comunità stesse, cioè di compiti che, come in

particolare quelli in materia di agricoltura e foreste, sono

riconducibili all'ambito delle attribuzioni regionali - equivale a

sottrarli dal circuito della programmazione regionale. Ciò premesso

va precisato che è pacifico che le somme in questione sono destinate

al finanziamento dei piani di sviluppo delle comunità montane e

quindi rientrano nelle materie di competenza regionale. Di

conseguenza sono le regioni che devono ricevere i finanziamenti e

ripartirli alle comunità montane con l'osservanza di quanto

precisato nell'art. 29, sesto comma, della legge 8 giugno 1990, n.

142, che rinvia ai criteri di riparto previsti dalle leggi ivi

richiamate.

Il principio, secondo cui i flussi finanziari destinati ai compiti

istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali debbono

essere erogati per il tramite delle regioni, è implicito, nella

recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 180 e 116 del

1991, 345 del 1990, 459 del 1989, 217 del 1988 e 517 del 1987), che

ha giustificato la possibilità di erogazioni dirette di contributi

dallo Stato agli enti locali solo se di carattere aggiuntivo rispetto

ai flussi ordinari, in quanto legati a situazioni di emergenza di

carattere eccezionale e temporaneo. Ma, al di fuori di tali

straordinarie evenienze, rimane fermo il suddetto principio che,

nella specie, è stato violato. Ciò tanto più che, come già

rilevato da questa Corte (sent. n. 343 del 1991), l'art. 3 della

legge n. 142 del 1990 cit. riconosce alle regioni, relativamente alle

materie loro attribuite, una posizione di centralità nell'intero

sistema delle autonomie locali, posizione che si manifesta

essenzialmente, in ordine a tali materie, proprio attraverso

l'esercizio di funzioni programmatorie e di coordinamento, di cui le

norme impugnate mostrano di non tener conto, escludendo le regioni

dal circuito di finanziamento delle comunità montane per

l'assolvimento dei compiti istituzionali di queste.

La norma impugnata è, perciò, costituzionalmente illegittima

perché prevede l'erogazione diretta, da parte dello Stato alle

comunità montane dei contributi ivi previsti, anziché per il

tramite delle regioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quinto

comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti

in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con

modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui

prevede l'iscrizione nello stato di previsione del ministero

dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui

alla legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e ne fissa

le modalità di ripartizione, anziché l'iscrizione

dell'autorizzazione nei capitoli dello stato di previsione della

spesa per i finanziamenti alle regioni destinati alle finalità

predette;

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 12 gennaio

1991, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,

n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, terzo

comma, della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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