Corte costituzionale

Sentenza n. 467/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 1legge 98/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi delle province autonome di Trento e

di Bolzano, notificati il 22 ed il 24 gennaio 1997, depositati in

cancelleria il 30 ed il 31 successivi, ed iscritti ai nn. 1 e 2 del

registro conflitti 1997, per conflitti di attribuzione sorti a

seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

del 4 novembre 1996, concernente "Riparto ed erogazione dei

contributi dei cui all'art. 1 del d.-l. 1 aprile 1995, n. 98,

convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,

recante: "Interventi urgenti in materia di trasporti"";

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di

Trento e Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano e

l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 22 gennaio 1997 e depositato il 30

gennaio 1997, iscritto al n. 1 del registro conflitti del 1997, la

provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni

contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, notificandolo anche

alle regioni Sardegna e Sicilia, in relazione al decreto del Ministro

dei trasporti e della navigazione in data 4 novembre 1996, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996, concernente

"Riparto ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1 del d.-l. 1

aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

maggio 1995, n. 204, recante "Interventi urgenti in materia di

trasporti"".

La provincia ricorrente chiede che la Corte dichiari non spettare

allo Stato di escludere dalla ripartizione ed erogazione dei fondi di

cui all'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995 la

medesima provincia autonoma di Trento, e conseguentemente chiede che

venga annullato il d.m. 4 novembre 1996 nella parte in cui ripartisce

tra le regioni speciali i fondi previsti dall'art. 1, comma 15, del

citato decret-legge n. 98 del 1995 senza includervi la provincia

autonoma di Trento.

Detto art. 1, comma 15, dispone che venga corrisposto "alle regioni

a statuto speciale" un "contributo straordinario decennale

complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla

copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1

gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto

pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei

rispettivi territori"; e stabilisce che il contributo sia "ripartito

in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il

ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto

pubbliche e private per il 1989". Il d.m. del 4 novembre 1996,

all'art. 2, dispone che il contributo in questione è ripartito tra

le regioni a statuto speciale nel modo che risulta dalla tabella C

allegata, che prevede il riparto a favore delle sole regioni

Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, e indica altresì la cifra

e la percentuale di riparto spettanti alla regione Valle d'Aosta,

mentre omette del tutto la menzione delle due province autonome della

regione Trentino-Alto Adige.

La provincia ricorrente ricorda che la legge n. 151 del 1981,

nell'istituire il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di

esercizio, ne prevedeva il riparto "tra le regioni, comprese quelle a

statuto speciale", e afferma che i relativi contributi spettavano

anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, titolari delle

competenze in materia di trasporto pubblico locale. Ricorda poi che

sin dalla prima applicazione della legge n. 151 del 1981 fu

concordato fra i competenti Ministeri e le province autonome che le

somme spettanti a queste ultime a tale titolo sarebbero state ad esse

assegnate nell'ambito della "quota variabile" di finanziamento,

commisurata al gettito di imposte statali indirette, che l'art. 78

dello statuto speciale prevedeva venisse corrisposta alle province

autonome in correlazione con l'entità della spesa statale nei

settori di competenza delle medesime: considerandosi dunque il Fondo

per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto come

componente della spesa statale cui commisurare detta quota variabile.

Per questa ragione le province autonome non comparivano formalmente

nel riparto del Fondo trasporti, ma ricevevano direttamente dal

Tesoro le somma corrispondente a titolo di "quota variabile".

In seguito - prosegue la ricorrente - la legge 30 novembre 1989, n.

386, contenente "norme per il coordinamento della finanza della

regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di

Bolzano", da un lato aveva modificato il testo dell'art. 78 dello

statuto, confermando il sistema della quota variabile correlata alla

spesa statale nei settori di competenza provinciale, ma imponendo un

tetto massimo alla percentuale di gettito dell'IVA all'importazione,

devoluta a tale titolo; dall'altro lato, con l'art. 5, aveva disposto

che i finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge

statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle

regioni, sono assegnati alle province autonome per essere utilizzati

da queste, secondo normative provinciali, nell'ambito del

corrispondente settore. Pertanto fin dal 1 gennaio 1988 - data dalla

quale ha effetto la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2,

della stessa legge n. 386 del 1989 - la provincia avrebbe dovuto

anche formalmente partecipare al riparto del Fondo trasporti, come

essa infatti chiese, in previsione della entrata in vigore delle

nuove norme, con nota del 28 ottobre 1988 (senza peraltro che ciò

avesse luogo).

Successivamente - espone la ricorrente - la questione perse di

importanza, dopo che l'art. 18, comma 1, del d.-l. 28 dicembre 1989,

n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.

415 (impugnato anche dalla provincia autonoma di Trento, con ricorso

le cui censure vennero rigettate da questa Corte con sentenza n. 381

del 1990), escluse tutte le regioni a statuto speciale dal riparto

del Fondo trasporti.

È ora intervenuto, però, il decreto-legge n. 98 del 1995, il cui

art. 1, comma 15, prevede la corresponsione alle regioni a statuto

speciale di un contributo straordinario per la copertura dei

disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto riferiti al periodo

1987-1989, da ripartirsi in proporzione alle aliquote di riparto del

Fondo nazionale per il 1989. La provincia ricorrente, ritenendo di

avere diritto al riparto di tale contributo, ha inviato la prescritta

documentazione sui disavanzi: ma il decreto ministeriale del 4

novembre 1996, come si è detto, la ha invece pretermessa dal riparto

medesimo.

Di qui il presente ricorso, che lamenta in primo luogo la

violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, come garantita

dallo statuto e in particolare dall'art. 5 della legge n. 386 del

1989, nonché la violazione dell'art. 3 della Costituzione e

dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995.

La ricorrente osserva che nel riferimento alle regioni a statuto

speciale, contenuto in quest'ultima disposizione, si intendono

tradizionalmente comprese anche le province autonome di Trento e di

Bolzano. Né l'esclusione potrebbe desumersi dal criterio di

assegnazione basato sulle percentuali di riparto del Fondo trasporti

per il 1989, poiché in tale anno, in base alla disciplina dell'art.

5 della legge n. 386 del 1989, la provincia ricorrente aveva pieno

diritto di partecipare al riparto di detto fondo; e comunque il

riferimento a tali percentuali non può che intendersi come

riferimento agli elementi di calcolo utilizzati per quell'anno nei

confronti di tutte le regioni speciali, e dunque, quanto alla

ricorrente, a quelli utilizzati ai fini della applicazione, in

relazione alla componente del Fondo trasporti, del meccanismo della

quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto. D'altra parte

sarebbe ora impossibile far transitare tale finanziamento attraverso

la quota variabile, poiché questa è commisurata all'entità

finanziaria degli interventi generali dello Stato disposti nella

restante parte del territorio nazionale, e non nelle sole regioni

speciali.

Secondo la ricorrente, l'esclusione delle province autonome

condurrebbe all'illegittimo risultato di lasciare queste ultime

soltanto, in tutto il territorio nazionale, prive dei benefici

statali, con violazione anche del principio costituzionale di

eguaglianza.

Con un secondo motivo di ricorso la provincia autonoma di Trento

lamenta la violazione del principio di leale collaborazione e del

principio del vincolo all'interpretazione conforme a Costituzione.

Il Ministero dei trasporti, non rispondendo alle prese di posizione

della provincia che contestavano l'interpretazione inaccettabilmente

restrittiva della legge da esso seguita, avrebbe violato il principio

di leale collaborazione; e, dando alla legge una interpretazione che

la renderebbe incostituzionale, per violazione dell'autonomia

finanziaria provinciale e del principio di eguaglianza, avrebbe

contraddetto il principio secondo cui fra più possibili

interpretazioni della legge l'interprete deve scegliere quella

conforme a Costituzione. Questo vincolo dovrebbe valere anche per le

autorità amministrative nei rapporti fra Stato e regioni, onde

evitare di imporre l'incongruo onere di impugnare le leggi davanti a

questa Corte in presenza di un pur minimo dubbio interpretativo; e

costituirebbe a sua volta uno specifico aspetto del principio di

leale collaborazione.

In estremo subordine, la ricorrente chiede che questa Corte sollevi

di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995, ove dovesse

ritenersi fondata l'interpretazione che conduce all'esclusione delle

province autonome dal riparto del contributo in questione.

2. - Analogo ricorso per conflitto di attribuzioni è stato

notificato dalla provincia autonoma di Bolzano il 24 gennaio 1997,

depositato il 31 gennaio ed iscritto al n. 2 del registro conflitti

del 1997. La ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta

al Ministro dei trasporti e della navigazione escludere la provincia

autonoma di Bolzano dal riparto dei finanziamenti di cui all'art. 1

del d.-l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla

legge 30 maggio 1995, n. 204, e per l'effetto annulli in parte qua

l'impugnato decreto ministeriale 4 novembre 1996.

Anche la provincia di Bolzano sostiene che l'esclusione in

questione contrasta con l'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 98

del 1995, che prevede il riparto del contributo fra tutte le regioni

a statuto speciale, e quindi anche a favore delle due province

autonome di Trento e di Bolzano; ricorda che la ricorrente aveva

presentato la prescritta documentazione; afferma l'applicabilità a

tale finanziamento della garanzia di cui all'art. 5 della legge n.

386 del 1989, confermata dall'art. 12 del decreto legislativo n. 268

del 1992; ed osserva che il diritto al riparto del contributo

riguarda solo gli anni dal 1987 al 1989, come del resto è

espressamente previsto dall'art. 1, comma 15, del decreto-legge n.

98 del 1995, poiché a decorrere dal 1990 le regioni speciali sono

escluse dal riparto del Fondo trasporti, ai sensi dell'art. 18 del

decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990.

Il decreto impugnato avrebbe dovuto dunque, secondo la ricorrente,

trasferire anche alla provincia autonoma di Bolzano, come era

avvenuto in precedenza, la quota spettante del contributo in

questione.

3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata.

L'Avvocatura erariale eccepisce anzitutto l'inammissibilità dei

ricorsi perché conterrebbero censure svolte in forma generica, senza

identificare i precetti che si ritengono violati; e perché l'atto

impugnato non inciderebbe nella sfera di attribuzioni riconosciuta

alle province autonome, contestandosi non il potere dello Stato di

disporre dei contributi, ma le modalità di esercizio di tale potere,

il che si risolverebbe nella denuncia di un vizio di merito attinente

all'esercizio della attività normativa.

Nel merito, l'Avvocatura erariale sostiene che presupposto per la

corresponsione del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 15, del

decreto-legge n. 98 del 1995, è la partecipazione al riparto del

Fondo nazionale trasporti per il 1989, mentre le due province

autonome non hanno mai partecipato a tale riparto. Per quanto

riguarda la provincia di Trento, la difesa del Presidente del

Consiglio ricorda che, in occasione della prima applicazione della

legge n. 151 del 1981, la provincia rese noto con una lettera del 23

novembre 1981, indirizzata al Ministero del tesoro, di non avere

comunicato gli importi degli stanziamenti previsti nel proprio

bilancio per il 1981 per il ripiano dei disavanzi delle aziende di

trasporto (come era richiesto dall'art. 9, settimo comma, della legge

n. 151 del 1981 ai fini della determinazione del Fondo nazionale)

perché riteneva che ciò potesse provocare un'applicazione della

normativa in contrasto con le disposizioni finanziarie dello statuto

speciale.

Il richiamo all'art. 5 della legge n. 386 del 1989, ad avviso

dell'Avvocatura, non è conferente, in quanto esso non garantisce

alle province una determinata quantità di risorse finanziarie, come

ha affermato questa Corte nella sentenza n. 381 del 1990.

Inoltre la difesa del Presidente del Consiglio osserva che, non

avendo il decreto-legge n. 98 del 1995 contemplato le province

autonome, avrebbe dovuto essere impugnata la relativa disposizione di

quest'ultimo, e non il decreto ministeriale.

Infine l'Avvocatura nega che vi sia stata violazione del principio

di eguaglianza, in quanto le province autonome hanno fruito comunque

dei finanziamenti di cui all'art. 78 dello statuto; né sarebbe

violato, come sostiene la provincia di Trento, il principio di leale

collaborazione, poiché la stessa provincia, con la nota sopra

ricordata del 23 novembre 1981, comunicò di ritenere che gli

adempimenti di cui alla legge n. 151 del 1981 si ponessero in

contrasto con le disposizioni finanziarie dello statuto di autonomia.

4. - In vista dell'udienza hanno prodotto memorie le due province

autonome ricorrenti.

La provincia di Trento contesta l'eccezione di genericità delle

censure prospettate nel ricorso, affermando che la tesi della

ricorrente si sintetizza nell'assunto per cui il riferimento, nel

decreto-legge n. 98 del 1995, alle percentuali di riparto del Fondo

trasporti per il 1989 va inteso nel senso di non escludere dal

riparto le province, le quali oltre tutto nel 1989 avevano pieno

diritto di concorrere alla ripartizione di detto Fondo, ai sensi

dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989.

Non potrebbe poi invocarsi la sentenza n. 381 del 1990 di questa

Corte, non contestandosi qui l'entità delle risorse da trasferire o

i relativi parametri, ma la totale esclusione della provincia dal

riparto, che configurerebbe una disapplicazione del meccanismo

previsto dalle norme di attuazione. Né rileverebbe il fatto che nel

1981, in un diverso contesto normativo, la provincia avesse accettato

di far transitare detto finanziamento attraverso la quota variabile

di cui all'art. 78 dello statuto: e del resto già nel 1988 la

provincia aveva chiesto di partecipare al riparto del Fondo

trasporti, onde essa non potrebbe oggi essere punita per una mancata

applicazione di norme dovuta al Ministero. La difesa della provincia

ritiene poi insostenibile la tesi secondo cui la precedente presa di

posizione della provincia stessa, del 1981, avrebbe esonerato lo

Stato dal prendere in considerazione le successive richieste del 1988

e del 1995: onde sussisterebbe la violazione del principio di leale

collaborazione.

Infine la provincia contesta l'argomento secondo cui non vi sarebbe

violazione del principio di eguaglianza in quanto le province hanno

goduto della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto: qui si

tratterebbe infatti di un finanziamento aggiuntivo, di cui le sole

province autonome verrebbero a non beneficiare; peraltro dal 1989, in

coincidenza con la fissazione del principio della partecipazione

delle province al riparto dei finanziamenti statali destinati alle

regioni, alla quota variabile è stato fissato, con la modifica

dell'art. 78, un limite massimo.

5. - A sua volta la memoria della provincia di Bolzano contesta

l'eccezione di genericità delle censure, rilevando che il ricorso

contiene l'indicazione dei precetti costituzionali e integrativi

violati; sottolinea che il conflitto è ammissibile anche per far

valere un cattivo esercizio del potere statale, tale da ledere le

attribuzioni provinciali, come nella specie sarebbe avvenuto; e nega

che si siano sollevate censure di merito in ordine all'esercizio di

una attività normativa dello Stato, essendosi invece impugnato un

decreto che ha dato esecuzione amministrativa alla norma dell'art.

1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995, in modo contrastante

con il suo contenuto, dato che sarebbe indubitabile che essa

ricomprenda fra i soggetti beneficiari anche le province autonome. Il

riferimento letterale della legge alle regioni a statuto speciale

dovrebbe intendersi, come per tutte le previsioni legislative

analoghe (fra cui lo stesso art. 9 della legge n. 151 del 1981), come

comprensivo delle province autonome.

Anche la provincia di Bolzano nega poi che sia conferente il

richiamo alla sentenza di questa Corte n. 381 del 1990, in quanto non

si discute in questa sede del quantum del contributo, ma dell'an e a

questo riguardo assumerebbe rilievo fondamentale l'art. 5 della legge

n. 386 del 1989.

Quanto all'argomento che la difesa del Presidente del Consiglio

trae dal riferimento alle percentuali di riparto del Fondo trasporti

per il 1989, la provincia di Bolzano ricorda che in base al testo

originario dell'art. 78 dello statuto, e nell'applicazione che ne fu

fatta, si procedeva a individuare tutti i capitoli del bilancio

statale attinenti ad interventi di carattere generale, disposti nella

restante parte del territorio nazionale, nei settori di competenza

provinciale, per poi applicare al totale un coefficiente espressivo

dei parametri della popolazione e del territorio, traducendo infine

la somma che ne risultava in quota del gettito delle imposte statali

previste. In occasione dell'entrata in vigore della legge n. 151 del

1981 la provincia concordò con i Ministeri dei trasporti e del

tesoro che la quota del Fondo trasporti di spettanza provinciale

confluisse nel trasferimento annuale relativo alla quota variabile.

Non vi fu dunque una esclusione della provincia dal riparto del

fondo, ma solo una particolare procedura di individuazione e

assegnazione della quota di sua spettanza: come sarebbe confermato

dalla nota 1 dicembre 1981 del Ministero dei trasporti, in cui, pur

dandosi atto dell'accordo intervenuto per far confluire il

finanziamento in questione nella quota variabile, si indicavano in

allegato le somme spettanti alle province autonome a titolo di

riparto del Fondo trasporti, e che sarebbero state assegnate

nell'ambito della quota variabile medesima. Considerato in diritto

1. - Le due province autonome di Trento e di Bolzano impugnano il

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4

novembre 1996, che, nel ripartire fra le regioni a statuto speciale

il contributo straordinario previsto dall'art. 1, comma 15, del d.-l.

1 aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporti)

quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio

delle aziende di trasporto pubblico locale riferiti al periodo

1987-1989, ha omesso di contemplare le due province fra le

beneficiarie del riparto medesimo.

Le ricorrenti affermano che l'art. 1, comma 15, del decreto-legge

n. 98 del 1995, nel prevedere il riparto del contributo fra le

regioni a statuto speciale, non ha inteso escluderne le province

autonome, competenti nella materia considerata, e che il riferimento

contenuto in detta disposizione, ai fini del criterio di

ripartizione, alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il

ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto per il 1989 va

inteso come relativo alle percentuali già applicate in detto anno

all'entità complessiva del Fondo, al fine di calcolare le somme

attribuite alle province autonome in sede di formazione della quota

variabile di finanziamento di cui all'art. 78 dello statuto speciale;

esse sostengono che la loro esclusione dal riparto in questione

realizza una lesione della autonomia finanziaria loro attribuita

dallo statuto, e contrasta con l'art. 5 della legge n. 386 del 1989,

a cui tenore spettano alle province autonome i finanziamenti recati

dalle leggi dello Stato in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a

favore delle regioni.

2. - I ricorsi sono inammissibili.

Perché si dia la materia di un conflitto di attribuzione fra

regione (o provincia autonoma) e Stato, occorre che la prima lamenti

la lesione della propria "sfera di competenza costituzionale" (art.

39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), e che la lesione

sia riferibile all'atto dello Stato da cui sorge il conflitto. Si

deve invece escludere che il conflitto, diretto a lamentare una

lesione di competenza costituzionale discendente da un atto

legislativo dello Stato, possa essere instaurato contro un atto di

mera esecuzione di quest'ultimo: altrimenti lo strumento del

conflitto potrebbe essere impiegato per eludere il termine e le

condizioni, a cui l'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948

subordina la proposizione, da parte della regione o provincia

autonoma, della questione di legittimità costituzionale in via

principale (sentenze n. 206 del 1975, n. 28 del 1979, n. 337 del

1989, n. 126 del 1990, n. 472 del 1995, n. 215 del 1996).

Ciò comporta anche che, se la lesione lamentata si sostanzia e si

esaurisce nella erronea applicazione della legge da parte dell'atto

impugnato, senza che quest'ultimo, per il suo contenuto e i suoi

presupposti, appaia idoneo ad arrecare di per sé - e non già in

quanto pura esecuzione della legge - pregiudizio alla sfera di

competenza costituzionale della ricorrente, non sussiste materia per

un conflitto di attribuzioni, restando aperta invece all'ente

autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di

far valere l'illegittimità dell'atto contestato. Infatti il

pregiudizio, in questo caso, non sarebbe riconducibile ad una

autonoma attitudine lesiva dell'atto impugnato, ma esclusivamente al

modo erroneo in cui è stata applicata la legge: eliminata, con i

rimedi ordinari, tale illegittimità, la lesione verrebbe

necessariamente meno.

Ora, nella specie, il decreto impugnato si limita a disporre,

all'art. 2 e alla tabella C allegata, la ripartizione fra le regioni

a statuto speciale del contributo previsto dall'art. 1, comma 15, del

decreto-legge n. 98 del 1995, dando esecuzione a quest'ultima

disposizione. Le province autonome da un lato, gli organi statali

dall'altro, dissentono sulla portata di tale disposizione

legislativa, ritenendo, le prime, che essa imponga di comprendere le

province autonome fra le beneficiarie del contributo, i secondi che,

viceversa, le escluda. Ma fra le parti non vi è dissenso sul punto

che il decreto ministeriale impugnato è atto meramente esecutivo del

disposto legislativo, e che quest'ultimo individua in modo vincolante

i beneficiari del contributo e il criterio di riparto, senza

attribuire al Ministro alcuna discrezionalità in proposito.

In ogni caso, dunque, quale che sia l'interpretazione da dare alla

disposizione legislativa applicata, il decreto impugnato non può

essere ritenuto atto idoneo a produrre in via autonoma la lamentata

lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante alle

province ricorrenti.

Non vi è pertanto materia per un conflitto costituzionale che

abbia ad oggetto il decreto ministeriale. Ove infatti la legge si

dovesse intendere nel significato sostenuto dalle ricorrenti, si

sarebbe di fronte ad un atto amministrativo illegittimo per

violazione di legge, e la lesione costituzionale lamentata non

sarebbe che il riflesso di tale violazione, che le province autonome

avrebbero modo di fare valere con i rimedi giurisdizionali ordinari.

Ove, alcontrario, la legge dovesse intendersi nel significato

presupposto dal Ministro dei trasporti, e sostenuto dalla difesa del

Presidente del Consiglio, se ne dovrebbe desumere che la lesione

costituzionale lamentata discenderebbe dalla legge, che non è stata

impugnata dalle ricorrenti.

3. - Non può accedersi alla richiesta avanzata, in via

subordinata, dalla provincia di Trento, affinché sia questa Corte a

sollevare di fronte a sé, in via di incidente nel presente giudizio,

la questione di legittimità costituzionale della norma di legge alla

quale il decreto ministeriale impugnato ha dato attuazione. Siffatta

ipotesi presuppone che si sia instaurato un giudizio per conflitto di

attribuzione avente un suo oggetto autonomo, e cioè nel quale si

lamenti una lesione della sfera di attribuzioni delle province,

riconducibile ad un atto impugnato in sé suscettibile di produrre

tale lesione; mentre, in assenza di tale presupposto, la questione

incidentale si rivelerebbe solo uno strumento improprio per portare

davanti alla Corte la questione di costituzionalità della legge, non

tempestivamente impugnata dalle stesse province (cfr. sentenze n. 140

del 1970, n. 517 del 1995, n. 215 del 1996).

Né vale l'obiezione mossa dalla provincia di Trento, secondo cui

tale impostazione comporterebbe per essa l'incongruo onere di

impugnare in via principale tutte le leggi che si prestassero, anche

in via del tutto ipotetica, ad essere interpretate in senso non

conforme alla Costituzione, e lesivo della sua autonomia. In realtà,

nulla vieta alla provincia, che si trovi di fronte ad un atto

amministrativo esecutivo della legge, che essa ritenga lesivo delle

sue attribuzioni in quanto in contrasto con la legge stessa,

interpretata in modo conforme alla Costituzione, vuoi di far valere,

nella competente sede giurisdizionale, tale ultima interpretazione,

vuoi di sollevare in quella sede, per l'ipotesi di una diversa

interpretazione, la relativa questione di costituzionalità, dando

così ingresso al controllo di questa Corte sulla legge, attraverso

lo strumento ordinario e generale del sindacato in via incidentale.

4. - Nemmeno, infine, può seguirsi la prospettazione della

provincia di Trento, per cui l'atto impugnato sarebbe lesivo in

quanto avrebbe violato il canone dell'interpretazione della legge in

conformità alla Costituzione, e con ciò avrebbe violato il

principio di leale cooperazione fra Stato e regioni (o province

autonome). Infatti, ancora una volta, tale violazione non

presenterebbe alcuna autonoma portata rispetto al vizio di violazione

di legge (della legge correttamente interpretata) da cui sarebbe

affetto, secondo la tesi della ricorrente, l'atto amministrativo

impugnato, ma costituirebbe un semplice riflesso o una semplice

conseguenza di tale vizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i conflitti di

attribuzione, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e

della navigazione 4 novembre 1996 (Riparto ed erogazione dei

contributi di cui all'art. 1 del d.-l. 1 aprile 1995, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,

recante "Interventi urgenti in materia di trasporti", proposti dalle

province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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