Corte costituzionale

Sentenza n. 466/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1992 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 6,

della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41 ("Approvazione

della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90

riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto

ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti,

dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali

degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree

di sviluppo industriale"), promosso con ordinanza emessa il 12

dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui

ricorsi riuniti proposti da Ajello Salvatore, ed altri, contro

l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma, ed altra,

iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Ajello Salvatore, ed altri, e di

Minà Giovanni, ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente

della Giunta della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per Ajello Salvatore, ed

altri, e Giampiero Pallotta per Minà Giovanni, ed altri e l'avvocato

dello Stato Luigi Criscuoli per la Regione Lazio;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Gli avvocati Salvatore Ajello, Giovanni Minà ed altri, tutti

"professionisti legali" presso l'Istituto autonomo case popolari

della provincia di Roma, hanno adito il T.A.R. del Lazio per ottenere

l'annullamento delle delibere adottate dalla Giunta regionale del

Lazio il 26 febbraio, il 5 marzo e il 25 marzo 1991, in sede di

controllo di legittimità su altrettante delibere del Consiglio di

amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (in

particolare, la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 1991

approvava solo parzialmente la deliberazione dell'I.A.C.P. di Roma

del 27 novembre 1990, concernente l'attuazione degli istituti

contrattuali regolamentati dalla legge regionale 5 maggio 1990, n.

41).

Il Tribunale adito ha annullato, con decisione parziale (n. 208

del 1992), la delibera del 25 marzo 1991, mentre ha sospeso il

giudizio sulle altre per sollevare questione di legittimità

costituzionale con riguardo all'art. 38, comma 6, della legge

regionale n. 41 del 1990.

Con il citato art. 38, la Regione Lazio ha recepito la

corrispondente disposizione dell'accordo sindacale per il comparto

degli enti locali per il triennio 1988-1990. Detto adeguamento,

secondo il Tribunale rimettente, sarebbe stato effettuato a danno dei

dirigenti di prima qualifica dell'Istituto, avendo la legge regionale

salvaguardato solo i dirigenti direttamente dipendenti dalla regione.

Mentre l'accordo assume come elemento di distinzione tra i dirigenti

l'essere o no preposto alla "direzione di struttura o di staff" (art.

38, comma 3, d.P.R. n. 333 del 1990), l'art. 38, comma 6, richiama,

oltre alla "direzione di struttura", le "posizioni" previste

dall'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.

Tali "posizioni", sostiene il giudice a quo, possono essere

conferite attualmente solo ai dirigenti regionali, e non anche a

quelli dell'Istituto autonomo: esse sono infatti previste per lo

svolgimento di compiti di studio, ispettivi e di controllo presso il

Consiglio regionale e la Giunta regionale (art. 4 della legge

regionale n. 36 del 1985). In applicazione dell'art. 4 di tale legge

n. 36, sono state poi istituite dieci "posizioni di studio" presso la

Giunta regionale - riservate in via ordinaria al settore "avvocatura"

- da attribuire a funzionari della prima qualifica dirigenziale, ai

sensi dell'art. 14 della legge n. 36 del 1985.

Queste "posizioni di studio", prosegue il rimettente, non possono

essere istituite, con delibera del Consiglio d'amministrazione,

presso l'ufficio legale dell'Istituto autonomo case popolari, proprio

perché l'art. 38, comma 6, della legge regionale n. 41 del 1990 non

estende ai dirigenti dell'Istituto l'art. 4 della legge n. 36, più

volte menzionata. (Di tale estensione verrebbero a beneficiare i

ricorrenti in virtù della delibera del Consiglio di amministrazione

dell'Istituto del 27 novembre 1990).

Il T.A.R. del Lazio sospetta, innanzitutto, la violazione del

principio di eguaglianza: gli avvocati dell'ufficio legale dello

I.A.C.P. di Roma - equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti di

prima qualifica - subirebbero un trattamento deteriore rispetto ai

colleghi dell'Avvocatura regionale, senza alcuna ragionevole

giustificazione.

Vi sarebbe altresì lesione del principio di buon andamento di cui

all'art. 97 della Costituzione: i ricorrenti, che hanno usufruito

fino al 30 settembre 1990 di un trattamento giuridico ed economico

comprensivo dell'indennità, la verrebbero a perdere dal 1° ottobre

1990, per cui si potrebbero determinare "situazioni di tensione, con

pregiudizio del buon andamento degli uffici".

2. - Si è costituito il Presidente della Giunta della Regione

Lazio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Ricorda l'insegnamento di questa Corte in ordine alla

discrezionalità del legislatore per quanto attiene alla previsione

di trattamenti retributivi diversi e della loro decorrenza (ord. n.

836 del 1988, sent. nn. 138 del 1979, 138 del 1977 e 92 del 1975).

Nel merito, osserva che la legge regionale 29 agosto 1991, n. 41,

ha stabilito la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali

degli Istituti autonomi per le case popolari del Lazio prevedendo,

per l'Istituto di Roma, 4 dirigenti di seconda qualifica e 19

dirigenti di prima qualifica, incrementati di 14 "posizioni di studio" (v. la tabella B dalla legge regionale n. 41 del 1991).

Ora, la legge regionale n. 41 del 1990 (art. 38, comma 3)

conferisce alle singole amministrazioni - compresi gli Istituti

autonomi case popolari (v. l'art. 1, comma 2, della stessa legge) -

il potere di applicare la norma in questione, individuando i

coefficienti dell'indennità da attribuire alle diverse funzioni,

entro il limite di quanto determinato per i dirigenti regionali di

pari qualifica.

Non sarebbe dunque fondato il dubbio di costituzionalità di detto

art. 38, comma 6.

3. - Si sono costituite le parti private.

Gli avvocati Ajello ed altri ricordano che, in base alla decisione

parziale del T.A.R. adito n. 208 del 1992, il d.P.R. n. 268 del 1987

e la legge regionale n. 41 del 1990 devono interpretarsi nel senso

che sono fatti salvi i profili professionali e gli inquadramenti

previgenti (e, dunque, anche il ruolo legale dello I.A.C.P. di Roma,

con il correlativo trattamento economico). Essi ritengono che non sia

conferente - quale norma applicabile al caso di specie - l'art. 38,

comma 6, della legge n. 41 del 1990. Equiparati, grazie alla sentenza

parziale n. 208 del 1992, i professionisti legali dell'Istituto ai

dirigenti di prima qualifica, erano da applicarsi non il comma 6, ma

i commi 1 e 3 del citato art. 38. La questione di costituzionalità

dovrebbe quindi ritenersi irrilevante.

Gli avvocati Minà ed altri, a loro volta, ricordano che la Giunta

regionale ha annullato la delibera del Consiglio di amministrazione

dell'Istituto autonomo di Roma soltanto su due specifici punti,

confermando che spetta all'Istituto di determinare - ai sensi del

comma 3 dell'art. 38 - i criteri per l'individuazione dei

coefficienti dell'indennità, con il solo limite di non superare

quelli fissati per i dirigenti regionali di pari qualifica. Considerato in diritto

1. - Dubita il T.A.R. del Lazio, III sezione, della legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 97 della

Costituzione, dell'art. 38, comma 6, della legge della Regione Lazio

5 maggio 1990, n. 41, nella parte in cui non prevede che ai dirigenti

di prima qualifica dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (e

soggetti equiparati), sia applicato l'art. 4 della legge regionale 11

aprile 1985, n. 36, che istituisce "posizioni di studio, ricerca,

ispettive e di controllo". L'Istituto autonomo non potrebbe

riconoscere queste "posizioni" ai suoi dirigenti di prima qualifica

(ed equiparati) che verrebbero così discriminati ingiustamente

rispetto ai dirigenti regionali di pari qualifica, con lesione dei

precetti costituzionali prima individuati.

2. - Il giudice a quo non rileva, però, che lo stesso art. 38

della legge regionale n. 41 del 1990, al comma 3, conferisce alle

"singole amministrazioni destinatarie della legge" il potere di

individuare parametri e criteri delle varie indennità da

corrispondere ai suoi dirigenti, entro il limite dei coefficienti

stabiliti per i dirigenti regionali di pari qualifica.

La stessa legge n. 41 del 1990 chiarisce che fra le

"amministrazioni destinatarie" vi sono gli enti pubblici non

economici dipendenti dalla regione, ivi compresi gli istituti

autonomi case popolari (art. 1, comma 2).

Spetta dunque all'Istituto autonomo case popolari determinare -

considerate le modalità previste dal suo ordinamento interno - le

singole indennità da corrispondere ai dirigenti, secondo gli

incarichi loro conferiti.

Né vale obiettare che ai dirigenti di prima qualifica degli

istituti autonomi case popolari non possono riconoscersi quelle

"posizioni di studio, di ricerca, ispettive e di controllo" di cui

all'art. 4 della legge regionale n. 36 del 1985, con evidenti

riflessi negativi sul regime delle indennità. Come ha ricordato

l'Avvocatura dello Stato, una recente legge regionale (n. 41 del

1991, tabella B) ha previsto, proprio per l'Istituto autonomo di

Roma, 14 posizioni di studio, integrando così, nella sostanza,

l'originaria previsione dell'art. 4 della legge regionale n. 36 del

1985.

3. - Ai fini del giudizio di merito, è dunque inconferente il

dubbio di costituzionalità dell'art. 38, comma 6, della citata legge

n. 41 del 1990, nei termini prospettati dal T.A.R. del Lazio.

Risultando irrilevante la questione proposta, essa va dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38, comma 6, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990,

n. 41 ("Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il

triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a

statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse

dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai

consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai

nuclei per le aree di sviluppo industriale"), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del

Lazio, III sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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