Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

quinto, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento

delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26

agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica della lavoratrici

madri"), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Pretore

di Torino nel procedimento civile vertente tra Bellagarda Paola e AGM

Italiana, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di impugnazione proposto da Paola

Bellagarda contro il licenziamento intimatole, entro l'anno dalla

celebrazione del suo matrimonio, dalla società AGM italiana

nell'ambito di una procedura di mobilità regolata dalla legge 23

luglio 1991, n. 223, il Pretore di Torino, con ordinanza dell'11

maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge

9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non prevede la facoltà del

datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice è

stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi di cui alle lettere

a), b) e c) del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950,

n. 860, anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalla

legge n. 223 del 1991 e secondo i criteri ivi determinati".

Ad avviso del giudice remittente, l'estensione della tutela delle

lavoratrici madri, disposta dalla legge n. 860 del 1950 alle

lavoratrici sposate da non più di un anno per il solo fatto del

matrimonio, indipendentemente dalla condizione di gravidanza, mentre

si giustifica con riguardo ai licenziamenti individuali, non è

invece plausibile in relazione ai licenziamenti collettivi adottati

nell'ambito di procedure improntate a criteri oggettivi come quelle

regolate dalla legge n. 223 del 1991, mancando qui il preminente

interesse pubblico alla tutela della vita sotteso all'art. 2 della

legge n. 1204 del 1971. Data la facoltà del datore di lavoro, in

caso di reintegrazione di lavoratori licenziati nel corso delle procedure di mobilità, di procedere al licenziamento in numero pari di

altri lavoratori senza dover esperire una nuova procedura (art. 17

della legge n. 223 del 1991), si evidenzia una violazione dell'art. 3

Cost. nella forma di un privilegio ingiustificatamente concesso alle

lavoratrici di cui si discute, in danno dei lavoratori aventi un

interesse più meritevole di tutela alla conservazione del posto di

lavoro secondo i criteri elencati nell'art. 5 della stessa legge. Considerato in diritto

1. - Dal Pretore di Torino è messa in dubbio, in riferimento

all'art. 3 Cost., la legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non

prevede la facoltà del datore di lavoro di provare che il

licenziamento della lavoratrice è stato effettuato, oltre che per

una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma

dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, anche nell'ambito

delle procedure di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n.

223, e secondo i criteri ivi determinati".

2. - La questione non è fondata.

La ratio dell'art. 1 della legge n. 7 del 1963 non si esaurisce

nell'occasio legis, cioè nella finalità di reagire con una tutela

speciale contro la prassi (allora diffusa) dei licenziamenti di

lavoratrici per causa di matrimonio. A questa finalità si limitava

l'originario disegno di legge, il quale innovava soltanto sul piano

processuale dell'onere della prova, ammettendo una presunzione (iuris

tantum) della "causa di matrimonio" come determinante del recesso

intimato nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle

pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione, con conseguente

nullità del licenziamento per illiceità del motivo (secondo i

principi generali: artt. 1324 e 1345 cod. civ.) qualora il datore di

lavoro non fornisse la prova di un diverso "giusto motivo". Il testo

approvato, invece, avendo ridotto tassativamente la facoltà di prova

contraria ai tre casi indicati nell'art. 3, secondo comma, della

legge n. 860 del 1950 sulla tutela delle lavoratrici madri (ora art.

2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204), ha

sopravanzato la detta finalità assumendo non semplicemente il valore

di provvedimento repressivo di un'ipotesi di licenziamento

(individuale) illecito particolarmente grave per l'offesa arrecata a

un diritto fondamentale della lavoratrice, ma anche il valore

positivo di provvedimento promozionale del matrimonio e della

famiglia legittima, fondato quindi non solo sugli artt. 2, 4, 35, 37

e 41, secondo comma, Cost., ma anche sugli artt. 29 e 31 della

Costituzione.

Sotto la veste impropria di una presunzione di illiceità del

motivo non superabile se non nei tre casi richiamati nell'ultimo

comma dell'art. 1, la legge innova sostanzialmente garantendo alla

lavoratrice, nel periodo indicato, la stabilità del posto di lavoro

correlata alla sospensione del potere di recesso in capo al datore.

Sotto questo profilo, la condizione della lavoratrice sposata da non

più di un anno è analoga a quella della lavoratrice nel periodo di

comporto per maternità (cfr. sent. n. 61 del 1991). Ne consegue che,

nel tratto di tempo definito dall'art. 1, terzo comma, della legge n.

7 del 1963, la lavoratrice non solo non può essere colpita da un

licenziamento individuale motivato da una causa diversa da quelle

elencate nell'ultimo comma dell'art. 1, ma non può nemmeno essere

assoggettata alle procedure di "messa in mobilità" o di

licenziamento collettivo per riduzione del personale regolate dalla

legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. - In quest'ultima ipotesi la scelta del legislatore del 1963 di

coordinare la legge n. 7, oltre che con la politica di tutela dei

lavoratori contro i licenziamenti, anche con la politica di favore

per il matrimonio e di agevolazione della formazione della famiglia

legittima, non può essere commisurata ai criteri di selezione dei

lavoratori da licenziare, specificati nell'art. 5 della legge n. 223

del 1991, e censurata, in riferimento al principio costituzionale di

eguaglianza, perché al posto della lavoratrice protetta dall'art. 1

della legge potrà essere licenziata una lavoratrice sposata da più

di un anno o un lavoratore con maggiore anzianità aziendale e/o con

carichi di famiglia più pesanti. Confronti di questo tipo possono

essere fatti soltanto tra due lavoratori entrambi soggetti al potere

di licenziamento dell'imprenditore, mentre la lavoratrice in

questione a tale potere è sottratta fino a quando non compirà un

anno di matrimonio. Nel dettare i criteri di scelta dei lavoratori da

collocare in mobilità o da licenziare per riduzione del personale ai

sensi dell'art. 24, l'art. 5 della legge n. 223 si riferisce ai

lavoratori per i quali non sussista, in forza di altre leggi, un

divieto di licenziamento. Per quelli tutelati da cause attributive

del diritto alla conservazione del posto non si può dire

propriamente - come si legge nell'ordinanza di rimessione - che altri

lavoratori, eventualmente dotati, ai sensi del citato art. 5, di

maggiori titoli a rimanere in azienda, verranno a trovarsi licenziati

in loro vece.

4. - L'incidenza sulla sfera soggettiva dei lavoratori esposti

alle procedure di collocamento in mobilità o di licenziamento per

riduzione del personale non mette in contrasto l'art. 1 della legge

n. 7 del 1963 con l'art. 3 Cost. neppure sotto il profilo del

principio di razionalità. Il criterio di ragionevolezza, quando è

disgiunto dal riferimento a un tertium comparationis, può trovare

ingresso solo se l'irrazionalità o iniquità delle conseguenze della

norma sia manifesta e irrefutabile (cfr., da ultimo, sent. n. 81 del

1992). Da un giudizio di manifesta eccessività di tutela del diritto

al matrimonio e alla creazione di una famiglia la norma denunciata è

tenuta al riparo - come già osservava conclusivamente la sentenza n.

27 del 1969 - per un verso, dalla considerazione che ad essa è

sotteso non soltanto un interesse individuale (nella forma di un

diritto fondamentale), ma altresì l'interesse pubblico, tutelato

dall'art. 31 Cost., che sia favorita la formazione della famiglia

legittima fondata sul matrimonio, per altro verso, dalla

considerazione del limite ben definito di durata entro cui è

contenuto il divieto di licenziamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, quinto comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto

di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e

modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed

economica delle lavoratrici madri"), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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