Corte costituzionale

Sentenza n. 476/1988

Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge n.

180, approvato il 9 giugno 1977 dall'Assemblea regionale siciliana e

avente per oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore di

lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni

congiunturali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per

la Regione Sicilia, notificato il 17 giugno 1977, depositato in

cancelleria il 24 giugno successivo ed iscritto al n. 14 del registro

ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 17 giugno 1977 il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana ha impugnato il disegno di legge n.

180, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9

giugno 1977, avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore

di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni

congiunturali" ed ha chiesto alla Corte di dichiararne

l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 17 lett. f)

dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 3 della

Costituzione.

Il ricorrente ricorda che la materia dell'assistenza ai lavoratori

rientra nella competenza legislativa complementare della Sicilia ai

sensi dell'art. 17 lett. f) dello Statuto speciale e che i princìpi

generali che la Regione è tenuta ad osservare nella predetta materia

sono contenuti nella legge 20 maggio 1975 n. 164 (Provvedimenti per

la garanzia del salario). Nel ricorso si rileva altresì che il

legislatore statale, nel congegnare un meccanismo di intervento a

sostegno dei lavoratori rimasti privi di retribuzione, ha individuato

in maniera esplicita le specifiche condizioni oggettive in presenza

delle quali le maestranze possono accedere alle provvidenze della

Cassa integrazioni guadagni.

Il disegno di legge regionale impugnato invece, contiene solo nel

titolo un riferimento ad "eccezionali situazioni congiunturali"

mentre omette di indicare quali siano le cause e gli eventi che,

determinando la contrazione e la sospensione dell'attività

aziendale, giustifichino l'erogazione delle provvidenze previste dal

legislatore regionale.

Secondo il Commissario dello Stato, la mancata precisazione, da

parte del legislatore regionale, delle fattispecie cui si ricollega

l'intervento regionale a favore dei lavoratori sospesi consente che

tale intervento venga posto in essere anche a prescindere da ogni

riferimento alle cause della crisi aziendale ed alle concrete

prospettive di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda stessa;

e ciò in contrasto con i lineamenti essenziali dell'istituto

dell'integrazione salariale nell'ambito della legislazione statale.

Per queste ragioni, a giudizio del Commissario ricorrente, il

disegno di legge regionale delinea un sistema di intervento a

sostegno dei lavoratori sospesi che si pone in contrasto con i

princìpi informatori della legislazione statale in materia di

integrazione salariale ed esorbita dai limiti che la Regione stessa

è tenuta ad osservare nell'esercizio della potestà legislativa ad

essa attribuita dall'art. 17, primo comma, lett. f) dello Statuto

speciale.

Inoltre, la normativa contenuta nella delibera legislativa della

Regione appare al Commissario anche in contrasto con il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto essa dà

vita ad un trattamento differenziato a favore dei lavoratori e degli

imprenditori siciliani che non trova logica giustificazione in

particolari condizioni ambientali e territoriali.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione

siciliana chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione sostiene che, con la legge impugnata, essa ha inteso

adottare misure di sostegno economico a favore dei lavoratori sospesi

a causa del negativo andamento, in Sicilia, della situazione

congiunturale; e questo intervento presenta una innegabile

specificità in considerazione tanto della gravità della situazione

occupazionale in Sicilia quanto della fragilità del settore

industriale della regione sul quale la crisi economica ha

pesantemente inciso.

La normativa impugnata non è perciò - ad avviso della Regione in

contrasto con il principio di eguaglianza: né essa esorbita dai

limiti della potestà legislativa regionale atteso che il disegno di

legge n. 180 contiene, nel titolo, un preciso riferimento ad

"eccezionali situazioni congiunturali" e consente quindi di

identificare con sufficiente precisione le fattispecie nelle quali si

attua l'intervento regionale.

Infine la Regione evidenzia che se la legge n. 164 del 1975 avesse

- come sostenuto nel suo ricorso dal Commissario - la sola finalità

di agevolare la ripresa delle aziende industriali in crisi se ne

dovrebbe dedurre che il legislatore statale ha provveduto nella

materia dell'industria e del commercio nella quale la Regione ha

competenza esclusiva.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Regione siciliana ha

depositato memoria nella quale ribadisce le argomentazioni svolte

nell'atto di costituzione ed insiste per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso di cui è causa il Commissario dello Stato per

la Regione siciliana impugna il disegno di legge n.180, approvato

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 giugno 1977,

avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore di lavoratori

sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni congiunturali" e

chiede alla Corte di dichiararne l'illegittimità costituzionale per

violazione degli artt. 17 lett. f) dello Statuto della Regione

siciliana e dell'art. 3 della Costituzione.

2. - Va osservato che l'operatività del disegno di legge

impugnato è testualmente delimitata al biennio 1977-1978 dall'art.1

dello stesso disegno, dove si stabilisce che l'assessore regionale

per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad assegnare, per gli

anni 1977 e 1978, al Fondo siciliano per l'assistenza ed il

collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto

legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951 n. 25, la

somma di 2.000 milioni per ciascun anno, da destinare alle finalità

straordinarie previste dalla stessa legge.

Da un esame complessivo del disegno di legge n.180 si evince

dunque che le disposizioni ivi previste non possono più trovare

alcuna applicazione giacché, mentre da un lato è decorso il termine

di efficacia della legge, dall'altro si è anche esaurita la

"eccezionale" congiuntura socio-economica sulla quale il legislatore

regionale intendeva allora intervenire. Per effetto di tali

modificazioni è divenuto pertanto oggettivamente impossibile attuare

l'erogazione delle provvidenze a favore dei lavoratori sospesi

secondo i criteri originariamente previsti; né sono ipotizzabili

forme di utilizzazione attuale dei fondi a suo tempo stanziati dalla

Regione da porre in essere nell'osservanza delle procedure del

disegno di legge n.180.

3. - Poiché la legge impugnata è una legge a termine che non ha

potuto e non può trovare applicazione va dichiarata cessata la

materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale promossa dal Commissario del Governo

per la Regione siciliana - in riferimento agli artt. 17 lett. f)

dello Statuto della Regione siciliana e 3 della Costituzione - con

ricorso in data 17 giugno 1977 avverso il disegno di legge della

Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del

9 giugno 1977 avente ad oggetto: "Provvidenze straordinarie in favore

di lavoratori sospesi in dipendenza di eccezionali situazioni

congiunturali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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