Corte costituzionale

Sentenza n. 469/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge

29 ottobre 1971 n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli

addetti ai pubblici servizi di trasporto) promosso con ordinanza

emessa il 9 aprile 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile

vertente tra Amadessi Dino ed altro e INPS ed altra iscritta al n.

380 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e dell'Azienda Trasporti

Consorziali di Modena nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avvocato Mario Ghezzi per l'Azienda Trasporti Consorziali

di Modena, l'avvocato Giuseppe Pansarella per l'INPS e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da due dipendenti

dell'Azienda Trasporti Consorziali di Modena contro l'INPS, in

qualità di gestore del Fondo di previdenza dei dipendenti delle

aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione,

nonché contro la stessa azienda datrice di lavoro, per ottenere il

riconoscimento del servizio militare di leva ai fini del trattamento

di pensione, il Pretore di Modena, con ordinanza del 9 aprile 1991,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27

della legge 29 ottobre 1971, n. 889, perché considera utile, a

domanda, il servizio militare di leva solo per la liquidazione di una

pensione supplementare, anziché ai fini del riconoscimento del

diritto e della determinazione della misura di tutte le ordinarie

prestazioni pensionistiche del detto fondo.

Premesso che i rapporti di lavoro dei ricorrenti sono rapporti di

diritto privato, ancorché soggetti a una disciplina speciale, e

quindi non rientrano nella categoria dei rapporti del "settore

pubblico" cui si riferisce l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.

958, il giudice remittente ritiene contrastante col principio di

eguaglianza il trattamento meno favorevole riservato dalla norma

impugnata agli addetti ai pubblici servizi di trasporto rispetto alle

altre categorie di lavoratori pubblici e privati, ai quali il citato

art. 20 della legge n. 958 del 1986 o, rispettivamente, l'art. 49

della legge 30 aprile 1969, n. 153, riconoscono il servizio militare

di leva come periodo utile a tutti gli effetti del trattamento

pensionistico normale.

Sarebbe violato anche l'art. 52, secondo comma, Cost., dovendosi

la garanzia di questa norma intendersi estesa anche alla posizione

assicurativa collegata al rapporto di lavoro.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'A.T.C.M.

chiedendo una pronunzia secondo giustizia in ordine alla sollevata

questione di legittimità costituzionale, fermo il presupposto

dell'inapplicabilità dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 ai

dipendenti delle aziende municipalizzate e consortili.

Si è pure costituto l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

L'Istituto osserva che la medesima questione, riferita all'art. 49

della legge n. 153 del 1969, e questioni analoghe, concernenti fondi

speciali sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, sono

state ritenute manifestamente infondate dalla Corte di cassazione sul

rilievo della non omogeneità dei sistemi previdenziali generale e

speciali; che, proprio con riguardo al Fondo di previdenza degli

autoferrotranvieri, la Corte costituzionale ha ripetutamente escluso

che le differenze della disciplina speciale rispetto al regime

generale possano essere considerate contrastanti col principio di cui

all'art. 3 Cost.; che infine, un eventuale confronto col regime

dell'assicurazione generale dovrebbe essere fatto non per singole

norme o singoli istituti isolatamente considerati, bensì con metodo

globale, avendo riguardo al risultato complessivo.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 52, l'Istituto nega che

la garanzia di questa norma comprenda anche la posizione

previdenziale, specie quando il servizio militare di leva sia stato

assolto prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, in ipotesi, l'infondatezza della questione.

Inammissibile in quanto tende a provocare una pronunzia additiva non

logicamente necessitata. Infondata perché, secondo l'insegnamento

consolidato di questa Corte non sono comparabili, ai fini dell'art. 3

Cost., norme comprese in sistemi previdenziali distinti. Quanto

all'art. 12 Cost., la norma garantisce la posizione di lavoro e non

pure la percezione dello stipendio, né i diritti che ne conseguono. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modena ritiene contrastante con gli artt. 3 e

52, secondo comma, della Costituzione l'art. 27 della legge 29

ottobre 1971, n. 889, relativa al Fondo di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, perché considera

utile, a domanda, il servizio militare di leva solo per la

liquidazione di una pensione supplementare, anziché agli effetti del

riconoscimento del diritto e della determinazione della misura di

tutte le ordinarie prestazioni pensionistiche del Fondo, analogamente

a quanto dispongono l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,

per i rapporti di pubblico impiego, e l'art. 49 della legge 30 aprile

1969, n. 153, per i rapporti di lavoro di diritto privato soggetti

all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti.

2. - La questione non è fondata.

Il Fondo di previdenza sopra nominato attua un sistema

previdenziale del tutto autonomo e distinto sia da quello

dell'assicurazione generale obbligatoria, alla quale si sostituisce,

sia da quello dei dipendenti del settore pubblico, al quale la

categoria degli autoferrotranvieri è estranea, data la natura

privatistica del rapporto di lavoro con le aziende esercenti i

servizi di trasporto.

Le differenze di disciplina di singoli istituti nell'ambito di

vari sistemi pensionistici non possono fornire argomenti per

denunciare pretese violazioni del principio di eguaglianza. Solo se

da un confronto globale risultasse un trattamento complessivo

sensibilmente sperequato a danno di una categoria di lavoratori,

potrebbe prospettarsi una violazione dell'art. 3 Cost. sotto il

profilo del principio di razionalità. Ma nella specie dal confronto

globale col regime dell'assicurazione generale obbligatoria risulta

che il trattamento erogato dal Fondo speciale per gli

autoferrotranvieri è complessivamente più favorevole, in misura

tale da configurare per gli iscritti una posizione di privilegio in

termini sia di rendimento della contribuzione annua, sia di requisito

massimo di anzianità contributiva, sia di rapporto percentuale con

la retribuzione pensionabile della pensione ottenibile con questo

requisito.

Né si può obiettare che il confronto deve tenere conto anche

dell'ipotesi in cui l'iscritto al Fondo cessi dal servizio senza

avere conseguito il diritto alla pensione. In questa ipotesi,

infatti, l'art. 33 della legge n. 889 del 1971 attribuisce al

lavoratore il diritto alla costituzione, per il periodo

corrispondente a quello di iscrizione al Fondo, di una posizione

assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria, e a tale

effetto sarà computato anche il periodo del servizio di leva ai

sensi dell'art. 49 della legge n. 153 del 1969.

3. - Non è violato l'art. 52, secondo comma Cost. Questa norma

garantisce al lavoratore chiamato ad adempiere il servizio militare

la conservazione del posto e il computo del periodo di permanenza

sotto le armi nell'anzianità di lavoro a tutti i suoi effetti. Non

garantisce, invece, la conservazione della retribuzione, e quindi

nemmeno il computo del periodo di servizio militare nell'anzianità

contributiva ai fini del trattamento di pensione.

La rilevanza riconosciuta dalle leggi previdenziali al servizio

militare di leva, senza distinguere a seconda che sia stato adempiuto

prima o dopo la costituzione del rapporto di lavoro, non è vincolata

dalla norma costituzionale, onde la diversa configurazione del

beneficio nei vari sistemi rappresenta una scelta legislativa

insindacabile, fondata in una complessiva valutazione di situazioni

obiettivamente differenziate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di

previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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