Corte costituzionale

Sentenza n. 472/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato

il 14 novembre 1994, depositato in cancelleria il 17 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero

delle finanze n. 3/199/94 del 27 agosto 1994 con la quale è stata

respinta la richiesta di voler impartire istruzioni all'ACI per il

versamento alla Regione, a far data dal 1 gennaio 1993, dei proventi

riscossi in Sicilia per la sovrattassa annuale per autovetture e

autoveicoli a motore diesel (istituita con art. 8 del decreto-legge

691 del 1976, convertito nella legge n. 786 del 1976) nonché della

tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di

petrolio liquefatti o a gas metano (istituita con art. 2 della legge

n. 362 del 1984), ed iscritto al n. 43 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la

Regione Siciliana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto

1994, n. 3/1999/94, pervenuta il 14 settembre 1994, con cui è stata

respinta la richiesta della Regione di voler impartire idonee

istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia

della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con

motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre

1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786,

nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli

alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con

l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle

casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993. Ritiene al riguardo la

Regione ricorrente che la nota ministeriale violi sia l'art. 36

dello statuto che l'art.

2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.

1074, in base alle cui disposizioni devono ritenersi spettanti alla

Regione tutte le entrate tributarie erariali, ad eccezione di quelle

destinate a soddisfare particolari finalità, allorché tali

finalità siano direttamente specificate nella legge istitutiva della

nuova entrata.

Nel caso di specie, risulterebbero assenti entrambe le condizioni,

in quanto dai lavori preparatori delle norme statali emergerebbe il

carattere ordinario delle nuove entrate fiscali, non qualificabili

come imposte di scopo. Sarebbero inoltre privi di pregio sia il

rilievo relativo alla mancata impugnazione in via principale delle

norme statali, sia l'eccezione di tardività della pretesa della

ricorrente, attesa l'inapplicabilità al conflitto di attribuzione

dell'istituto dell'acquiescenza.

In ogni caso, qualora l'interpretazione delle norme statali

richiamate fosse nel senso della devoluzione integrale allo Stato

delle nuove entrate tributarie, esse dovrebbero essere dichiarate in

contrasto con gli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del

1965 sotto il riflesso che la clausola devolutiva allo Stato dei

relativi proventi non è integrata dalla specificazione delle

particolari finalità a cui questi ultimi sarebbero destinati.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso.

Nel rilevare che i tributi di cui trattasi sono stati costantemente

riscossi e fatti propri dallo Stato senza opposizione da parte della

Regione, si sottolinea come soltanto a seguito del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la Sicilia, reputando superata

la riserva a favore dello Stato, ha chiesto al Ministero delle

finanze di dare disposizioni all'ACI per il versamento alla Regione

degli importi relativi ai predetti tributi. A parere della difesa

erariale, non sarebbe possibile discutere oggi della legittimità di

norme del 1976 e del 1984, chiarissime nel senso di riservare allo

Stato il gettito dei tributi. Né potrebbe estendersi alla Sicilia la

disciplina introdotta per le regioni a statuto ordinario: se così

fosse, infatti, la disposizione sarebbe costituzionalmente

illegittima. Ed infatti, l'art. 4, lettera c), numero 4, della legge

23 ottobre 1992, n. 421, contestualmente alla attribuzione alle

regioni a statuto ordinario delle imposte già riservate allo Stato,

ha operato una riduzione del fondo comune di cui all'art. 8 della

legge n. 281 del 1970: ma è evidente che il rapporto fra risorse

proprie e finanza derivata è per la Regione Siciliana del tutto

particolare e non comparabile con quello delle regioni a statuto

ordinario, sì che una disciplina differenziata deve ritenersi

legittima. Considerato in diritto

1. - La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle

finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, con la quale è stata respinta

la richiesta della stessa Regione a che il Ministro impartisse idonee

istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia

della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con

motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre

1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786,

nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli

alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con

l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle

casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993.

2. - Prima di valutare il merito del conflitto, occorre esaminarne

l'ammissibilità, alla luce della natura del conflitto di

attribuzione, come precisata dalla giurisprudenza di questa Corte.

È principio consolidato, in ordine a quest'ultima, che il

conflitto di attribuzione fra Stato e regione può sorgere allorché

un atto, dello Stato o di una regione, sia invasivo dell'altrui sfera

di competenza, ed allorché "la negazione o lesione della competenza

sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso,

qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente

logico e giuridico, sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel

senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca

una mera e necessaria esecuzione" (sentenza n. 206 del 1975).

Con particolare riferimento al rapporto fra atto (amministrativo)

impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui esso atto è

attuazione, questa Corte ha in più occasioni affermato che "in sede

di conflitto di attribuzione non (è) possibile impugnare atti

amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della

Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri

svolti con gli atti impugnati" (sentenza n. 126 del 1990;

analogamente, sentenze nn. 337 del 1989, 245 del 1988, 28 del 1979,

78 del 1971).

Alla luce di tali principi, si tratta di valutare se l'atto oggetto

del presente conflitto sia immediatamente lesivo della competenza

assunta come propria dalla Regione, o se invece la lesione che si

assume non debba farsi risalire alle disposizioni legislative di cui

tale atto è esecuzione.

In realtà, con la nota del 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, il

Ministero delle finanze altro non ha fatto che dare esecuzione a

quanto chiaramente disposto dalle norme in materia (artt. 8 del

decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30

novembre 1976, n. 786, e 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362), per

le quali la sovrattassa per le autovetture e per gli autoveicoli

funzionanti con motore diesel, nonché per quelli muniti di impianto

che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas

di petrolio o con gas metano, è dovuta "a favore dello Stato".

Secondo la Regione Siciliana, invece, sulla base degli artt. 36

dello statuto e 2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26

luglio 1965, n. 1074, devono ritenersi spettanti alla Regione tutte

le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle destinate a

soddisfare particolari finalità.

3. - Com'è evidente, con il ricorso in questione la Regione

Siciliana lamenta, più che l'invasione della propria competenza

causata dalla nota ministeriale, la violazione delle norme

statutarie, integrate dalla normativa di attuazione, operata dalle

disposizioni legislative sopra richiamate, esaurendosi per intero la

censura relativa al conflitto in una censura d'incostituzionalità

delle norme di legge cui la nota ministeriale ha dato esecuzione.

Così impostato, il conflitto non si riferisce al rapporto

instauratosi tra gli enti interessati nell'esercizio delle rispettive

competenze, quanto piuttosto alla questione relativa all'assetto

normativo della specifica materia, come risultante dalle leggi n.

786 del 1976 e n. 362 del 1984. Esso pertanto si trasforma in un

modo surrettizio di sollevare (fuori dai termini tassativamente

stabiliti dagli artt. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,

n. 1 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87) la questione di

legittimità costituzionale delle disposizioni normative che stanno

alla base dell'atto impugnato, e deve pertanto dichiararsi, alla luce

della costante giurisprudenza di questa Corte, inam-missibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con

il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei

confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle

finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1995:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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