Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1987

Altra decisione · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

della Valle d'Aosta approvata il 26 febbraio 1981 e riapprovata il 29

aprile 1981 dal Consiglio regionale, recante "Apposizione del vincolo

di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero", promosso

con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il

21 maggio 1981, depositato in cancelleria il 28 successivo ed

iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione della regione Valle d'Aosta;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 21 maggio 1981 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42,

secondo comma, della Costituzione, della legge regionale della Valle

d'Aosta riapprovata dal Consiglio regionale il 29 aprile 1981,

recante "Apposizione

del vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso

alberghiero", nella parte in cui vincola alla loro attuale

destinazione, sino al 31 dicembre 1982, gli immobili che, alla data

di entrata in vigore della legge stessa, siano adibiti ad uso di

albergo, pensione o locanda.

Secondo quanto si assume in ricorso, pur tenendosi conto della

competenza legislativa primaria della regione Valle d'Aosta in

materia di turismo ed industria alberghiera, la legge impugnata

supererebbe tuttavia "l'ambito della potestà legislativa regionale,

sia perché appaiono evidenti le esigenze di carattere unitario

connesse alla disciplina del vincolo alberghiero, sia per l'attinenza

della normativa a profili di diritto privato, preclusi per

definizione alla competenza regionale". L'apposizione del vincolo

costituirebbe insomma oggetto di una riserva di legge dello Stato in

relazione agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost.;

legge non più esistente al momento dell'approvazione della legge

regionale impugnata, ma essenziale perché le regioni possano dettare

norme ulteriori volte a meglio adeguare la normativa alle particolari

situazioni locali.

La regione Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la

reiezione del ricorso, negando che la legge impugnata ecceda i limiti

della propria competenza legislativa ed affermando, in particolare,

che è sicuramente consentito alla Regione di incidere su posizioni

soggettive dei privati nel perseguimento di finalità pubbliche

strettamente rientranti nell'ambito di una materia di competenza

regionale (come, nella specie, l'"industria alberghiera" ed il

"turismo", ex art. 2, lettera q), dello Statuto speciale). Considerato in diritto La sopravvenuta legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n.

217, all'art. 8, primo comma, demanda alle regioni di sottoporre, con

specifiche leggi, "a vincolo di destinazione le strutture ricettive",

senza alcuna indicazione relativa alla durata del vincolo stesso. A

tale sopravvenuta normativa di principio dovrà, d'ora in avanti,

aversi dunque riguardo in ordine all'estensione del vincolo

alberghiero, sul quale la Corte ha tra l'altro già avuto occasione

di pronunciarsi con S. n. 4 del 1981 dichiarando l'illegittimità

costituzionale dell'art. 5, d.l. n. 460 del 1967, convertito nella l.

n. 628 del 1970, sul rilievo che l'incidenza del vincolo alberghiero

sui soli immobili adibiti a tale uso prima del 1945 integrasse una

disparità di trattamento tra proprietari non più sorretta, a causa

del notevole sviluppo del settore alberghiero, da alcuna razionale

giustificazione.

Inoltre, essendo il suo termine di efficacia già scaduto, la

legge impugnata non può più trovare applicazione, onde va

dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento

agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso

notificato il 21 maggio 1981, avverso la legge della regione Valle

d'Aosta, riapprovata il 29 aprile 1981, recante "Apposizione di

vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero",

nella parte in cui vincola alla destinazione alberghiera sino al 31

dicembre 1982 gli immobili attualmente adibiti ad uso di albergo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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