Corte costituzionale

Sentenza n. 472/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14legge 11/1990
  • art. 15legge 11/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2,

della delibera legislativa n. 575-572, approvata il 24 maggio 1990

dall'Assemblea regionale siciliana (successivamente promulgata come

legge 6 luglio 1990 n. 11) dal titolo "Norme riguardanti l'assunzione

di personale a contratto per le finalità di cui agli artt. 14 e 15

della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26, norma riguardante

l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga

del termine di cui all'art. 31 legge regionale 29 aprile 1985, n.

21", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 31 maggio 1990, depositato in cancelleria il

7 giugno successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e

l'avv. Silvio De Fina per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 31 maggio 1990 il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana ha impugnato, per violazione degli

artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 3, comma 2, della delibera

assembleare n. 575-572 approvata il 24 maggio precedente, dal titolo

"Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le

finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 26

maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio

dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo

31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21".

Ad avviso del ricorrente la norma denunciata, consentendo

l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, e quindi in via

definitiva, dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai

sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 (e

concernenti il personale da destinare agli uffici del genio civile),

si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento della

pubblica amministrazione, non risultando tale assunzione (che

riguarda circa 1000 unità di personale) giustificata da nuove e

sopraggiunte esigenze dell'amministrazione stessa, bensì da una

generica finalità di adottare provvedimenti "a sollievo della

disoccupazione", e confliggerebbe altresì con il principio di

eguaglianza per la macroscopica disparità di trattamento che si

realizzerebbe rispetto ai candidati dichiarati idonei in tutti gli

altri concorsi banditi ed espletati dalla Regione.

2. - Si è costituita nel presente giudizio la Regione siciliana

per resistere al ricorso, chiarendo in primo luogo che la disposta

assunzione avverrebbe "fuori ruolo", in una condizione cioè di

avventiziato, destinata ad aver termine (nonostante il nomen iuris

del "contratto a tempo indeterminato") con la cessazione del bisogno

di personale che l'ha determinata (come dimostrano i numerosi

precedenti di cui si è avvalso l'ordinamento statale), e precisando

che in materia di personale la Regione medesima vanta una competenza

legislativa esclusiva (art. 14, lett. q, dello Statuto).

In particolare la Regione resistente contesta la denunciata

disparità di trattamento, rilevando come essa possa postularsi quale

vizio "interno" a ciascun singolo concorso e riguardare cioè

soltanto gli idonei di un medesimo concorso e non anche quelli di

concorsi diversi, poiché il recupero di detti idonei origina da

specifiche e infungibili esigenze della Amministrazione cui il

concorso è destinato e la norma impugnata prevede l'assunzione di

tale personale in considerazione della loro qualità di "tecnici", la

cui capacità professionale è stata già accertata in sede

amministrativa mediante il riconoscimento della loro idoneità.

Precisato, inoltre, che la Regione siciliana si è sempre adeguata

all'indirizzo statale di avvalimento di personale avventizio, e, da

ultimo, alla fondamentale legge 1 giugno 1977, n. 285

sull'occupazionegiovanile la quale, attraverso le assunzioni con

contratti di lavoro a tempo indeterminato e le relative proroghe, ha

inteso stabilizzare definitivamente il rapporto di lavoro giovanile

mediante esami di idoneità per la immissione nei ruoli delle

Amministrazioni dello Stato, la difesa regionale pone in rilievo che

l'intervento legislativo ora in esame, a favore della occupazione

giovanile in Sicilia, troverebbe ulteriore giustificazione nella

norma statutaria che riconosce a titolo di solidarietà nazionale lo

speciale contributo tendente a bilanciare "il minore ammontare dei

redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale"

(art. 38, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia).

3.- Nell'imminenza della udienza di discussione la difesa del

ricorrente ha ricordato che la norma impugnata autorizza, senza

limiti quantitativi, l'assunzione di alcuni tecnici risultati non

vincitori, ma solo idonei in concorsi (atipici) già effettuati per

dotare gli uffici del genio civile di personale assunto con contratto

biennale, non rinnovabile, in una situazione contingente e di

emergenza rappresentata dalla necessità di provvedere alla sanatoria

edilizia, secondo le previsioni del decreto interassessoriale 30

luglio 1987 e cioè in ragione delle "effettive" esigenze

dell'amministrazione.

Tali esigenze sarebbero del tutto ignorate dalla norma ora

denunciata che, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione,

parrebbe stravolgere il principio generale per il quale sono le

assunzioni che si dimensionano in relazione alle esigenze e non

viceversa, ed attuerebbe così un illegittimo assistenzialismo, non

conseguibile, per il dettato costituzionale, mediante norme in

materia di accesso ai pubblici impieghi. Considerato in diritto

1. - Oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato

per la Regione siciliana è l'art. 3, comma 2, della legge regionale

approvata con delibera n. 575-572 in data 24 maggio 1990 (promulgata,

successivamente alla proposizione del ricorso, in data 6 luglio 1990

n. 11 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale per la Regione siciliana

del 21 luglio 1990 n. 34) che autorizza dal 1° luglio 1990

l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici

dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15

della legge regionale 15 maggio 1986 n. 26, in possesso dei requisiti

per l'accesso al pubblico impiego.

Si sostiene nel ricorso che la disposizione sarebbe in contrasto

sia con l'art. 97 della Costituzione, perché l'assunzione di 955

unità di personale non sarebbe giustificata da nuove e sopraggiunte

esigenze dell'amministrazione, sia con l'art. 3 della Costituzione

per la disparità di trattamento che si realizzerebbe rispetto ai

candidati dichiarati idonei in tutti gli altri concorsi banditi ed

espletati dalla Regione.

2. - Le questioni non sono fondate.

Quanto al contrasto con l'art. 97 della Costituzione il ricorso

muove da una premessa che non risponde alla effettiva portata della

legge, perché la disposizione impugnata non prevede l'automatica

assunzione di tutto il personale idoneo ai concorsi in essa

menzionati, come sembrerebbe ritenere il ricorrente, ma ne autorizza

l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, per "essere

utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e

qualifiche di assunzione presso tutte le Amministrazioni regionali,

per le esigenze degli Uffici centrali e periferici delle stesse

amministrazioni, degli enti non economici controllati dalla Regione,

esclusi comuni e provincie, nonché per le esigenze di interesse

regionale degli uffici di cui le stesse amministrazioni possono

avvalersi" (art. 3, comma 3, della legge impugnata).

Vi è dunque un chiaro e preciso riferimento alle esigenze degli

uffici, che non possono non essere che quelle effettivamente

esistenti al momento di entrata in vigore della legge, la qual cosa

toglie pregio alla tesi del ricorrente secondo cui "tali esigenze

sembrerebbero piuttosto riconducibili nell'ambito di una politica di

assunzione del personale pubblico indiscriminata, al di fuori di ogni

corrispondenza tra gli effettivi fabbisogni di personale e le

programmate necessità dell'amministrazione regionale". Non si è

quindi in presenza di un provvedimento di generico sostegno della

disoccupazione, tale da inflazionare senza necessità il personale

degli uffici amministrativi della regione, ma di una autorizzazione

legislativa a coprire il fabbisogno effettivo dei tecnici degli

uffici regionali attingendo dalla graduatoria dei concorsi già

espletati anziché indire nuove procedure concorsuali. D'altronde

nello stesso ricorso si fa riferimento ad alcuni dati numerici

indicativi di siffatto fabbisogno e che comunque spetta agli organi

regionali competenti di definire nella sua reale consistenza

riferita, come si è detto, a non oltre il momento di entrata in

vigore della legge. Risulta perciò realizzato "quel rapporto

equilibrato tra dotazione organica e servizi, indispensabile per il

buon andamento dell'amministrazione" (sentenza n. 728 del 1988).

3. - Anche la censura formulata con riferimento all'art. 3 della

Costituzione non ha fondamento, tenuto conto della obbiettiva

diversità della situazione degli idonei ai concorsi presi in

considerazione dalla disposizione impugnata, rispetto a quella degli

idonei in altri concorsi. Ed invero la prima di queste categorie

riguarda gli idonei a concorsi espletati in presenza di situazioni

del tutto peculiari, collegate alle particolari aspettative sorte

negli stessi candidati.

Va difatti considerato che in origine, per sopperire alle esigenze

della sanatoria edilizia, la legge regionale n. 37 del 1985 aveva

genericamente previsto la utilizzazione di personale tecnico mediante

la stipula di apposite convenzioni; in seguito la legge regionale n.

26 del 1986, integrando e modificando la precedente normativa, aveva,

sempre senza alcuna indicazione di fabbisogno numerico, trasformato

le originarie convenzioni in contratti a termine di durata non

superiore ad un biennio. Entrambe le discipline legislative avevano

rinviato a successivi atti amministrativi la definizione della

consistenza numerica necessaria e la distribuzione del personale nei

vari uffici, onde in via amministrativa era stata disposta

l'indizione del concorso (di cui non si faceva menzione nelle leggi

richiamate), resosi necessario per effettuare un'opportuna selezione

degli aspiranti.

Da ultimo, la legge regionale, di cui fa parte la norma ora

impugnata, ha trasformato i contratti a termine in assunzioni a tempo

indeterminato e contemporaneamente, tenuto ovviamente conto della

originaria indeterminatezza numerica, ha autorizzato la utilizzazione

della graduatoria degli idonei mediante un criterio analogo a quello

delle leggi regionali precedenti, collegato cioè ad esigenze

effettive ancorché non più riferite alla sanatoria edilizia, ma

attinenti ai servizi regionali tecnici in genere. È, quindi, proprio

l'indicata aspettativa - peculiare di quanti avevano partecipato alla

selezione indetta per la provvista di un contingente di personale,

definito "provvisorio" (e perciò suscettibile di successivi

ampliamenti) dallo stesso provvedimento (decreto interassessoriale 29

luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana 4 ottobre 1986, n. 49 allegato A) che aveva bandito

l'esame-colloquio, poi integrato con una prova scritta (v. decreti 16

dicembre 1986 e 14 gennaio 1987) - a denotare come si sia in presenza

di una obiettiva diversità di situazioni che giustifica lo speciale

trattamento rispetto ad idonei di altri concorsi i quali non

potrebbero vantare analoghe aspettative.

4. - Essendo intervenute nelle more del giudizio la promulgazione

e la pubblicazione della legge regionale 6 luglio 1990 n. 11, nella

quale è compresa la norma impugnata, ed essendosi così completato

l'iter normativo connesso alla delibera legislativa di cui è causa,

la pronuncia della Corte va adottata nei confronti di tale legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 6 luglio

1990 n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto

per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale

15 maggio 1986 n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio

dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31

della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21) sollevate, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per

la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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