Corte costituzionale

Sentenza n. 46/2000

Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n.

300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive

modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1

della legge 11 maggio 1990, n. 108, giudizio iscritto al n. 128 del

registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Edoardo Ghera e Antonio Vallebona per i

presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia;

l'avvocato Mario Salerni per l'associazione Progetto Diritti

o.n.l.u.s., per la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base

e per il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia; gli

avvocati Piergiovanni Alleva e Vittorio Angiolini per la Federazione

dei Verdi ed altri, per il Comitato per le libertà e i diritti

sociali e per il Partito della Rifondazione comunista.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, l'Ufficio centrale

per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, in

applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha preso in esame la

richiesta di referendum per sottoporre a votazione popolare il

seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300,

recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni,

limitatamente all'art. 18?".

2. - Detto Ufficio, nel dichiarare che la richiesta di referendum

di iniziativa popolare è conforme alla legge (ai sensi dell'art. 32

della menzionata legge n. 352 del 1970), ha disposto l'integrazione

del testo del quesito con il richiamo alle modificazioni apportate

dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e lo ha così

riformulato:

"Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300,

recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni,

limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11

maggio 1990, n. 108?".

Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio

medesimo ha, inoltre, stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo

comma, della già menzionata legge n. 352 del 1970, introdotto

dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) che la denominazione

del referendum sia: "Licenziamenti: Abrogazione delle norme sulla

reintegrazione del posto di lavoro".

3. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione della

sopra menzionata ordinanza del 7 dicembre 1999, ha fissato, per le

conseguenti deliberazioni, l'adunanza in camera di consiglio per il

13 gennaio 2000, disponendone comunicazione ai presentatori della

richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,

ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.

352.

4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, Daniele Capezzone,

Mariano Giustino e Michele De Lucia, presentatori della richiesta di

referendum abrogativo di cui in epigrafe, hanno depositato, con il

patrocinio degli avvocati Edoardo Ghera, Sergio Magrini e Antonio

Vallebona, una memoria con la quale chiedono che il referendum sia

dichiarato ammissibile.

5. - L'associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s., la Federazione

delle rappresentanze sindacali di base e il Centro di ricerca ed

elaborazione per la democrazia hanno congiuntamente depositato, con

il patrocinio dell'avvocato Mario Salerni, un "atto di intervento e

memoria", al fine di sentire dichiarare inammissibile il quesito.

6. - A loro volta, il Comitato per la libertà e i diritti sociali,

il Partito della Rifondazione comunista, nonché la Federazione dei

Verdi, congiuntamente con l'Associazione nazionale per la sinistra e

con "Alfiero Grandi, nella sua qualità di responsabile del lavoro

dei D.S. - Democratici di Sinistra", hanno depositato, con il

patrocinio degli avvocati Piergiovanni Alleva, Amos Andreoni,

Vittorio Angiolini e Pier Luigi Panici, tre distinti "atti di

intervento, memoria e contributo", nei quali vengono svolte identiche

considerazioni al fine di sentire dichiarare inammissibile il quesito

referendario.

7. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, l'avv. Antonio

Vallebona, per i presentatori, ha eccepito preliminarmente che gli

altri soggetti che hanno depositato memorie non hanno in realtà

titolo per partecipare al presente giudizio. Tesi, questa,

contrastata dall'avvocato Vittorio Angiolini.

Nel merito, l'avvocato Vallebona, insieme all'avvocato Edoardo

Ghera, ha illustrato le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità

del referendum prospettate nella memoria.

Essendosi la Corte riservata di decidere in sentenza

sull'ammissibilità delle memorie e dell'audizione dei soggetti

diversi dai presentatori, è stato, altresì, sentito per il Comitato

per la libertà e i diritti sociali, il Partito della Rifondazione

comunista, la Federazione dei Verdi, l'Associazione nazionale per la

sinistra e "Alfiero Grandi nella sua qualità di responsabile del

lavoro dei D.S. - Democratici di sinistra", l'avvocato Piergiovanni

Alleva, il quale ha illustrato le già dedotte ragioni di

inammissibilità della richiesta referendaria. A tali argomentazioni

si è associato l'avvocato Mario Salerni, per l'associazione Progetto

Diritti o.n.l.u.s., la Federazione delle rappresentanze sindacali di

base, il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia. Considerato in diritto

1. - Va preliminarmente dichiarata, per le ragioni esposte nella

sentenza n. 31 del 2000, la ricevibilità delle memorie depositate

dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum,

con la conseguente illustrazione orale.

2. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a pronunziarsi, investe l'art. 18

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà

e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento), nel testo vigente, quale risulta

dalle modifiche di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108

(Disciplina dei licenziamenti individuali).

La disposizione oggetto del quesito prevede la c.d. tutela reale

contro il licenziamento, tutela il cui tratto fondamentale è

rappresentato dal potere del giudice, nei casi di recesso inefficace,

nullo ovvero ingiustificato, di ordinare al datore di lavoro di

reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli

una indennità dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva

reintegrazione.

3. - È opportuno rammentare, brevemente, in prospettiva

diacronica, come l'originaria normativa del codice civile del 1942

contemplasse la piena libertà di recesso (c.d. recesso ad nutum) del

datore di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato, con il limite

dell'obbligo di preavviso, ovvero della corresponsione di

un'indennità sostitutiva (art. 2118 cod. civ.); obbligo che,

peraltro, veniva meno in presenza di una giusta causa di risoluzione

del rapporto lavorativo, tale da non consentirne la prosecuzione,

anche provvisoria (art. 2119 cod. civ.).

Detta disciplina sopravvisse, nella sua generale portata, sino alla

legge 15 luglio 1966, n. 604, con la quale fu introdotto il diverso

principio di necessaria giustificazione del licenziamento (art. 1),

richiedendosi a tal fine che l'atto di recesso del datore di lavoro

fosse, comunque, sorretto da una "giusta causa" (art. 2119 cod. civ.)

ovvero da un "giustificato motivo" (art. 3 della legge n. 604 del

1966), alla cui insussistenza conseguiva l'obbligo del medesimo di

riassumere il dipendente o, alternativamente, di versagli una

indennità risarcitoria, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della

stessa legge n. 604. A tale regime, detto di tutela obbligatoria, dal

quale erano esclusi, in linea generale (e salvo ulteriori specifiche

esclusioni), i datori di lavoro che occupassero sino a 35 dipendenti

(art. 11), ha fatto poi seguito la legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.

statuto dei lavoratori), che, con l'art. 18, ha introdotto, per i

casi di accertata inefficacia, nullità o mancanza di giustificazione

del licenziamento, il regime di c.d. tutela reale del posto di

lavoro, sia pure limitandone l'applicazione (art. 35 della stessa

legge n. 300) alle imprese, industriali e commerciali, che

occupassero più di 15 dipendenti nell'ambito dell'unità produttiva

ovvero nell'ambito dello stesso comune, nonché alle imprese agricole

che occupassero, in analoghe situazioni, più di 5 dipendenti. La

stessa norma ha, inoltre, previsto (dal quarto al settimo comma) una

speciale procedura atta a garantire, nello stesso ambito di materia,

la sollecita risoluzione delle controversie nelle quali è parte il

lavoratore sindacalista.

La c.d. tutela reale, nei termini in cui risulta attualmente

disciplinata dopo l'intervento in materia della legge 11 maggio 1990,

n. 108 (art. 1), comporta, oltre all'obbligo di reintegrazione del

lavoratore nel posto di lavoro, quello del risarcimento del danno dal

medesimo subito, in ragione di una indennità commisurata alla

retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello

di effettiva reintegrazione (e in ogni caso, non inferiore a 5

mensilità della retribuzione globale di fatto), cui si aggiunge il

versamento, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e

previdenziali. Spetta, inoltre, al lavoratore la facoltà di

richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, il

pagamento di una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della

retribuzione globale di fatto.

Dai sopra menzionati interventi normativi è derivato un quadro di

disciplina che, secondo le indicazioni della medesima legge n. 108

del 1990, comporta:

un'area di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970

che riguarda tutti i datori di lavoro, imprenditori o non,

nell'ambito dei previsti limiti dimensionali, ma con estensione

dell'area stessa all'ulteriore ipotesi di datori di lavoro che

occupino più di 60 dipendenti (art. 1);

un'area di applicazione della legge n. 604 del 1966, estesa ai

datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che

occupino sino a 15 dipendenti (sino a 5 dipendenti nei confronti

degli imprenditori agricoli), ovvero che occupino sino a 60

dipendenti qualora non sia applicabile l'art. 18 della legge n. 300

del 1970, come modificato dalla stessa legge n. 108 del 1990 (art. 2,

comma 1);

l'applicazione della tutela reale, ex art. 18, nel caso di

licenziamento discriminatorio, quale che sia il numero dei dipendenti

occupati, con estensione di siffatta tutela anche ai dirigenti (art.

3);

la restrizione (art. 4), ferma restando la tutela di cui al

precedente art. 3 nell'ipotesi di licenziamento discriminatorio,

dell'area di libera recedibilità a talune circoscritte ipotesi,

specificamente individuate ovvero chiaramente desumibili in via di

interpretazione: lavoro domestico (legge n. 339 del 1958);

lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici

(salvo che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto

lavorativo); dirigenti (eccezione ricavabile dal fatto che l'art. 10

della legge n. 604 del 1966 non è stato oggetto di modifica);

l'esclusione (art. 4), infine, della tutela reale nei confronti

delle c.d. "organizzazioni di tendenza" che non abbiano fini di lucro

(le quali, secondo la consolidata giurisprudenza, sono soggette al

regime di tutela obbligatoria).

Per una più esauriente illustrazione delle disposizioni vigenti in

materia, non va ignorata, infine, la legge 9 febbraio 1999, n. 30,

recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea,

riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996". Detta

Carta, entrata in vigore il 1 settembre 1999, contiene disposizioni

volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori

di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in particolare (art.

24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei

lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo; il diritto

dei lavoratori licenziati senza valido motivo "ad un congruo

indennizzo o altra adeguata riparazione"; il diritto dei lavoratori

stessi a ricorrere davanti ad un organo imparziale.

3. - Tanto premesso sulla normativa vigente in tema di

licenziamenti individuali, la Corte rileva che il quesito risulta

formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina

unitaria, contenuta in un solo articolo di legge, in riferimento ad

un tipo specifico di tutela avverso il licenziamento individuale. Il

tutto in vista di effetti meramente abrogativi e non manipolativi.

4. - Non ricorre, inoltre, alcuna delle ipotesi ostative

espressamente elencate all'art. 75, secondo comma, della

Costituzione.

5. - La richiesta non trova ostacolo nemmeno nei limiti impliciti

al referendum che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato

nella inammissibilità di quesiti che investono leggi c.d. "a

contenuto costituzionalmente vincolato", in quanto vertono su

disposizioni la cui abrogazione si traduce in una lesione di principi

costituzionali. Ipotesi, questa, nella quale la Corte, con

successive puntualizzazioni, è venuta ad annoverare anche le leggi

ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di ogni

tutela per situazioni che tale tutela esigono secondo Costituzione.

Sotto questo profilo, va osservato che la disposizione oggetto di

quesito è indubbiamente manifestazione di quell'indirizzo di

progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e

35 della Costituzione, che ha portato, nel tempo, ad introdurre

temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, secondo

garanzie affidate alla discrezionalità del legislatore, non solo

quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi d'attuazione

(sentenze n. 194 del 1970, n. 129 del 1976 e n. 189 del 1980).

In riferimento a tale discrezionalità, è da escludere, tuttavia,

che la disposizione che si intende sottoporre a consultazione, per

quanto espressiva di esigenze ricollegabili ai menzionati principi

costituzionali, concreti l'unico possibile paradigma attuativo dei

principi medesimi.

Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe

il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia

del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline che

attualmente vigono sia per la tutela reale che per quella

obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione

del licenziamento. Né, una volta rimosso l'art. 18 della legge n.

300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti

illegittimi, in quanto resterebbe, comunque, operante

nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta

sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio

1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio

1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, la

cui tendenziale generalità deve essere qui sottolineata.

6. - Non costituisce, d'altro canto, ostacolo alla chiarezza del

quesito l'esistenza di altre disposizioni, non investite dal quesito

stesso, quali gli artt. 5, comma 3, e 17 della legge 23 luglio 1991,

n. 223, nonché l'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che in

materia, rispettivamente, di procedure di mobilità dei lavoratori e

di licenziamento discriminatorio, rinviano, sotto il profilo

sanzionatorio, alla disciplina vigente dell'art. 18 della legge n.

300 del 1970.

Va da sé, infatti, che, per tali disposizioni, si produrranno,

eventualmente, i normali effetti caducatori o di adattamento, la cui

individuazione esula dai compiti di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, così

come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il

referendum del 7-13 dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20

maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive

modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art.

1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima,

con la suddetta ordinanza, dall'Ufficio centrale per il referendum

costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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