Corte costituzionale

Sentenza n. 471/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Maccarelli Walter e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Maccarelli Walter nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Maccarelli Walter, con ricorso al Pretore di Bologna, nella

qualità di erede testamentario di lavoratrice assicurata presso

l'I.N.A.D.E.L. ed in presenza di "formale accettazione della volontà

testamentaria della defunta da parte degli eredi legittimari e

legittimi", chiedeva che il detto Istituto fosse condannato a

corrispondergli l'indennità premio di servizio maturata dalla de

cuius.

L'Istituto convenuto resisteva alla domanda, opponendovi il

disposto dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 152 del 1968 (nel

testo risultante dalle sentenze di questa Corte nn. 115/1979,

110/1981 e 821/1988), che precisa le categorie di superstiti aventi

diritto, secondo il prestabilito ordine di precedenza, all'indennità

premio di servizio in "forma indiretta", in nessuna delle quali

poteva ritenersi compreso il ricorrente.

Il giudice adito, ritenendone in re ipsa la rilevanza, atteso il

descritto oggetto del giudizio, sollevava questione di legittimità

costituzionale della testé citata norma, in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la

possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di

servizio, qualora manchino soggetti titolati iure proprio del diritto

ovvero, se esistenti, abbiano validamente accettato le volontà

testamentarie.

Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione sarebbe, invero,

priva di qualsiasi ragionevolezza e determinerebbe lesione del

principio di eguaglianza, traducendosi la specifica esclusione della

facoltà di disporre per testamento in un trattamento

ingiustificatamente differenziato in danno di una categoria di

cittadini.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è

intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per

l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della

questione. Ciò perché, da un lato, non ricorre, nella specie,

l'ipotesi di "assenza" di soggetti aventi titolo iure proprio

all'indennità premio di servizio; dall'altro, proprio la sussistenza

di detti soggetti esclude, per definizione, che possa aprirsi la

successione nel diritto a siffatta indennità; ed infine, i connotati

precipuamente assistenziali e previdenziali di quest'ultima

giustificano coerentemente la sottrazione del relativo diritto alle

ordinarie regole successorie.

La parte privata si è costituita fuori termine. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bologna dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968,

n. 152, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre

per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino

soggetti titolari iure proprio del diritto ovvero, se esistenti,

abbiano validamente accettato le volontà testamentarie, in quanto

risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione,

traducendosi l'esclusione di detta possibilità in un trattamento

ingiustificatamente deteriore in danno di una categoria di cittadini.

2. - La questione è fondata.

L'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, indica le categorie di

superstiti dell'iscritto all'INADEL aventi diritto alla indennità

premio di servizio nella forma indiretta; e cioè la vedova non

separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata

per di lei colpa, oppure, nel caso di morte della iscritta che abbia

contratto matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, il vedovo

non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e

pronunciata per di lui colpa, la prole (figli legittimi, legittimati,

figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, affiliati o

adottivi sempre che il relativo atto sia avvenuto prima della

cessazione dal servizio dell'iscritto) minorenne ed in concorso con

essa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro,

nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del suo decesso; le

orfane che siano nubili o vedove; i superstiti dell'iscritto cessato

dal servizio senza diritto a pensione, deceduto entro il triennio

dalla data di cessazione.

Per effetto di decisioni di questa Corte si aggiungono: i

collaterali (sentenze nn. 115 del 1979 e 821 del 1988); e i genitori

ultrasessantenni (sentenza n. 110 del 1981), inabili a proficuo

lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.

L'indennità si acquista dai soggetti suddetti ope legis, senza

possibilità per il de cuius di disporne per testamento.

Ora siffatta esclusione non ha più un'adeguata giustificazione.

L'istituto ha subito una radicale evoluzione sia per effetto della

nuova legislazione (specie dell'art. 22 della legge 29 ottobre 1987,

n. 440, di conversione del decreto-legge n. 359 del 1987), sia per

effetto di numerosi interventi di questa Corte (in particolare

sentenze nn. 208 del 1986 e 763 del 1988).

Per una nutrita categoria di dipendenti l'indennità premio di

servizio tiene luogo dell'indennità di anzianità che essi non

percepiscono.

È conteggiata sulla retribuzione contributiva con inclusione

degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, degli

eventuali assegni in natura e anche, dal 1° gennaio 1974,

dell'indennità integrativa speciale.

È quindi un vero e proprio trattamento di fine rapporto correlato

alla capitalizzazione dei contributi all'uopo versati dal dipendente.

È un diritto del lavoratore che egli consegue durante la prestazione

della sua attività lavorativa e frutto di essa.

Se ne deve riconoscere una natura mista, retributiva,

previdenziale e assistenziale.

Il legislatore tutela l'interesse di coloro che, per essere

integrati nel nucleo familiare del dipendente, ricevevano

sostentamento dalla retribuzione che egli percepiva e che per la di

lui morte sono rimasti privi in tutto o in parte del sostentamento.

Ma siccome l'indennità entra nel patrimonio del dipendente, non può

dubitarsi che essa possa formare oggetto di successione testamentaria

nei casi in cui manchino le suddette persone tutelate in via

principale.

Trovano in sostanza applicazione quegli stessi principi posti a

fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale

dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile nella parte in cui

escludeva che, in mancanza delle persone indicate nei primi due commi

dello stesso articolo, che sostanzialmente corrispondono a quelle

indicate nella norma in esame, il lavoratore subordinato potesse

disporre per testamento della indennità di anzianità (sentenza n. 8

del 1972).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali) e successive

modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilità di

disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora

manchino le persone indicate nella norma stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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