Corte costituzionale

Sentenza n. 466/1999

Altra decisione · depositata il 30/12/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 52legge 127/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Siciliana, approvata il 20 agosto 1998, recante

"Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23,

concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo.

Modernizzazione amministrativa e recepimento nella regione siciliana

di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione

autentica del comma 5 dell'art. 52, della legge regionale 1 settembre

1993, n. 26", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana, notificato il 28 agosto 1998, depositato in

cancelleria il 4 settembre 1998 ed iscritto al n. 37 del registro

ricorsi 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n.

37 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998

(Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23

concernente il rinnovo del comitato regionale di controllo.

Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana

di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione

autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre

1993, n. 26), per violazione degli artt. 3, 97 e 103 - recte, 113 -

della Costituzione.

La norma impugnata si autodefinisce di interpretazione autentica

dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, il quale

determinava la misura dell'indennità di carica spettante agli

amministratori ed ai consiglieri delle province della regione

ricomprendenti aree metropolitane e dei comuni ricompresi nelle aree

metropolitane, costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge

regionale 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato

regionale di controllo, incrementando l'ordinaria indennità del

cinquanta per cento. La corresponsione di detta indennità, osserva

il ricorrente, non potrebbe che essere subordinata, in ossequio

all'art. 97 della Costituzione, all'effettivo svolgimento di funzioni

pubbliche. Ed invece, la disposizione impugnata attribuisce

l'incremento in questione a decorrere dalla data della emanazione del

decreto del Presidente della Regione che individua le aree

metropolitane, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di

detta forma gestionale. Pertanto, l'art. 3 impugnato sembrerebbe

introdotto con l'unico reale scopo di attribuire effetti retroattivi

ad una disciplina, che si intenderebbe inserire, prescindendo, ai

fini della corresponsione dell'indennità, dall'accennato presupposto

indispensabile dell'esercizio effettivo di funzioni pubbliche. La

norma censurata, inoltre, per l'asserita natura interpretativa, e la

conseguente efficacia retroattiva, assumerebbe i caratteri di una

generalizzata ed ingiustificata sanatoria di comportamenti

illegittimi delle pubbliche amministrazioni, determinando, tra

l'altro, in tal modo, indebite interferenze nei confronti della

funzione giurisdizionale.

2. - Il Presidente della Regione ha promulgato la legge impugnata

(legge 7 settembre 1998, n. 23), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998, con l'omissione

della norma censurata dal Commissario dello Stato con il ricorso

introduttivo del presente giudizio. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato,

in via principale, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, dell' art. 3

della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto

1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23

concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo.

Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana

di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione

autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre

1993, n. 26).

La legge sopra menzionata è stata fatta oggetto di promulgazione

parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con

omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 7 settembre

1998, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita

necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo

deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la

possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di

promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,

privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v.,

da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del

contendere del presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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