Corte costituzionale

Sentenza n. 467/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9d.lgs. 117/1993

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto

legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale,

speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma

dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da

Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero della difesa

ed altri, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Leotta Sebastiano ed altri, di

Catelli Giovanni ed altri, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Claudio Schwarzenberg per Leotta Sebastiano ed

altri, Ruggero Frascaroli per Catelli Giovanni ed altri e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di

alcuni giudizi riuniti, promossi da ufficiali dell'Arma dei

carabinieri, tutti appartenenti al ruolo ad esaurimento, che avevano

impugnato i provvedimenti con i quali l' Amministrazione aveva

respinto le loro richieste dirette ad ottenere il passaggio nel ruolo

speciale, di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto

legislativo 24 marzo 1993 n. 117, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 del predetto decreto legislativo che, non

prevedendo per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento la possibilità

di transitare nel nuovo ruolo speciale, riserverebbe loro un

trattamento discriminatorio, in violazione del principio di

eguaglianza, sia rispetto agli ufficiali dei carabinieri in servizio

permanente effettivo, sia nei riguardi degli ufficiali dei ruoli ad

esaurimento di altre forze armate.

Il giudice a quo ricorda che, anteriormente alla nuova normativa

recata dal decreto legislativo n. 117, emanato in attuazione

dell'art. 2 della legge di delega 28 febbraio 1992 n. 217, esistevano

per l'Arma dei carabinieri solo due ruoli: il primo, formato dagli

ufficiali provenienti dall'accademia e da quelli di complemento che,

parimenti ai sottufficiali in s.p.e., avevano superato l'apposito

concorso di ufficiali in servizio permanente; ed il secondo,

denominato "ad esaurimento", costituito dai restanti ufficiali di

complemento raffermati, che non avevano scelto la via del concorso o

che, pur avendovi partecipato, non lo avevano superato.

Secondo la nuova disciplina, invece, sono previsti tre ruoli: il

primo, denominato "normale", cui accedono soltanto i provenienti

dall'accademia (art. 2); il secondo, denominato "speciale", (art. 8)

ed il terzo, denominato "tecnico" (art. 15).

In particolare, per quanto riguarda la formazione del ruolo

speciale, gli artt. 9-12 prevedono un duplice accesso: o mediante

concorso per titoli ed esami, per gli ufficiali subalterni di

complemento e i marescialli e i brigadieri muniti di specifici

titoli, o, mediante trasferimento a domanda, per gli ufficiali già

appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri in servizio

permanente.

L'art. 12, che detta le modalità di iscrizione nel ruolo speciale

in sede di prima costituzione, prevede l'iscrizione in detto ruolo

soltanto degli ufficiali provenienti dai corsi d'accademia e dai

sottufficiali già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente

in s.p.e. (n. 1) nonché degli ufficiali provenienti dal complemento

e parimenti già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente

in s.p.e.(n. 2).

Tale normativa non prevede, pertanto, per gli ufficiali del ruolo

ad esaurimento in servizio permanente la possibilità di transitare

nel ruolo speciale né a domanda, né previo superamento di un

concorso.

Ciò premesso, il giudice rimettente osserva che la legislazione

che si è succeduta negli ultimi anni (leggi nn. 574 del 1980, 224

del 1986 e 404 del 1990) ha conferito agli ufficiali del ruolo ad

esaurimento una posizione, sotto molti aspetti, omogenea a quella

propria degli ufficiali in servizio permanente, secondo una linea di

tendenza verso la parificazione delle due categorie di personale, di

tal ché non si giustificherebbe l'omessa previsione, solo per gli

ufficiali dei carabinieri del ruolo ad esaurimento, di qualsiasi

meccanismo di inquadramento nel nuovo ruolo speciale.

Inoltre detti ufficiali sarebbero discriminati anche rispetto agli

ufficiali dei ruoli ad esaurimento di altre forze armate (esercito e

marina), per i quali sarebbe invece previsto un meccanismo di accesso

al rispettivo ruolo speciale sulla base della sola anzianità di

servizio (leggi nn. 1622 del 1962, 1414 del 1964 e 626 del 1975).

2. - Si sono costituiti in giudizio alcuni degli originari

ricorrenti nei giudizi a quibus, per sostenere la fondatezza della

questione, rappresentando anch'essi la progressiva omogeneizzazione

tra le due categorie di ufficiali che si è avuta per effetto delle

leggi che si sono susseguite.

3. - Si sono costituiti, altresì, i controinteressati nei giudizi

principali, tutti già appartenenti al ruolo (unico) dell'Arma dei

carabinieri in servizio permanente, i quali, avendo presentato

domanda di transito nel ruolo speciale di nuova istituzione e temendo

la "saturazione" dei posti disponibili, in caso di accoglimento delle

impugnative promosse dagli ufficiali dell'altra categoria, sostengono

l'infondatezza della questione, contestando l'asserita e indimostrata

omogeneizzazione dei ruoli, che sono invece restati sempre ben

distinti, anche per la diversa qualificazione del rispettivo

personale.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiara inammissibile o, in subordine, infondata.

5. - In prossimità dell'udienza, tutte le parti hanno presentato

memorie per illustrare più diffusamente le rispettive tesi.

In particolare, i controinteressati nei giudizi a quibus hanno

eccepito la inammissibilità della questione per irrilevanza, dal

momento che gli originari ricorrenti avevano impugnato i

provvedimenti di diniego della loro istanza di transitare nel ruolo

speciale "ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo

1993, n. 117"; disposizione, questa, che attiene, in via transitoria,

alla "costituzione iniziale del ruolo speciale" con il trasferimento

di un numero determinato di ufficiali "già appartenenti al ruolo

dell'Arma dei carabinieri", là dove la norma impugnata reca la

disciplina "a regime" per gli ufficiali del ruolo speciale.

Dal canto loro, gli originari ricorrenti (tutti appartenenti al

ruolo ad esaurimento) hanno eccepito che le controparti non hanno

titolo a costituirsi nel presente giudizio per carenza di interesse,

in quanto gli stessi, provenienti dal precedente ruolo in servizio

permanente, sarebbero già immessi nel ruolo speciale.

A sua volta l'Avvocatura generale dello Stato, sostiene la

inammissibilità della questione, in quanto rivolta ad ottenere una

pronuncia additiva "non logicamente necessitata". Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale,

in via incidentale, dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993

n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli

ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri),

sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che detta disposizione

sarebbe illegittima perché, nell'istituire il ruolo speciale degli

ufficiali dei Carabinieri, non prevede che ad esso possano accedere

gli ufficiali dell'Arma iscritti nel ruolo ad esaurimento in servizio

permanente. Ciò configurerebbe un contrasto con il principio di

uguaglianza sia rispetto agli altri ufficiali dei carabinieri in

servizio permanente effettivo, sia rispetto agli ufficiali del ruolo

ad esaurimento di altre forze armate.

2. - La questione, come eccepito da una delle parti private

costituite in giudizio, è inammissibile.

La disposizione impugnata, infatti, riguarda la disciplina a regime per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dei carabinieri,

indicando le categorie di militari che possono accedere a detto

ruolo. Senonché, come si rileva dalla stessa ordinanza di rinvio, la

questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da

ufficiali di carabinieri del ruolo ad esaurimento, che si erano visti

respingere la domanda per transitare nel ruolo speciale - ai sensi

dell'art. 11 del decreto legislativo medesimo - in occasione della

costituzione iniziale di detto ruolo.

Pur muovendo da tale premessa, tuttavia, il giudice a quo,

omettendo fra l'altro ogni motivazione sul punto, sostiene che "ai

fini del decidere, .. assume rilevanza la eccezione di illegittimità

costituzionale dell'art. 9 del D.lgs. 24 marzo 1993, n. 117", una

disposizione questa contenente norme di cui invece il giudice

rimettente, in base a quel che risulta dall'ordinanza di rinvio, non

deve fare applicazione ai fini della definizione del giudizio di

merito, essendo la disciplina relativa alla prima costituzione del

ruolo speciale contenuta in altri articoli dello stesso testo

normativo che non sono stati impugnati; onde l'irrilevanza della

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.

117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli

ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri),

sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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