Corte costituzionale

Sentenza n. 467/1999

Altra decisione · depositata il 30/12/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6, comma

1, e 7 della legge della Regione Siciliana, approvata il 22 settembre

1998, recante "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

Siciliana, notificato il 29 settembre 1998, depositato in cancelleria

il 9 ottobre 1998 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n.

39 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune

disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno

1998). In particolare, il ricorrente ha impugnato, per violazione

dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 5 della predetta legge, che

dispone l'autorizzazione alla assunzione di personale presso gli enti

locali, prevedendo che, nella ipotesi di delibere, adottate entro il

31 dicembre 1995, di assunzione in servizio del personale precario di

cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, annullate

dall'organo di controllo, ma successivamente reiterate e divenute

esecutive, gli stessi enti locali, ove abbiano presentato istanza di

finanziamento (ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 1

settembre 1993, n. 25) nello stesso anno di esecutività dell'atto

deliberato, e, comunque, entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzati

ad assumere detto personale. Ad avviso del ricorrente, le

motivazioni di natura assistenziale, che ispirano tale disposizione,

non sarebbero sufficienti a rendere legittimo l'intervento

legislativo de quo adottato in assenza di una previa valutazione

della disponibilità dei posti in organico, né in sede di

discussione in aula, né attraverso i chiarimenti richiesti

all'amministrazione regionale. Sono, altresì, oggetto di censura gli

artt. 6, comma 1, e 7 della stessa legge. Il primo, impugnato in

riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, contiene una

disposizione di sanatoria delle situazioni di illegittimità facenti

capo ai lavoratori dipendenti da società operanti nel settore

zolfifero dismesse, che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale

n. 27 del 1984, avevano avuto riconosciuta la facoltà di opzione,

previa risoluzione del rapporto di lavoro, tra un'indennità mensile

di prepensionamento ovvero un'indennità una tantum ma, anziché

effettuare tale scelta all'atto della risoluzione del rapporto,

avevano richiesto ed ottenuto la indennità una tantum durante il

periodo di prepensionamento. Di qui il sospetto di contrasto della

norma impugnata con gli artt. 97 e 113 della Costituzione.

Quanto all'art. 7 della legge, esso viene impugnato per violazione

degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la illegittima

posposizione dell'interesse pubblico a quello privato, che si sarebbe

operata attraverso la autorizzazione all'EMS - Ente Minerario

Siciliano -, soppresso e messo in liquidazione, a rinunciare a tutte

le cause promosse in materia di lavoro, relative a personale

dipendente o dismesso, e procedere al tentativo di transazione, con

fissazione, peraltro, di limiti all'esercizio di tale facoltà di

transazione.

2. - In data 9 ottobre 1998, il Presidente della Giunta regionale

ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998), con l'omissione

delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario

dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

3. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica,

l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario

dello Stato della Regione Siciliana, una memoria con la quale deduce

che, in seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge

impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva

promulgazione delle disposizioni censurate, e chiede,

conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del

contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato,

in via principale, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, degli artt. 5, 6,

comma 1, e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno

1998).

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di

promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione

Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge

regionale 9 ottobre 1998, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita

necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo

deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la

possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di

promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,

privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v.,

da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del

contendere del presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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