Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 67r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del R.d.l.

3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni agli impiegati degli enti locali) promosso con l'ordinanza

emessa il 16 marzo 1977 dalla Corte dei Conti sui ricorsi riuniti

proposti da Mej Gian Carlo iscritta al n. 195 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172

dell'anno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 16 marzo 1977 (pervenuta il 13 marzo 1978),

la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, ha sollevato, in,

relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 67 R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680

(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati

degli enti locali), nella parte in cui tale norma "non prevede

l'ammissione a riscatto del periodo di servizio prestato quale

assistente volontario alle dipendenze delle Università o degli

Istituti di istruzione superiore".

La questione in esame avanti al giudice a quo verte sulla

riscattabilità del servizio prestato dall'avvocato Gian Carlo Mej

quale assistente volontario presso la facoltà di giurisprudenza

dell'Università di Roma dal 1 novembre 1947 al 31 ottobre 1955;

l'interessato, nominato il 1 settembre 1956 vice segretario

amministrativo del Comune di Roma, aveva impugnato avanti alla Corte

dei conti il diniego avverso la sua istanza diretta ad ottenere il

riscatto del periodo di volontariato, Così come previsto "per coloro

che transitano nei ruoli statali ed altresl' dalle norme poste dal

legislatore in materia di ricongiunzione". A fondamento, il Mej aveva

dedotto la natura pubblicistica del rapporto di volontariato che, "pur

configurandosi quale rapporto atipico causa la mancanza di

retribuzione, è tuttavia condizionato all'emissione di atti formali

per la sua nascita e per il suo annuale rinnovo".

L'ordinanza di rinvio, premessa l'inapplicabilità della normativa

invocata che prevede il riscatto del servizio solo "a favore dei

dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza

a carico del bilancio dello Stato e cioè per dei soggetti in posizione

giuridica diversa da quella de ricorrente", ha rilevato, d'ufficio, la

non manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 67 R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, con

riferimento agli artt. 3 e 3 Cost., per "un difetto di proporzione

giuridica" tra la cennata disposizione e le altre norme della

legislazione degli Istituti di previdenza che consentono il riscatto di

periodi non corrispondenti ad una attività effettiva resa all'Ente

(es. i periodi di studio universitario): con la conseguenza, ravvisata

"aberrante", della riscattabilità, per chi sia iscritto alla

C.P.D.E.L. del periodo in cui ha seguito le lezioni universitarie e non

del periodo in cui, in ipotesi, abbia aiutato il professore, quale

assistente volontario, nella ricerca scientifica e nella stessa

attività didattica con particolare riguardo alle esercitazioni (artt.

1 e 5 l. 18 marzo 1958 n. 349).

Altra disparità di trattamento sarebbe ravvisabile, secondo il

giudice a quo, con riferimento all'ordinamento dei sanitari (artt. 25

l. 11 giugno 1954 n. 409 e 2 lett. a l. 4 febbraio 1958 n. 87) che

"prevede - sia pure con la limitazione a due anni - il riscatto dei

servizi effettivamente prestati in qualità di sanitario assistente

volontario presso ospedali di Comuni, Province, di istituzioni

pubbliche di assistenza beneficenza presso altri enti di diritto

pubblico".

Viene rilevata, ancora, la "incontroversa collocazione del rapporto

(tra assistente volontario ed Università) nell'ambito pubblicistico -

cui non osta la gratuità della prestazione - e ciò poiché la nascita

e la proroga del rapporto stesso avvengono sulla base di atti formali

del Rettore ed essendo l'attività didattica e di ricerca rivolta alla

"collettività tutta"; "un'illogica e irrazionale differenza di

trattamento in rapporto alla stessa attività lavorativa" deriverebbe

quindi, in definitiva, sul piano normativo, dal fatto che il beneficio

del riscatto è previsto per i dipendenti statali dall'art. 14 lett. c)

del T.U. n. 1092/1973.

Cosicché la denunciata disparità non troverebbe sufficiente

giustificazione "né in relazione al pluralismo degli ordinamenti

pensionistici, né, a monte, in rapporto alle diversità di scelta

della definitiva sistemazione del soggetto, confluita nell'uno e

nell'altro caso nell'area lavorativa pubblicistica". Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti, con riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, ha per oggetto l'art. 67 del

R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 concernente, per gli impiegati degli enti

locali, l'ammissione a riscatto di servizi progressi, in quanto non è

ivi previsto il riscatto dell'attività prestata quale assistente

volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.

Sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza la

norma creerebbe, secondo il giudice a quo, "un'evidente lesione nella

sfera giuridico-patrimoniale ed una illogica e irrazionale differenza

di trattamento", in rapporto a quanto previsto, invece, per i

dipendenti statali, i quali godono del riferito beneficio per effetto,

oggi, dell'art. 14 lett. c) del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

La diversa disciplina non troverebbe valida giustificazione "né in

relazione al pluralismo degli ordinamenti pensionistici né, a monte,

in rapporto alle diversità di scelta della definitiva sistemazione del

soggetto, confluito nell'uno e nell'altro caso nell'area lavorativa

pubblicistica".

2. - La questione è fondata.

Le situazioni poste a confronto rivestono espliciti caratteri di

omogeneità che giustificano un identico trattamento normativo, per i

fini della previsione dell'assistentato volontario tra i periodi di

servizio riscattabili agli effetti della pensione.

Non appare sorretta, infatti, da razionale fondamento la diversità

di trattamento emergente dalle due norme messe a raffronto (art. 67

R.d.l. 3. marzo 1938 n. 680 e art. 14 lett. c) d.P.R. 29 dicembre 1973

n. 1092), a tenore delle quali chi abbia prestato servizio in qualità

di assistente volontario e siasi, poi, immesso nei ruoli del personale

dipendente dagli enti locali non ha la possibilità di riscattare il

detto periodo, facoltà spettante, per converso, a chi sia transitato

nei ruoli del personale statale.

È bastevole, invero, a suffragare la avvertita, discriminante

irrazionalità - con la connessa esigenza di una equiparazione dei

detti trattamenti normativi nell'ambito della presente fattispecie -

considerare la comune matrice nell'attività lavorativa delle due

categorie poste a confronto, esercitata e svolta in aree indubbiamente

contigue della pubblica amministrazione, quanto ad essenza e finalità,

tali da esigere, nelle carriere direttive, personale parimenti idoneo

per preparazione e cultura, da porre - pertanto - su di una congenere

piattaforma di status (sentenza n. 128 del 1981).

Né ciò contrasta con la più volte riconosciuta discrezionalità

spettante al legislatore nel dettare discipline diverse, relativamente

ai due ordinamenti pensionistici posti a confronto, i quali

innegabilmente presentano differenze, attinenti, peraltro, ad aspetti

meramente particolari (determinazione dei periodi di tempo ammessi a

riscatto, misura della relativa contribuzione), rientranti, cioè,

nella strutturazione propria, interna alla agibilità del singolo

ordinamento (sentenze n. 73 del 1979; n. 218 del 1984).

In definitiva, la rilevata discriminazione appare essere frutto di

un mancato adeguamento della disposizione denunciata, risalente al 1938

e non più sorretta, a fronte della evoluzione in materia qui sopra

puntualizzata, da fondamento razionale alcuno ex art. 3 Cost. (il che

assorbe ogni ulteriore verifica sul piano costituzionale).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 R.d.l. 3

marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni agli impiegati degli enti locali) nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di

assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione

superiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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