Corte costituzionale

Sentenza n. 472/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 5 agosto

1981, n. 441, relativa alla vendita a peso netto delle merci,

promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale del

Friuli-Venezia Giulia, notificato il 9 settembre 1981, depositato in

cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 55 del Registro

ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia

Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 9 settembre 1981, la Regione

Friuli-Venezia Giulia chiede che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale della legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata "Vendita

a peso netto delle merci", per violazione dell'art. 4, n. 6, dello

Statuto speciale, che attribuisce alla Regione stessa la competenza

legislativa esclusiva in materia di commercio.

A sostegno della propria pretesa, la Regione osserva che la legge

impugnata contiene norme che, non potendosi ricollegare a nessuno dei

limiti costituzionalmente previsti alla competenza legislativa

esclusiva, sono lesive della sfera di autonomia che la Costituzione,

lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione (art. 8, d.P.R.

26 agosto 1965, n. 1116) riconoscono alla Regione Friuli-Venezia

Giulia. In particolare, a giudizio della ricorrente, l'art. 5 della

legge n. 441 del 1981 appare del tutto contrastante con le predette

norme costituzionali, laddove stabilisce le sanzioni amministrative

per la violazione delle disposizioni dettate per la vendita a peso

netto delle merci e la devoluzione all'Erario dei relativi proventi,

nonché laddove prevede che il rapporto sulle avvenute infrazioni sia

presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e

dell'artigianato. E tale violazione, sempre a giudizio della

ricorrente, è resa evidente dal fatto che manca nella legge

impugnata una clausola espressa che faccia salve le competenze della

Regione Friuli-Venezia Giulia.

D'altra parte, la ricorrente riconosce che, non esistendo al

momento alcuna disciplina regionale sulla vendita a peso netto delle

merci, dovrebbe darsi applicazione, quantomeno in relazione alla

materia disciplinata dagli artt. 1-4 della legge impugnata, al

principio stabilito dall'art. 64 St. F.V.G., secondo il quale "nelle

materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non

sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi

dello Stato". Tuttavia, secondo la difesa della Regione, il carattere

suppletivo della legge statale dovrebbe emergere con sufficiente

chiarezza dal tenore letterale della stessa, onde evitare che, in

difetto di una tempestiva impugnazione regionale, si consolidi

definitivamente la disciplina statale, per ora, solo astrattamente

invasiva. Ma, poiché nessuna clausola del genere è rinvenibile

nella legge impugnata, tale omissione, secondo la ricorrente, si

traduce in una lesione attuale della sfera di competenza regionale.

Quest'ultima conclusione vale a maggior ragione, per la

ricorrente, a proposito dell'art. 5 della legge impugnata, poiché la

materia ivi trattata è disciplinata da una precedente legge

regionale (l. r. 27 dicembre 1979, n. 78) che stabilisce una

regolamentazione diversa. Di modo che non si può riconoscere alcun

carattere suppletivo alle disposizioni ora considerate, le quali, a

giudizio della ricorrente, devono considerarsi concretamente invasive

della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione

Friuli-Venezia Giulia.

2. - Costituitosi per resistere al predetto ricorso, il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, osserva, innanzitutto,

che l'omissione nella legge statale di un'espressa riserva di

applicazione della stessa nel territorio regionale, quantomeno fino a

che non sia emanata una legge regionale, non ha alcun valore, per il

semplice fatto che l'estensione dell'applicazione di una legge

statale alle regioni che non abbiano ancora disciplinato la stessa

materia non dipende dalla volontà del legislatore statale. Poiché,

a giudizio del resistente, questo effetto espansivo si verifica

soltanto in virtù dello Statuto regionale (art. 64), esso non può

comportare un'invasione delle competenze della Regione, neppure

astrattamente.

Questo ragionamento, secondo l'Avvocatura, vale anche a proposito

dell'art. 5 della legge impugnata, poiché l'eventuale lesione delle

competenze regionali, lungi dal derivare dalla omissione di

un'esplicita riserva a favore della non applicazione della legge

impugnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dipende semmai dal

contenuto specifico delle singole disposizioni statali. Ma, poiché

la Regione sembra imputare alla legge statale soltanto la mancanza di

un'espressa riserva di salvezza delle competenze regionali, il

ricorso, a giudizio dell'Avvocatura, appare infondato anche per

questa parte.

In ogni caso, conclude la difesa del Presidente del Consiglio, la

legge impugnata non comporta alcuna lesione delle competenze

attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Infatti, a parte le

disposizioni che, integrando il precetto di norme dirette a reprimere

i delitti contro il commercio, toccano interessi penalmente rilevanti

e, come tali, esorbitano dalle competenze regionali, la legge

risponde complessivamente all'esigenza di uniformità di indirizzo in

relazione a comportamenti sociali particolarmente rilevanti e

delicati, innovando con incisività nella vita economico-sociale

della Repubblica. In nessun modo si può dunque dubitare, sempre a

giudizio dell'Avvocatura, che essa rientri nei limiti che lo Statuto

speciale pone alla competenza legislativa esclusiva che la Regione

Friuli-Venezia Giulia vanta in materia di commercio. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere sulla questione se la

legge 5 agosto 1981, n. 441, intitolata "Vendita a peso netto delle

merci", contrasti con l'art. 4, n. 6, St. F.-V.G., e relative norme

di attuazione (d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116), che attribuiscono

alla competenza legislativa esclusiva della Regione stessa la materia

"industria e commercio".

La questione non è fondata.

2. - La legge impugnata, complessivamente considerata, stabilisce

alcune regole fondamentali sulla misurazione del peso netto delle

merci e, come tale, pone una disciplina diretta a integrare

necessariamente il sistema legale di misurazione del valore dei beni

commerciali.

All'art. 1 è stabilito il principio che la vendita delle merci,

il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve esser effettuata a

peso e al netto della tara. All'art. 2 è prescritto che nella

vendita al minuto delle merci prima indicate devono essere utilizzati

strumenti metrici che consentano all'acquirente l'agevole

visualizzazione del peso netto e, nei commi successivi, è previsto

un programma (con relativi incentivi) di adeguamento dei predetti

strumenti. All'art. 3 sono stabilite le norme sulla utilizzazione e

sulla cessione dei contenitori e degli imballaggi relativi alle merci

vendute all'ingrosso e al dettaglio. All'art. 5 sono disposte le

sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza delle norme

stabilite, nonché la devoluzione delle stesse all'Erario e la

compilazione di un rapporto agli uffici provinciali del commercio nel

caso che non vi sia stata oblazione della sanzione. Infine, all'art.

6, sono previsti i criteri e i modi per l'esecuzione della legge

stessa.

Si tratta, com'è evidente, di una disciplina unitaria

complessivamente rivolta a porre regole di garanzia e di certezza nel

traffico commerciale, la quale, se è indubbiamente riferibile

ratione materiae al campo dell'"industria e commercio", resta

tuttavia sottratta alla competenza legislativa esclusiva, vantata in

proposito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in ragione

dell'interesse nazionale che la sorregge e la giustifica.

3. - Le regole di misurazione del peso e del valore dei beni

oggetto di scambio commerciale rappresentano un complemento

essenziale delle funzioni metrologiche spettanti allo Stato centrale.

Al pari di queste ultime, esse rispondono ad esigenze di garanzia e

di certezza dei traffici commerciali, che ogni Stato, nella sua

unità centrale, ha sempre assicurato a partire dalla propria moderna

costituzione come ordinamento giuridico generale a base nazionale.

Più precisamente, anzi, l'instaurazione di un sistema legale e

unitario di misurazione nel campo commerciale ha rappresentato un

fattore fondamentale nel processo di accentramento dei poteri e delle

funzioni che ha caratterizzato la nascita e il consolidamento dei

moderni Stati nazionali.

Esiste, dunque, un legame tradizionale tra la delineazione delle

competenze dello Stato centrale e i poteri relativi alla definizione

delle unità di misura e alla determinazione delle regole di

misurazione del valore e delle caratteristiche fisiche delle merci

che è tuttora solido e che soltanto recentemente, a causa di un

prodigioso sviuppo tecnologico e di un grandioso ampliamento dei

mercati, ha subìto sostanziali deroghe a favore di sedi decisionali

di livello sovranazionale (comunitario) o internazionale.

Ma, è bene precisarlo subito, anche quest'ultimo fenomeno

rappresenta un'ulteriore conferma del rilievo che gli interessi

sottesi alla legge impugnata trascendono gli ambiti di competenza

costituzionalmente garantiti alle regioni, tanto se ad autonomia

comune quanto se ad autonomia differenziata. Per un verso, infatti,

il fenomeno ora rilevato mette in evidenza come gli interessi

sottostanti alla disciplina della misurazione del peso o del valore

delle merci siano coincidenti o, comunque, omogenei con quelli che

giustificano la previsione dei limiti derivanti all'autonomia

regionale dagli obblighi internazionali o dalle norme comunitarie.

Per altro verso, lo stesso fenomeno costituisce una riprova della

considerazione che i poteri e le regole di cui si discute servono al

loro proprio fine soltanto ove siano collegati a istanze di

normazione del livello più elevato, le quali, sul piano nazionale,

si identificano naturalmente con quelle statali.

Tutto ciò si spiega agevolmente col fatto che, essendo dirette al

pari delle norme sulla circolazione delle valute o di quelle sulle

misure di valore - al fine di imporre l'uniformità dei termini di

scambio dei beni su tutto il territorio nazionale, le regole sulla

misurazione del peso delle merci rappresentano un mezzo

indispensabile per soddisfare l'interesse nazionale alla certezza dei

traffici commerciali e alla garanzia della buona fede degli operatori

economici, siano essi commercianti o consumatori.

Poiché, pertanto, l'interesse sottostante alla legge impugnata

risponde a un'esigenza nazionale di carattere imperativo e poiché il

complesso delle disposizioni ivi contenute vanta un legame di

necessaria strumentalità con la realizzazione della predetta

esigenza, non vi può esser dubbio che, alla luce della

giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 177 e 217 del 1988), si

sia in presenza di un interesse nazionale in grado di delimitare le

competenze legislative regionali. Trattandosi, anzi, di norme di

polizia commerciale dirette a garantire la sicurezza dello scambio e

del traffico delle merci e, come tali, vòlte a soddisfare un

interesse costituzionalmente tutelato, in quanto indubbiamente

rientrante nel precetto che l'iniziativa economica debba svolgersi

nell'ambito di un sistema di relazioni di mercato che salvaguardi la

sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), appare evidente che la

legge impugnata è espressione di un interesse in grado di imporsi

anche di fronte all'ampia autonomia garantita in materia di commercio

alla Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso il riconoscimento di

una competenza legislativa esclusiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 5 agosto 1981, n. 441, sollevata, in riferimento all'art.

4, n. 6, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

(l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1), con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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