Corte costituzionale

Sentenza n. 470/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/07/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Tribunale di Cagliari

nel procedimento penale a carico di Pusceddu Mariano, iscritta al n.

190 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1988 dal Giudice Istruttore

presso il Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di De

Filippis Antonio, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 6 ottobre 1988 dalla Corte d'appello di

Venezia nel procedimento penale a carico di Capuzzo Silverio,

iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

4) ordinanza emessa il 24 novembre 1988 dal Tribunale di

Camerino nel procedimento penale a carco di Scida' Alessandro,

iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di De Filippis Antonio, Capuzzo

Silverio, Scida' Alessandro, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

Uditi gli avvocati Valerio Onida e Giuseppe Ramadori per De

Filippis Antonio, gli avvocati Vincenzo Colacino e Mauro Mellini per

Capuzzo Silverio, l'avvocato Giuseppe Ramadori per Scida' Alessandro

e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 nel corso del

procedimento penale a carico di Pusceddu Mariano, imputato del

delitto di cui all'art. 8 della l. 15 dicembre 1972, n. 772, per

essersi rifiutato di prestare il servizio sostitutivo civile oltre il

periodo corrispondente alla durata del servizio militare, il

Tribunale di Cagliari ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

della legge anzidetta, nella parte in cui prevede che i giovani

ammessi all'obiezione di coscienza prestino un servizio sostitutivo

civile per un periodo superiore di otto messi alla durata del

servizio di leva cui sarebbero tenuti.

In ordine alla rilevanza della questione il giudice a quo osserva

che, ove la norma denunciata fosse dichiarata illegittima, l'imputato

dovrebbe essere assolto, poiché, al momento dall'allontanamento

dall'ente di assegnazione, lo stesso aveva effettivamente prestato il

servizio sostitutivo civile per dodici mesi, con conseguente

estinzione del suo obbligo di prestazione.

La questione, inoltre, sarebbe non manifestamente infondata.

Premesso che "la normativa del servizio sostitutivo civile, quale

riconoscimento statuale dell'obiezione di coscienza, rappresenta il

momento dell'affermazione e della garanzia di un diritto

costituzionale di libertà di carattere inviolabile", il giudice a

quo rileva che una diversità di trattamento di tale servizio

rispetto a quello militare, del quale il primo non rappresenta

semplicemente un modo di esplicazione "in quanto fattispecie

alternativa profondamente diversa", è legittima solo se non si ponga

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ma il precetto costituzionale risulterebbe violato appunto dalla

previsione, contenuta nella norma impugnata, di una durata del

servizio civile maggiore di otto mesi rispetto a quello del servizio

militare.

La conversione del dovere pubblico di prestare servizio militare

nel dovere, pure di carattere pubblicistico, di prestazione del

servizio sostitutivo civile comporta in ogni caso, e quindi anche in

capo all'obiettore di coscienza, l'obbligo della totale destinazione

delle proprie energie lavorative ai compiti di volta in volta

attribuitigli non diversamente da quanto accade nel servizio

militare.

La maggior durata del servizio sostitutivo - d'altra parte - non

potrebbe essere ricollegata alla asserita minore gravosità di

quest'ultimo rispetto al servizio militare, trattandosi di

affermazione indimostrata e contraddetta dalla realtà, nella quale

può riscontrarsi l'intensità dell'impegno solitamente profuso dagli

obiettori di coscienza impiegati in settori del tutto privi di

istituzioni pubbliche.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, del

25 maggio 1988.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel

giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo

l'infondatezza della questione.

Le differenze esistenti tra il servizio militare e quello

sostitutivo civile - osserva l'Avvocatura dello Stato - sono state

riconosciute anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n.

113 del 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

norma che sottoponeva anche il primo alla giustizia militare.

Ma la diversità delle due situazioni si rivelerebbe ancor più

marcata per la considerazione della maggior gravosità del servizio

militare, retto da un ordinamento ferreo, secondo regole disciplinari

severe, anche se formative, cui farebbe riscontro un servizio nel

quale il peso della prestazione è determinato prevalentemente

dall'impegno dei singoli associati.

La maggior durata del servizio civile sarebbe destinata "a

pareggiare le due diverse situazioni ed a consentire una reale

alternatività tra i due servizi".

Il venir meno l'elemento equilibratore rappresentato dalla maggior

durata del servizio civile, potrebbe incoraggiare la simulazione

delle obiezioni di coscienza, con pregiudizio della difesa del Paese,

bene costituzionalmente garantito (art. 52 Cost.), al pari del

principio di eguaglianza.

2. - Con ordinanza emessa il 30 marzo 1988 nel corso del

procedimento penale a carico di De Filippis Antonio, imputato del

delitto di cui all'art. 8 della l. 15 dicembre 1972, n. 772, per

essersi rifiutato di prestare il servizio sostitutivo civile oltre il

periodo corrispondente alla durata del servizio militare, il Giudice

istruttore presso il Tribunale di Rimini ha sollevato - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità

dell'art. 5 della legge anzidetta, nella parte in cui prevede che i

giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino un servizio

sostitutivo civile o un servizio militare non armato per un periodo

superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero

tenuti.

Secondo il giudice a quo, la non manifesta infondatezza della

questione emergerebbe dal rilievo che il servizio civile sostitutivo

costituisce un "modo" particolare di soddisfare l'obbligo del

servizio militare, come è espressamente dichiarato dall'art. 1 della

l. 772 del 1972.

Il rispetto del principio di eguaglianza comporterebbe che i

diversi modi di soddisfare quell'obbligo debbano equivalersi con

riferimento agli "svantaggi" che arrecano ai cittadini che vi si

assoggettano.

È ben vero - osserva l'ordinanza - che il principio di

eguaglianza non deve essere inteso in senso meccanicistico e che

situazioni soggettive diverse giustificano trattamenti diversi, ma

perché tale diversità sia ammissibile occorre che essa corrisponda

ad esigenze obiettive legate alle peculiarità della situazione in

cui si verificano. La maggior durata del servizio civile rispetto a

quello militare potrebbe apparire ragionevole qualora esistesse una

struttura, una organizzazione del servizio o sue esigenze tecniche

particolari che, al pari di quanto avviene per la leva di mare,

richiedesse per il suo corretto e utile adempimento una durata

superiore a quella ordinaria. Ma, allo stato della legislazione, tali

peculiarità sarebbero insussistenti.

"In realtà la ratio della maggior durata del servizio civile, di

ben otto mesi rispetto al servizio militare armato, appare consistere

esclusivamente nell'intento di esercitare una remora, un concreto

ostacolo all'esercizio dell'obiezione di coscienza, una sorta di

sbarramento diretto a saggiare la serietà della stessa".

"Lo scopo, giustificato, di evitare ricorsi infondati

all'obiezione di coscienza - prosegue il giudice a quo - può e deve

essere conseguito dallo Stato, da una parte affinando gli strumenti

di indagine motivazionale, dall'altra rendendo nei fatti le modalità

esecutive del servizio civile effettivamente equivalenti in termini

di disagio a quelle del servizio militare armato, che peraltro

opportunamente si cerca di rendere meno inutilmente gravoso e

disagevole. Ciò con riferimento alle sedi di servizio, alla natura

dei servizi e alla disciplina (orari, permessi, licenze etc.)".

Si conclude ponendo in evidenza il contrasto dell'art. 5, primo

comma, della legge n. 772 del 1972, sia con il primo comma dell'art.

3 della Costituzione, per l'ingiustificatezza della disparità di

trattamento tra servizio militare armato e servizio sostitutivo, sia

con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione per la violazione

dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale

all'espressione della personalità, ed anzi ponendosene in essere una

nuova ipotesi rappresentata dalla maggior durata dell'assoggettamento

al servizio obbligatorio.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1988, n. 37,

prima serie speciale.

De Filippis Antonio si è costituito dinanzi alla Corte con

deduzioni dei suoi difensori avvocati Giuseppe Ramadori e Maurizio

Ghinelli, sostenendo, con argomentazioni sostanzialmente

corrispondenti a quelle esposte nell'ordinanza, l'illegittimità

della norma denunciata. Nell'interesse del De Filippis ha poi

depositato due ampie memorie l'avvocato Valerio Onida, ad ulteriore

sostegno della tesi dell'incostituzionalità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha esplicato intervento

tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, affermando l'infondatezza

della questione per le ragioni già espresse nel precedente atto di

intervento.

3. - In analoga fattispecie, la Corte d'appello di Venezia, con

ordinanza emessa il 6 ottobre 1988 nel corso del procedimento penale

a carico di Capuzzo Silverio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 5 della legge

anzidetta, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi

all'obiezione di coscienza prestino un servizio sostitutivo civile o

un servizio militare non armato per un periodo superiore di otto mesi

alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il giudice a quo ha riproposto sostanzialmente le argomentazioni

già prospettate nelle ordinanze del Tribunale di Cagliari e dal

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Rimini.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1989, n. 1, prima

serie speciale.

Dinanzi alla Corte si è costituito Capuzzo Silverio, imputato nel

giudizio a quo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo

Colacino, ribadendo le considerazioni a favore dell'accoglimento

delle questioni illustrate nell'ordinanza di rimessione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

4. - Con ordinanza emessa il 24 novembre 1988 nel corso del

procedimento penale a carico di Scida' Alessandro, il Tribunale di

Camerino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 21 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 5, primo comma,

della legge 15 dicembre 1972 n. 772, nella parte in cui prevede che i

giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino un servizio

sostitutivo civile per un periodo superiore di otto mesi alla durata

del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Per quanto concerne l'asserita violazione del principio di

eguaglianza, l'ordinanza sottolinea che la maggior durata del

servizio sostitutivo, "con la previsione dell'equiparazione di coloro

che si avvalgono delle disposizioni riguardanti l'obiezione di

coscienza rispetto a coloro che prestano il servizio militare secondo

le modalità normali...", si risolve "in una sanzione consistente ad

una particolare espressione della persona". Il giudice a quo ha,

inoltre, denunciato la lesione della libertà di manifestazione del

pensiero, sostenendo che la maggior durata del servizio sostitutivo

civile impedisce di esprimere adesione a convincimenti pacifisti e

non violenti.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 febbraio

1989, n. 6, prima serie speciale.

Scida' Alessandro si è costituito nel giudizio tramite l'avvocato

Giuseppe Ramadori, sostenendo la fondatezza della questione.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso della Avvocatura

Generale dello Stato, argomentando per il rigetto della questione.

5. - Alla pubblica udienza del 13 giugno 1989 le difese delle

parti private e l'Avvocatura Generale dello Stato hanno illustrato le

rispettive tesi ed insistito nelle prese conclusioni. Considerato in diritto

1. - Le quattro ordinanze in esame hanno tutte per oggetto l'art.

5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con riferimento

sempre all'art. 3 e in un caso anche all'art. 21 della Costituzione.

I relativi giudizi vengono, quindi, riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Più precisamente, secondo l'ordinanza di maggior sviluppo

(Giudice istruttore del Tribunale di Rimini: n. 366/1988), la norma

impugnata sarebbe in contrasto con il primo comma dell'art. 3 della

Costituzione "a causa dell'oggettiva, grave e assolutamente

irragionevole disparità di trattamento prevista a carico dei

cittadini ammessi a prestare il servizio militare nella forma del

servizio sostitutivo civile - e nella forma del servizio militare non

armato - rispetto ai cittadini che prestano il servizio militare

armato e della minore dignità sociale che ai medesimi viene di fatto

riconosciuta come presupposto e conseguenza a un tempo di tale

discriminatrice normativa" e con il secondo comma dello stesso

articolo "poiché con la disposizione di legge denunciata la

Repubblica non solo non rimuove ma addirittura crea un ulteriore e

del tutto irragionevole e ingiustificato ostacolo di ordine economico

e sociale, concretantesi nella imposizione agli interessati di

condizioni di incapacità di esercitare pienamente i propri diritti e

di esprimere la propria personalità in campo sociale ed economico,

più gravi di quelle imposte ai cittadini che compiono servizio

militare armato, al pieno sviluppo della persona umana e alla

effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e

sociale del Paese". Con un'ulteriore prospettazione l'ordinanza più

recente (Tribunale di Camerino: n. 24/1989) denuncia anche un

contrasto con il primo comma dell'art. 21 della Costituzione, in

quanto la norma, "limitando l'adesione alle forme di servizio

militare senza uso delle armi, strumento di manifestazione di

convincimenti pacifisti, non violenti, religiosi, filosofici o

morali", "viene ad incidere negativamente sullo stesso diritto di

manifestazione del pensiero".

Poiché l'"irragionevole disparità di trattamento prevista a

carico" dei cittadini ammessi a prestare servizio militare non armato

o servizio sostitutivo civile trova la sua "causa" nella maggiore

durata (8 mesi in più) del servizio militare non armato e del

servizio sostitutivo civile rispetto al servizio militare armato (12

mesi ormai generalizzati sia per la leva di terra che per la leva di

mare, con la sola eccezione dei 15 mesi richiesti a chi consegue a

domanda la nomina ad ufficiale di complemento), così traducendosi

nell'imposizione "di condizioni di incapacità...più gravi" di

quelle imposte ai cittadini chiamati a prestare servizio militare

armato, tanto da limitare di fatto "l'adesione alle forme di servizio

militare senza uso delle armi", la questione sottoposta al vaglio di

questa Corte viene in definitiva a coinvolgere - come esplicitano nel

dispositivo le due restanti ordinanze (Tribunale di Cagliari: n.

190/1988; Corte d'appello di Venezia: n. 776/1988) - l'art. 5, primo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui

prevede che i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino il

relativo servizio "per un periodo superiore di otto mesi alla durata

del servizio di leva cui sarebbero tenuti".

3. - Le argomentazioni addotte nelle varie ordinanze e poi

sviluppate nelle articolate memorie delle parti private a sostegno

della ritenuta illegittimità costituzionale della norma impugnata,

muovono dalla premessa che l'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n.

772, "pone su un piano di pari dignità il servizio militare armato,

il servizio militare non armato e il servizio civile sostitutivo

configurandoli come 'modi' di soddisfare l'obbligo del servizio

militare", ciascuno dei quali comporterebbe per l'interessato la

"totale destinazione delle proprie energie" ai compiti

rispettivamente attribuitigli.

Da ciò la conseguenza che, proprio perché modi di

soddisfacimento di un medesimo obbligo, i tre tipi di servizio

"debbono equivalersi" in linea di principio anche con riferimento

agli "svantaggi" subiti dai rispettivi titolari, a cominciare da

quello avente un "rilievo primario": cioè, la durata del servizio,

in quanto periodo di tempo durante il quale ogni obbligato va

incontro ad una vera e propria vitae deminutio rispetto alle sue

opportunità di lavoro, di affetti, di relazioni, e via dicendo.

Anche la durata, dunque, "deve essere in linea di principio uguale

per tutti, salvo le deroghe razionalmente e ragionevolmente richieste

dalla natura intrinseca del servizio", nell'ambito delle quali non

potrebbe certo farsi rientrare quella degli otto mesi in più: non

troverebbero, infatti, corrispondenza in esigenze intrinseche al

servizio né la pretesa di "garantire", con siffatto prolungamento

del servizio, "la serietà delle motivazioni" di chi chiede

l'ammissione al servizio militare non armato o al servizio

sostitutivo civile, essendo il relativo accertamento già demandato

ad una commissione appositamente istituita, né la preoccupazione di

compensare, attraverso la maggiore durata, "una supposta minore

gravosità" delle prestazioni costituenti il contenuto di quei

servizi, essendo tale minore gravosità "indimostrata ed

indimostrabile".

Esclusa la reperibilità di qualsiasi sua giustificazione

obiettiva, la maggiore durata del servizio militare non armato o del

servizio sostitutivo civile verrebbe, dunque, a risolversi "in una

remora all'esercizio dell'obiezione di coscienza, in un ulteriore

vaglio della serietà del convincimento dell'obiettore, e in una

sanzione conseguente ad una particolare espressione della persona",

nel più aperto contrasto sia con il principio di eguaglianza che con

il diritto di libera manifestazione del pensiero, dando vita ad

un'ingiustificata "valutazione deteriore delle due forme di servizio

alternativo a quello armato".

4. - Per verificare la consistenza delle suddette argomentazioni

e, soprattutto, per accertare se il diverso trattamento fatto, sotto

l'aspetto della durata, al servizio militare non armato ed al

servizio sostitutivo civile rispetto al servizio militare armato

corrisponda o no "ad esigenze obiettive del servizio e ad elementi di

ragionevolezza intrinseca", si devono prendere in considerazione i

due tipi di "servizio alternativo" l'uno distintamente dall'altro,

date le differenze di natura e di struttura che li caratterizzano nel

loro reciproco raffronto, prima ancora che nel raffronto di ciascuno

di essi con il servizio militare armato.

Quanto alla natura, questa Corte ha già avuto occasione di

precisare che, diversamente dal servizio militare non armato, nel

servizio sostitutivo civile non si può ravvisare un "modo" di

esplicazione del servizio militare di leva. Sono "le ragioni che

impediscono di considerare "militari in servizio" gli obiettori di

coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile", così da

non legittimarne l'assoggettabilità alla giurisdizione dei tribunali

militari, ad "escludere, altresì, che nel servizio sostitutivo

civile in atto si possa ravvisare un particolare modo di esplicazione

del servizio militare di leva": perciò, "più che all'ottica dei

'modi', è nell'ottica dei 'limiti' del servizio militare

obbligatorio... che deve ricondursi il discorso sull'ammissione al

servizio sostitutivo civile", con l'ulteriore conseguenza che, "in

quanto limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare",

"essa non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente

diversa" (v. sentenza n. 113 del 1986).

Quanto alla struttura, le differenze emergono, al di là delle

terminologie e delle definizioni, dalla contrapposizione dei due

gruppi di norme che il titolo II del d.P.R. 28 novembre 1977, n.

1139, rispettivamente dedica al servizio militare non armato (capo I)

e al servizio sostitutivo civile (capo II). Anche se la dichiarazione

di opzione tra l'uno e l'altro dei due servizi viene a collocarsi,

all'interno della domanda per il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza, nell'ambito delle altre indicazioni comuni richieste

dall'art. 2 dello stesso decreto, i differenti aspetti che il

raffronto tra il capo I ed il capo II mette in risalto non possono

ignorarsi in un discorso basato sull'equivalenza dei contenuti, sulla

comparazione dei rispettivi carichi di gravità e sulla misura dei

relativi svantaggi.

Tanto nel riferimento all'art. 3 quanto nel riferimento all'art.

21 della Costituzione, il primo comma dell'art. 5 della legge 15

dicembre 1972, n. 772, va, quindi, esaminato, anzitutto, per la parte

in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non

armato lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla

durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti, e, in secondo

luogo, per la parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare

servizio sostitutivo civile lo devono anch'essi prestare per un tempo

superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva. Il che

trova, del resto, riscontro non solo nell'ordinanza del Giudice

istruttore del Tribunale di Rimini, ma anche in alcune delle memorie

difensive che, opportunamente, si soffermano sulla distinzione tra i

due tipi di servizio demandati all'opzione dell'obiettore di

coscienza.

5. - Il primo profilo da prendere in considerazione non può non

riguardare la parte del comma in esame concernente gli ammessi al

servizio militare non armato, oggetto del I dei due capi in cui il

d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, suddivide il titolo II, nel

riferimento, costantemente ed immediatamente evidenziato dalle

quattro ordinanze di rimessione, all'art. 3 della Costituzione.

A dimostrare l'irragionevolezza di qualunque disparità di durata

del servizio militare non armato rispetto a quello armato è

sufficiente la constatazione che, come precisa l'art. 10 del d.P.R 28

novembre 1977, n. 1139, i giovani ammessi al servizio militare non

armato "sono soggetti a tutte le norme concernenti il personale che

presta il normale servizio di leva ad eccezione di quelle sull'uso

delle armi", esclusa, quindi, ogni altra differenza.

Poiché la contrarietà all'uso personale delle armi rappresenta

l'essenza stessa dell'obiezione di coscienza quale espressamente

riconosciuta dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 - tant'è vero che

il primo comma del suo art. 1 ammette ai benefici previsti dagli

articoli successivi gli "obbligati alla leva che dichiarano di essere

contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per

imprescindibili motivi di coscienza" - appare privo di ragionevolezza

che un servizio corrispondente in tutto e per tutto al normale

servizio di leva, salva appunto la sola sottrazione all'uso delle

armi, che ne è il connotato ispiratore legittimamente riconosciuto,

abbia una durata superiore all'altro.

Nessuna differenza di durata potrebbe essere giustificata né

dalla natura del servizio, né da particolari sue esigenze obiettive,

trovandosi esso a coincidere con il servizio armato in tutte le

modalità, esclusa soltanto quella che è alla base del

riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Ogni discorso - del tipo svolto negli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri, peraltro in relazione al

servizio sostitutivo civile - sulla "gravosità" del servizio di

leva, sulla sua "severa disciplina", sui suoi "ferrei ordinamenti",

non è qui proponibile neppure in via di principio, trattandosi degli

stessi oneri, della stessa disciplina, degli stessi ordinamenti.

Né vi potrebbe essere posto per una differenza di durata più

breve di quella attuale in rapporto all'esigenza di un particolare

periodo di addestramento: gli "incarichi di carattere logistico,

tecnico od amministrativo", nei quali viene impiegato l'obiettore di

coscienza che abbia optato per il servizio militare non armato (v.

art. 9, primo comma, d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139), rientrano fra

gli incarichi già previsti dall'organizzazione militare e, in

assenza di obiettori, comunemente svolti da militari di leva in

servizio armato, senza che gli eventuali corsi di istruzione e di

specializzazione, cui si richiama il secondo comma dello stesso art.

9, incidano sulla durata del servizio, tanto più che, nel caso

dell'obiettore, essi coprirebbero lo spazio lasciato libero dalla

mancata partecipazione all'addestramento armato.

La previsione di "un tempo superiore di otto mesi" è, quindi, da

ritenersi costituzionalmente illegittima - prima ancora che per

ragioni di entità - per essere comunque superiore alla durata del

servizio militare armato, con conseguente assorbimento dell'ulteriore

dubbio di legittimità prospettato dal Tribunale di Camerino in

ordine all'art. 21 della Costituzione.

6. - Anche riguardo alla parte dell'art. 5, primo comma, della

legge 15 dicembre 1972, n. 772, relativa alla durata, pure essa

"superiore di otto mesi", del servizio sostitutivo civile, le

ordinanze di rimessione fanno, anzitutto, riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Naturalmente, trattandosi qui di un servizio dai "contenuti non

militari" (v. la sentenza n. 113 del 1986) e, perciò, ben diversi

dai contenuti del servizio militare armato, i termini di comparazione

non si presentano omogenei come nel caso del raffronto tra servizio

militare armato e servizio militare non armato, data la mancanza tra

essi di qualsiasi nucleo di vita e di attività comuni, proprio

perché, nell'opzione per il servizio sostitutivo civile, al rifiuto

dell'uso delle armi si accompagna e si sovrappone il rifiuto della

divisa e della disciplina militari.

Per vagliare la denuncia di irragionevole disparità di

trattamento mossa alla diversità di durata tra servizio militare

armato e servizio sostitutivo civile occorrerebbe prendere in attenta

considerazione i vari aspetti del servizio sostitutivo civile,

verificando, anzitutto, se le relative prestazioni abbiano una

portata "effettivamente equivalente" (v. sentenza n. 164 del 1985) a

quella del servizio militare armato, potendo l'equiparazione nella

durata ritenersi imprescindibile soltanto in presenza di condizioni

di reale equivalenza. Ma soltanto un servizio sostitutivo nazionale

adeguatamente ed unitariamente organizzato consentirebbe una

comparazione univoca e precisa. Non la consente, invece, la

pluralità disarticolata di "enti, organizzazioni o corpi di

assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e

incremento del patrimonio forestale" (art. 11, primo comma, d.P.R. 28

novembre 1977, n. 1139), presso cui il servizio sostitutivo civile

continua ad essere prestato, nell'ormai eccessivo protrarsi di una

situazione transitoria dovuta proprio alla mancata istituzione del

servizio sostitutivo nazionale, e che accosta, di volta in volta, gli

obiettori, quanto a disciplina, orari e sedi, ai dipendenti che

operano presso il singolo ente, organizzazione o corpo. D'altronde,

l'ormai quasi ventennale ritardo nell'istituzione del servizio civile

nazionale, già sollecitata da questa Corte (v. sentenza n. 113 del

1986), non può certo tradursi in un impedimento preclusivo del

giudizio richiesto a questa Corte, tanto più che in nessun caso -

cioè, anche a ritenere non effettiva l'equivalenza di condizioni

operative e di vita con chi presta servizio militare armato - la

durata superiore di "ben" otto mesi, come sottolinea nella sua

ordinanza il Giudice istruttore del Tribunale di Rimini, potrebbe

essere considerata differenziazione ragionevole.

Allo stato, essendo impraticabile ogni sicuro, univoco, raffronto

in termini di gravosità del servizio, di organizzazione e di orari,

l'unica giustificazione per una differenziazione, sostanzialmente

contenuta e non irrazionale, della durata del servizio potrebbe

rinvenirsi soltanto nell'eventuale necessità, rimessa alla

valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo

svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e

capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative

sottostanti, certo più personalizzate che non quelle del servizio di

truppa. Lo ammettono, sia pur per inciso, anche l'ordinanza del

Giudice istruttore di Rimini ed una delle memorie difensive, non

disconoscendo che "una modesta diversità di durata... potrebbe

forse, in astratto, trovare giustificazione in particolari esigenze

di addestramento degli obiettori ai fini del servizio civile". Al di

fuori di una previsione del genere e, comunque, in caso di una

maggiorazione avente la consistenza attuale, la differente durata del

servizio sostitutivo, a causa delle limitazioni che comporta per il

normale sviluppo della vita civile, rivestirebbe chiaramente quel

significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è

stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal

primo comma dell'art. 3 e dal primo comma dell'art. 21 della

Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità

di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento

politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del

pensiero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i

giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono

prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui

sarebbero tenuti;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i

giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono

prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio

di leva cui sarebbero tenuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari