Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della

legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli

ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro), nonché dell'art. 8 della

legge 5 febbraio 1968, n. 85 (contenente miglioramenti ai trattamenti

di quiescenza dei detti Istituti di previdenza), promosso con ordinanza

emessa il 23 giugno 1970 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni

civili - sul ricorso di Donati Tullio, iscritta al n. 34 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 74 del 24 marzo 1971.

Visto l'atto di costituzione di Donati Tullio;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Benedetto Bussi, per il Donati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto n. 5342 del 20 marzo 1969 la Cassa per le pensioni ai

sanitari, facente parte degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro, attribuiva a Tullio Donati, orfano maggiorenne

del medico condotto Giuseppe Donati, pensionato e deceduto il 9

dicembre 1947, la pensione di riversibilità con decorrenza degli

assegni dal 17 marzo 1968.

Avverso detto decreto ricorreva il Donati davanti alla Corte dei

conti. Sosteneva tra l'altro che l'art. 8 della legge 5 febbraio 1968,

n. 85, che estende agli orfani maggiorenni la norma già dettata per le

orfane nubili o vedove (art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965),

contiene un rinvio sostanziale a questa norma e che quindi al

trattamento pensionistico riconosciuto in base all'art. 8 deve essere

data la stessa decorrenza del trattamento accordato in base all'art. 27

della legge n. 965 del 1965, realizzandosi per tal modo una parità di

trattamento tra orfane ed orfani; e chiedeva che la decorrenza della

pensione fosse fissata al 31 agosto 1965, data di entrata in vigore

della legge n. 965 del 1965.

Di contrario avviso si dichiarava il Ministero del tesoro -

Direzione generale degli istituti di previdenza - che a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato riteneva che il riferimento all'art. 27

della legge n. 965 doveva valere soltanto ai fini dell'accertamento

dell'esistenza della invalidità e della nullatenenza alla data del 31

agosto 1965 e che all'art. 8 non poteva essere riconosciuta efficacia

retroattiva.

Dello stesso parere era il pubblico ministero, il quale però

osservava che relativamente alle norme in esame si profilava una

questione di legittimità costituzionale, perché, per quanto concerne

la decorrenza della pensione, si avrebbe un differente trattamento tra

gli orfani a seconda del sesso, e ciò sarebbe in contrasto con l'art.

3 della Costituzione.

La Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, con ordinanza del

23 giugno 1970, rilevava che l'art. 27 della legge n. 965 del 1965 si

riferiva unicamente alle orfane e che l'art. 8 della legge n. 85 del

1968 aveva carattere innovativo e, mancando una espressa o implicita

statuizione di efficacia retroattiva, era efficace solo dal 17 marzo

1968 (e cioè dalla data di entrata in vigore della legge stessa).

E riteneva che fossero in contrasto con l'art. 3, sia l'art. 27

della legge n. 965 del 1965, "nella parte in cui non prevede tra i

soggetti di diritto a pensione gli orfani maggiorenni", sia l'art. 8

della legge n. 85 del 1968, "nella parte in cui non riconosce agli

orfani maggiorenni il diritto a pensione con efficacia retroattiva

dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 965".

La questione, ad avviso della Corte, sarebbe rilevante perché per

il ricorrente al 31 agosto 1965 sussistevano tutti i requisiti

prescritti, e non sarebbe manifestamente infondata perché la

diversità di trattamento (data dalla mancata previsione - nell'art.

27 - degli orfani tra i soggetti di diritto a pensione e dalla mancata

retroattività dell'art. 8) integrerebbe una discriminazione dei

soggetti unicamente in base al sesso non sorretta da valide

giustificazioni o spiegazioni.

L'ordinanza veniva comunicata, notificata e pubblicata.

Davanti a questa Corte si costituiva, a mezzo dell'avv. Benedetto

Bussi, Tullio Donati il quale, con le deduzioni e con la memoria,

insistendo sulla disparità di trattamento derivante dalla applicazione

della norma contenuta nell'art. 8 della legge n. 85 del 1968 e relativa

al periodo intercorrente tra il 31 agosto 1965 ed il 17 marzo 1968,

chiedeva che, in parte qua, sia l'art. 27 che l'art. 8 fossero

dichiarati costituzionalmente illegittimi. Non spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

All'udienza del 26 gennaio 1972, l'avv. Bussi, per il Donati,

insisteva nelle precedenti ragioni e richieste. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei conti, con l'ordinanza di rimessione, denuncia

per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 27 della legge 26

luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli

ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro) nella parte in cui non

comprende gli orfani di sesso maschile maggiorenni tra gli aventi

diritto a pensione da parte delle dette Casse, nella particolare

ipotesi che lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la

nullatenenza, ancorché non sussistenti alla data di morte

dell'iscritto o del pensionato, fossero esistiti all'atto dell'entrata

in vigore della legge stessa; nonché l'art. 8 della legge 5 febbraio

1968, n. 85 (contenente miglioramenti ai trattamenti di quiescenza dei

detti Istituti di previdenza), nella parte in cui non riconosce ai

detti orfani maggiorenni il diritto a pensione a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge n. 965 del 1965.

2. - L'art. 30, commi secondo e terzo, della legge 6 luglio 1939,

n. 1035 (di approvazione del regolamento della Cassa di previdenza per

le pensioni ai sanitari), ha riconosciuto il diritto alla pensione (in

mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto) agli orfani

minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, ed ha

parificato agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove

maggiorenni purché fosse provato che alla data della morte del

sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a

qualsiasi lavoro e fossero rimasti nullatenenti.

Con l'art. 27 della citata legge n. 965 del 1965, per le orfane

nubili o vedove si è disposto che le stesse avessero diritto alla

pensione di riversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro

proficuo e la nullatenenza non fossero sussistiti alla data di morte

dell'iscritto o del pensionato, ma di queste condizioni si fosse

accertata la sussistenza all'atto dell'entrata in vigore della legge.

Con l'art. 8 della citata legge n. 85 del 1968, infine, la norma

ora indicata è stata estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai

collaterali.

Tali essendo lo sviluppo e lo stato della legislazione sul punto in

contestazione, è intervenuta la denuncia de qua, rivolta - come si è

detto - nei confronti dell'art. 27 della legge n. 965 del 1965, nonché

dell'art. 8 della legge n. 85 del 1968.

3. - La norma dell'art. 27 concede il beneficio sopra specificato

alle orfane e implicitamente lo nega nei confronti degli orfani

maggiorenni.

Si è con ciò in presenza di un trattamento che non è unico per

tutti i cittadini che si trovano nelle stesse condizioni, ma è

differenziato a seconda del sesso dei destinatari.

Infatti, non possono non dirsi identiche la situazione delle orfane

e quella degli orfani del dipendente, iscritto o pensionato, deceduto

anteriormente al 31 agosto 1965 (data di entrata in vigore della legge

n. 965 del 1965), qualora, tanto le une che gli altri, fossero a quella

data in stato di invalidità al lavoro proficuo e nullatenenti. E

codeste situazioni sono meritevoli di eguale valutazione e tutela da

parte del legislatore, non potendosi ammettere che ai fini del diritto

a pensione possa importare il fatto che i figli maschi del dipendente

deceduto siano maggiorenni: una volta che per essi siano accertati lo

stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza, non ha

infatti alcun peso l'essere maggiorenni o minorenni.

Ora l'esigenza di una eguale disciplina per situazioni che siano

eguali, consacrata nell'art. 3 della Costituzione, non trova riscontro

nel disposto dell'art. 27, per cui, di fronte alla rilevata disparità

di trattamento basata sulla diversità di sesso e nell'assenza di

adeguate ragioni a sostegno della norma, questa deve essere dichiarata

costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude gli orfani

maggiorenni dal trattamento disposto in favore delle orfane.

4. - A seguito di ciò rimane assorbito l'esame della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 85 del 1968, che

dal giudice a quo è stata sollevata unitamente a quella già

considerata.

Con la doppia denuncia, infatti, si è voluto praticamente

prospettare l'illegittimità costituzionale della (unica) norma secondo

cui gli orfani di sesso maschile maggiorenni, pur trovandosi nelle

condizioni volute dall'art. 27, non hanno diritto a pensione a

decorrere dal 31 agosto 1965.

Intervenuta quindi la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 27 in parte qua, nel senso prospettato con la

doppia denuncia, non residua nell'art. 8 alcun punto o profilo, che sul

piano temporale o dal punto di vista del contenuto meriti autonoma

considerazione e valutazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge

26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli

ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude

gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle

orfane.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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