Corte costituzionale

Sentenza n. 465/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.l. 791/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, del decreto

legge 22 dicembre 1981 n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio

1982 n. 54, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dal Pretore di Milano

nel procedimento civile vertente tra Italo Rotta e s.p.a. Seat Italia

iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 26 marzo 1994 dal Tribunale di Sassari

nel procedimento civile vertente tra Angela Pinna e ditta E.

Cesaraccio iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio vertente tra Rotta Italo e la Seat

Italia s.p.a. il Pretore di Milano con ordinanza emessa il 16

dicembre 1993 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale) convertito in legge 26 febbraio 1982 n. 54, nella

parte in cui non consente a chi inizia l'attività lavorativa pochi

mesi prima (meno di 6) del raggiungimento dell'età pensionabile, di

esercitare l'opzione a continuare il rapporto di lavoro di cui

all'art. 6 del citato decreto-legge n. 791/1981. Tale norma, infatti,

con lo stabilire che l'esercizio della facoltà di opzione deve

essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della

data di conseguimento del diritto alla pensione si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione a causa del trattamento

ingiustificatamente discriminatorio operato nei riguardi dei

lavoratori che si trovano nella suddetta situazione.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata.

Ha rilevato la difesa erariale che non sembra contrastare con il

principio di ragionevolezza l'aver previsto un termine perentorio per

l'esercizio da parte del lavoratore della facoltà di optare per la

prosecuzione del rapporto di lavoro, tanto più che la ratio della

norma è anche quella di consentire una "programmazione" del turnover da parte del datore di lavoro.

Sotto tale profilo, ha osservato l'Avvocatura dello Stato,

l'esercizio della opzione corrisponderebbe ad una esigenza di

certezza nello svolgimento e nella risoluzione del rapporto di

lavoro.

3. - Analoga questione è stata sollevata dal tribunale di Sassari

con ordinanza emessa il 26 marzo 1994, nel corso di un giudizio

vertente tra Prima Angela e la ditta E. Cesareccio, avente ad oggetto

la declaratoria di illegittimità del licenziamento ad essa intimato

nonostante che la lavoratrice avesse tempestivamente comunicato la

volontà di avvalersi del diritto di opzione ex art. 6 decreto-legge

22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale)

convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il giudice a quo lamenta che la mancata estensione ai lavoratori

che abbiano esercitato l'opzione della tutela reale di cui all'art.

18 dello Statuto dei lavoratori, vanificherebbe in concreto la

possibilità di maturare la massima anzianità contributiva e si

porrebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sia nel

caso in cui la disposizione sia interpretata nel modo più letterale,

escludendosi comunque - anche per le imprese che ne abbiano i

requisiti dimensionali - la possibilità di emettere l'ordine di

reintegrazione nel posto di lavoro; sia nel caso in cui la norma

venga interpretata nel senso della applicabilità della tutela

reintegratoria solo ove l'impresa abbia i requisiti dimensionali

prescritti.

Nella prima interpretazione, rileva il giudice a quo, la

disparità di trattamento consisterebbe nel fatto che il

raggiungimento della massima anzianità contributiva viene rimesso

l'orientamento contingente del datore di lavoro; nella seconda,

invece, il principio di eguaglianza sarebbe compromesso in quanto la

possibilità di continuare a prestare l'attività lavorativa per

raggiungere una maggiore anzianità contributiva dipenderebbe, a

parità di mansioni e retribuzioni, dalle dimensioni occupazionali

dell'impresa.

4. - Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione.

Ha rilevato la difesa erariale che con riguardo alla questione di

legittimità costituzionale sollevata sotto il profilo della

"ritenuta" applicabilità della tutela reintegratoria solo nel caso

della sussistenza dei prescritti requisiti dimensionali dell'impresa,

questa difetterebbe di rilevanza nel giudizio a quo dal momento che

l'impresa occupa meno di 15 dipendenti; in ordine al profilo

"ammissibile", ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato, che la

questione potrebbe risolversi con una sentenza interpretativa di

rigetto tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla Corte di

cassazione nella sentenza n. 11311 del 23 novembre 1990. Considerato in diritto

1. - Data l'analogia delle questioni i giudizi possono essere

riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Il Pretore di Milano dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 6, del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791, convertito

con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, nella parte in

cui, nel prevedere che l'esercizio della facoltà di opzione a

proseguire il rapporto di lavoro debba essere esercitato nel termine

di sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, non

consente a chi inizia l'attività lavorativa successivamente alla

suddetta data di usufruire del previsto beneficio.

Osserva il giudice a quo che tale disposizione opererebbe un

trattamento ingiustificatamente discriminatorio nei riguardi dei

lavoratori che si trovano nella sopra descritta situazione.

3. - La questione va dichiarata inammissibile.

Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione e dagli atti di

causa risulta infatti che nel caso di specie il lavoratore non ha in

concreto esercitato l'opzione; pertanto, conformemente alla

consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenza n.

362 del 1994) viene meno il presupposto essenziale per la rilevanza

della questione, atteso che solo a fronte di un esercizio, anche se

tardivo, della facoltà di opzione, può affrontarsi la questione

della ragionevolezza del termine previsto.

4. - La questione sollevata dal Tribunale di Sassari ha ad oggetto

lo stesso art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 791,

convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,

nella parte in cui non estende ai lavoratori che abbiano esercitato

l'opzione a continuare a prestare l'attività lavorativa, la tutela

reintegratoria stabilita dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n.

300.

A parere del remittente tale mancata estensione vanificherebbe in

concreto la possibilità di usufruire del beneficio previsto e si

porrebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in

quanto la prosecuzione dell'attività lavorativa per raggiungere una

maggiore anzianità contributiva verrebbe a dipendere, a parità di

mansioni e retribuzioni, dalle dimensioni occupazionali dell'impresa.

5. - La questione non è fondata nei termini che saranno di

seguito precisati.

Va premesso che la norma impugnata consente al lavoratore di

continuare a prestare la propria opera oltre la scadenza del rapporto

al fine di incrementare la propria anzianità contributiva sempre che

(circostanza questa non ricorrente nel corso di specie) non sia stato

già raggiunto l'ammontare massimo del trattamento pensionistico. Da

ciò consegue - come costantemente affermato dalla Corte di

cassazione e da ultimo anche dalla Corte costituzionale (sentenze nn.

225 del 1994 e 309 del 1992) - che a seguito dell'esercizio della

facoltà di opzione di cui all'impugnato art. 6, quarto comma, del

decreto-legge n. 791 del 1981, il rapporto di lavoro rimane

assoggettato, quanto alle garanzie di stabilità, alla medesima

disciplina ad esso applicabile, ma al datore di lavoro non è più

consentito di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti

di età; invero, il rifiuto del datore di lavoro di consentire la

prosecuzione del rapporto, malgrado l'esercizio della facoltà in

questione configura un atto radicalmente nullo per contrarietà ad

una norma imperativa, con conseguente obbligo di riassunzione del

lavoratore.

Ne deriva che, pur se, come rilevato dal giudice a quo, l'art. 6

del decreto-legge n. 791 del 1981, - diversamente da quanto previsto

dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 sulla parità di

trattamento tra uomini e donne nel rapporto di lavoro -, nel

prevedere la normativa applicabile al rapporto di lavoro a seguito

dell'esercizio della facoltà di opzione, si limita a richiamare la

legge 15 luglio 1966 n. 604 senza far alcun riferimento alle successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso dovrà ritenersi

preclusa la facoltà del datore di lavoro di intimare il

licenziamento per raggiunti limiti di età.

6. - Così interpretata la disposizione, non appaiono ravvisabili

i vizi di incostituzionalità dedotti, tanto più che anche la

giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato in caso analogo la

nullità assoluta del licenziamento "ad nutum" di una lavoratrice

ultracinquantacinquenne in possesso dei requisiti per il

conseguimento della pensione di vecchiaia, con il conseguente

permanere degli originari obblighi contrattuali compreso l'obbligo

del datore di lavoro di far lavorare la dipendente e di

corrisponderle le retribuzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791

(Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni

nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza

di cui in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del decreto

legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio

1982 n. 54, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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