Corte costituzionale

Sentenza n. 472/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge

30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza

e assistenza a favore dei ragionieri e periti), promosso con

ordinanza emessa il 25 maggio 1994 dal Pretore di Novara nel

procedimento civile vertente tra Guido Bosetto e la Cassa nazionale

di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti

commerciali, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Guido Bosetto

contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei

ragionieri e periti commerciali, diretto ad ottenere la

riliquidazione della pensione in godimento previo versamento di

contributi integrativi per il periodo pregresso, il Pretore di Novara

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 33 della legge 30 dicembre

1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e

assistenza a favore dei ragionieri e periti), che non consente a

coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da

altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni di chiedere

la riliquidazione e la maggiorazione della pensione procedendo al

versamento dei contributi integrativi.

2. - La legge n. 414 del 1991, innovando la precedente disciplina

che consentiva l'iscrizione a più Casse previdenziali per libere

professioni ed il cumulo dei relativi trattamenti, ha stabilito che

gli iscritti in più albi professionali devono optare per una delle

Casse di previdenza (art. 34). Il Pretore riconosce che il principio

di iscrizione ad un solo sistema di previdenza professionale rientra

tra le scelte discrezionali del legislatore, ma ritiene che non sia

razionale il trattamento deteriore riservato a chi è già pensionato

ed è stato iscritto alla Cassa in posizione identica ad altri

iscritti che possono accedere al sistema di riliquidazione della

pensione.

La disparità di trattamento sussisterebbe anche tra coloro che

percepiscono pensioni da altre Casse di libere professioni e coloro

che godono di trattamenti pensionistici a carico di gestioni

previdenziali diverse, i quali ultimi non sono esclusi dalla facoltà

di chiedere la riliquidazione della pensione.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha eccepito l'irrilevanza della questione, giacché la

riliquidazione della pensione presuppone il versamento del contributo

integrativo, che non sarebbe stato effettuato.

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione,

perché la limitazione posta per chi usufruisce di altra pensione a

carico di Casse relative a libere professioni rientra nella

discrezionalità del legislatore, mentre non sono omogenee le

situazioni messe a raffronto dal giudice rimettente. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Pretore di Novara riguarda l'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n.

414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a

favore dei ragionieri e periti commerciali, che non consente a chi

fruisce di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di

previdenza relativa a libere professioni di chiedere, versando la

contribuzione integrativa per il periodo pregresso, la riliquidazione

e la maggiorazione della pensione, altrimenti previste (dall'art.

32).

Il Pretore ritiene che questa limitazione sia in contrasto con il

principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) sia per la

irragionevolezza della disposizione che la prevede, sia per la

disparità di trattamento tra pensionati, giacché analogo divieto

non sussiste per chi percepisce pensioni da gestioni previdenziali

che non fanno capo a Casse professionali.

2. - L'eccezione, prospettata dall'Avvocatura, di inammissibilità

per irrilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo

l'interessato provveduto al versamento dei contributi integrativi,

presupposto necessario per ottenere la riliquidazione della pensione,

non è fondata.

Nel sistema della legge n. 414 del 1991 la facoltà di procedere

al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo

annuo per il periodo pregresso (art. 31) presuppone la possibilità

di accedere al meccanismo di ricostruzione della posizione

contributiva e pensionistica, che proprio dalla disposizione

denunciata è esclusa per coloro che siano anche pensionati di altra

Cassa di previdenza.

3. - La questione non è fondata.

La legge n. 414 del 1991 ha modificato il regime previdenziale dei

ragionieri e periti commerciali, stabilendo nuovi criteri di

contribuzione e di calcolo del trattamento pensionistico, ora

ancorati al reddito professionale al quale viene direttamente

rapportato il contributo soggettivo obbligatorio annuo. Risulta così

profondamente innovata la disciplina in precedenza dettata, nella

quale i conti individuali degli iscritti erano alimentati, tra

l'altro, da contributi soggettivi obbligatori fissi e non

proporzionali al reddito (legge 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva

della Cassa nazionale della previdenza e assistenza a favore dei

ragionieri e periti commerciali, e legge 23 dicembre 1970, n. 1140,

di adeguamento della legislazione previdenziale e assistenziale per

gli stessi soggetti). Nel nuovo sistema è stato anche introdotto il

principio della iscrizione ad un'unica Cassa di previdenza

professionale, consentendo agli iscritti in albi relativi ad altre

professioni di optare per una delle Casse di previdenza.

Il nuovo sistema di contribuzione e di calcolo delle pensioni opera dunque unitamente al divieto di iscrizione in più Casse

professionali ed esclude la possibilità di addivenire al cumulo dei

relativi trattamenti previdenziali. In questo contesto non è

irragionevole avere previsto che il nuovo regime possa essere esteso

al periodo pregresso (mediante la contribuzione integrativa) solo

quando sussistano le condizioni previste per la sua attuale

applicazione (unicità di trattamento pensionistico relativo

all'esercizio di libere professioni).

Nel sistema della legge n. 414 del 1991 non si configura neppure

la denunciata disparità di trattamento tra coloro che percepiscono

pensioni da altre Casse relative a libere professioni e quanti godono

di trattamenti pensionistici a carico di altre gestioni

previdenziali, in rapporto alla facoltà di procedere alla

contribuzione integrativa per il periodo pregresso con i nuovi

criteri introdotti dalla legge, facoltà esclusa per i primi ed

ammessa per i secondi.

Difatti a questi ultimi non si estende il divieto di titolarità

di altre posizioni previdenziali, disposto solo per gli iscritti in

più albi professionali, in connessione all'attribuzione del diritto

di scegliere la Cassa presso la quale costituire la posizione

previdenziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e

periti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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