Corte costituzionale

Sentenza n. 460/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1993 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della

legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo

del personale medico dipendente), promosso con ordinanza emessa il 25

marzo/13 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da USAI Cecilia contro la

U.S.L. n. 20 della Sardegna ed altri, iscritta al n. 687 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Usai Cecilia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avv. Giovanni M. Lauro per Usai Cecilia e l'Avvocato dello

Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 25 marzo/13 maggio 1992, il Tribunale

amministrativo regionale per la Sardegna - nel giudizio di

impugnazione del provvedimento della USL n. 20 della Sardegna, che

aveva rigettato l'istanza di trattenimento in servizio di Usai

Cecilia fino al compimento del 70 anno di età nonché del

provvedimento che aveva disposto l'esonero dal servizio della

ricorrente e il suo collocamento in quiescenza a decorrere dal 27

ottobre 1991 - sollevava, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1

e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul

collocamento a riposo del personale medico dipendente), nella parte

in cui non estendono i benefici previdenziali disposti a favore del

primario di ruolo anche al farmacista dirigente.

Il Collegio remittente - ricordato che la Corte aveva respinto

analoga questione con ordinanza n. 193 del 1992 - dubitava della

conformità alla Costituzione di dette norme, nella parte in cui

limitano il beneficio del raggiungimento del massimo pensionabile,

attraverso il mantenimento in servizio oltre i 65 e non oltre i 70

anni, ai soli primari, con esclusione di alcune delle restanti figure

sanitarie apicali e, segnatamente, del farmacista dirigente.

Secondo l'ordinanza sussisterebbero profili di disparità di

trattamento finora non esplicitamente prospettati e considerati dalla

giurisprudenza della Corte. Più in particolare, la legge n. 50 del

1991 avrebbe irragionevolmente discriminato una figura rispetto ad

altra nell'ambito di una medesima categoria che il legislatore ha

considerato e disciplinato unitariamente, ai fini delle deroghe al

collocamento a riposo ex art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336,

confermate dall'art. 5 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402

(convertito con modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627),

vale a dire quella che ricomprende "i sovraintendenti sanitari, i

direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari".

Si costituiva in giudizio la parte privata, rappresentata e difesa

dagli avvocati Domenico Arlini e Giovanni M. Lauro.

La memoria di costituzione, nel rievocare le vicende legislative

che hanno accomunato le qualifiche professionali qui considerate,

rilevava, tra l'altro, che tra primari e direttori di farmacia, v'è

omogeneità sia di comparto di contrattazione che di livello di

qualifica funzionale.

Interveniva, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la infondatezza

della questione, vertendosi in materia di legittimo esercizio della

discrezionalità del legislatore, a fronte di categorie assimilate,

ma non omogenee.

Fissata per il giudizio sulla questione la Camera di consiglio del

24 marzo 1993, la parte privata depositava una memoria illustrativa,

nella quale, ribadita la differenza della questione in esame rispetto

a quelle oggetto di alcune precedenti pronunzie della Corte, e,

segnatamente a quella di cui alla sentenza n. 440 del 1991, si

chiedeva la rimessione del giudizio ad una successiva udienza

pubblica.

Veniva, pertanto, fissata per la discussione l'udienza del 16

novembre 1993, nell'imminenza della quale la parte privata ha

depositato una ulteriore memoria illustrativa, che, richiamate le

connessioni tra la legge n. 50 del 1991 e la precedente legge n. 336

del 1964, ribadisce che non troverebbe giustificazione una

differenziazione tra primari ospedalieri ed altri apicali delle USL e

degli ospedali, "per lo meno se sanitari", essendo la

regolamentazione fondamentale del rapporto unitaria.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di declaratoria di

illegittimità costituzionale. Considerato in diritto Con l'ordinanza in epigrafe, il TAR Sardegna dubita della

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio

1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale

medico dipendente), nella parte in cui non estendono i benefici

previdenziali, previsti a favore dei primari di ruolo, anche al

farmacista dirigente.

La questione di costituzionalità delle norme in parola, invero

non nuova per la giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, ordinanza

n. 320 del 1992), va ancora una volta dichiarata non fondata, in

mancanza, negli ulteriori profili qui dedotti, di elementi tali da

indurre a mutare il precedente orientamento.

Giova ricordare che le disposizioni della cui legittimità si discute stabiliscono che "i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano

raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per

conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere

trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e,

comunque, non oltre il settantesimo anno di età", limitando,

peraltro, il beneficio ai primari ospedalieri non collocati a riposo

alla data di entrata in vigore della legge.

Si è in presenza, dunque, di una disciplina che si discosta dalla

regola, valida in linea generale per il pubblico impiego, del

collocamento a riposo a 65 anni; principio, quest'ultimo, al quale il

legislatore ha apportato nel tempo varie eccezioni.

Prima della disposizione sospettata di incostituzionalità nel

presente giudizio, una di queste eccezioni si rinviene nell'art. 6

della legge n. 336 del 1964, il quale dispose il trattenimento in

servizio fino al compimento del 70 anno di età dei sovraintendenti

sanitari, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei

primari che, alla data di entrata in vigore della stessa legge,

occupassero un posto di ruolo. A tale norma seguì, poi, quella

dell'art. 5 del decreto-legge n. 402 del 1982 che, nel testo

modificato dalla legge di conversione n. 627 del 1982, si limitò,

come la Corte ha già avuto occasione di rilevare (v. sentenza n. 134

del 1986), a ripristinare o, comunque, a confermare la deroga, nei

precisi limiti stabiliti nel 1964, cioè esclusivamente a favore di

quei soggetti che, alla data di entrata in vigore della precedente

legge n. 336 del 1964, occupavano un posto di ruolo nelle funzioni

ivi indicate. La riaffermazione, nel settore dell'impiego sanitario,

della regola generale avvenne, invece, con l'art. 53 del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761, con il quale si pose la parola fine alle

eccezioni in materia, stabilendo il collocamento a riposo

obbligatorio d'ufficio al compimento del 65 anno di età per il

personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza

religiosa e professionale e, al compimento del 60 anno di età, per

il restante personale. Per contro, il decreto-legge n. 402 del 1982,

ancorché successivo, ebbe, come sopra osservato, il solo fine di

confermare la deroga nei termini già fissati nel 1964. A conclusione

dell'evoluzione legislativa in materia, si colloca il beneficio

reintrodotto, solo per i primari ospedalieri di ruolo, dall'art. 1

della legge n. 50 del 1991, unitamente alla riconferma (nel terzo

comma dello stesso art. 1) della disciplina della legge n. 336 del

1964 e del decreto-legge n. 402 del 1982, con i relativi limiti di

tempo e di soggetti. Così ricostruito il quadro normativo, è da

osservare come il giudice a quo - invocando l'art. 3 della

Costituzione - riproponga la questione già affrontata dalla Corte e

definita più volte alla luce del principio per cui non è dato

rinvenire una garanzia generale che contempli, per tutti i pubblici

dipendenti, il collocamento a riposo oltre il limite del 65 anno, per

il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo

specifiche deroghe a favore di determinate categorie, disposte dal

legislatore in virtù di discrezionale apprezzamento delle ragioni

varie e diverse che, di volta in volta, si presentano per ciascuna di

esse (v. ordinanza n. 193 del 1992).

A tale principio non rimane, perciò, che rinviare, senza che a

diverse conclusioni - sul piano di una eventuale disparità di

trattamento apprezzabile ex art. 3 della Costituzione - possa indurre

il rilievo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, della constatata

pari considerazione dei farmacisti dirigenti accanto ai primari,

nell'ambito della legge n. 336 del 1964 e del decreto-legge n. 402

del 1982. Come si è già detto, fu questa una normativa derogatoria,

superata dalla reintroduzione, per detti dipendenti sanitari, del

principio del collocamento a riposo al 65 anno di età (v. art. 53

del d.P.R. n. 761 del 1979). Ove si muova da questa premessa, non

può convenirsi con la prospettazione volta a porre, come emerge

dall'ordinanza del TAR Sardegna, la questione non in termini di

estensione della più recente disciplina di favore, quanto piuttosto

di ingiustificata limitazione della stessa, in pregiudizio di

soggetti in precedenza destinatari di analogo trattamento. In

conclusione, la circostanza che, dopo la ricomposizione del generale

quadro ordinamentale, il legislatore, nel suo apprezzamento

discrezionale, abbia ritenuto di ulteriormente disattenderlo in

favore dei soli primari ospedalieri, dettando le norme degli artt. 1

e 3 della legge n. 50 del 1991, non vale a fondare alcuna aspettativa

per eguale trattamento privilegiato da parte dei farmacisti dirigenti

che, dal punto di vista della tipica professionalità, delle

competenze e delle responsabilità, non possono essere, naturalmente,

identificati con i primari ospedalieri. E questo senza che occorra

addentrarsi, attesa oltretutto la relatività, e non assolutezza, di

ogni definizione e classificazione in materia, nella questione, sulla

quale si sofferma il giudice a quo, se i farmacisti dirigenti e i

primari ospedalieri, in ragione delle affinità nel trattamento

economico e normativo e nella comunanza di principi ed istituti

rinvenibili negli accordi in materia, siano stati o meno considerati

dal legislatore come unica ovvero diverse categorie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli articoli 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50

(Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico

dipendente), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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