Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/02/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

24 aprile 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Baldini Giorgio Michele e Cerva

Luciano, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con l'ordinanza in epigrafe indicata è stata proposta, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura

penale, dubitandosi che la limitazione (in detta norma contenuta)

dell'appello (avverso sentenze istruttorie di proscioglimento per

estinzione del reato) al solo Procuratore generale e Procuratore della

Repubblica dia luogo, in favore del p.m., ad una situazione di

ingiustificato privilegio, risolventesi in "violazione del diritto di

difesa della parte contrapposta e, cioè, dell'imputato", al quale è

concesso soltanto il ricorso per cassazione ex art. 190 cpv. del codice

di procedura penale. Considerato in diritto :

Non è revocata in dubbio - nella prospettazione dello stesso

giudice a quo - la logica rispondenza ed, anzi, l'implicazione

dell'appello del p.m. (di cui all'art. 387 denunziato) nel "sistema"

delle impugnazioni penali.

La denunzia della "disparità di posizione" tra imputato e p.m.

(sul terreno dell'impugnazione avverso sentenze istruttorie di

proscioglimento), sostanzialmente, pertanto, si traduce e converte in

una censura di mancata estensione anche all'imputato del rimedio

dell'appello anzidetto.

Epperò, tali essendo gli esatti termini del quesito di

legittimità, ne discende, allora, l'irrilevanza nel giudizio a quo:

atteso che - pur (eventualmente) accolta, nei sensi sopra indicati, la

tesi dell'incostituzionalità - questa, evidentemente, non influirebbe

sul provvedimento da adottare nel caso concreto, ove il giudice è

tenuto a verificare l'ammissibilità di appello interposto soltanto dal

p.m. e non anche dall'imputato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, promossa

con ordinanza 24 aprile 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale

di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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