Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, nn.

1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di

indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per

requisizioni disposte dalle Forze armate alleate), nonché della

allegata tabella dei coefficienti, promosso con ordinanza emessa il 5

novembre 1968 dalla Corte suprema di cassazione - sezione terza civile

- nel procedimento civile vertente tra Lener Michele ed il Ministero

del tesoro, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.

Visti gli atti di costituzione di Lener Michele e del Ministero del

tesoro e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore

Giuseppe VERZÌ;

uditi l'avv. Franco Lener, per Lener Michele, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri e per il Ministero del tesoro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 17 luglio 1945, in un incidente causato dall'errata manovra di

sorpasso effettuata da un soldato statunitense alla guida di un camion

militare delle Forze armate americane, l'avv. Michele Lener riportava

gravi lesioni personali e danni alla sua auto.

Per le une e per gli altri, in applicazione della legge 9 gennaio

1951, n. 10, l'Intendente di finanza liquidava l'indennità di lire

90.113,70, aumentata successivamente dal Ministero del tesoro a lire

252.572. Sull'assunto della inadeguatezza di tale liquidazione, il

Lener conveniva davanti il tribunale di Roma il Ministero del tesoro e

quello della difesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni

in base alla legge comune; ed avendo il Ministero del tesoro eccepito

la inapplicabilità di tale legge e l'aderenza della effettuata

liquidazione ai criteri stabiliti dagli artt. 1 e 2 della legge 9

gennaio 1951, n. 10, di queste disposizioni il Lener deduceva la

illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione.

Sia il tribunale che la Corte d'appello rigettavano tutte le

istanze del Lener, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto

manifestamente infondata, né irrilevante per la definizione del

giudizio principale, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n.

10, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. E, con

ordinanza del 5 novembre 1968, ha ordinato la sospensione del

procedimento e la rimessione degli atti a questa Corte per la

decisione.

Nel presente giudizio si sono costituiti l'avv. Lener e il

Ministero del tesoro ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'avv. Lener, oltre a denunziare - con le stesse argomentazioni

addotte dalla ordinanza di rimessione - il contrasto delle norme sopra

indicate con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, ribadisce la tesi,

già disattesa dalla Cassazione, della violazione anche dell'art. 10

della Costituzione, per mancato rispetto dell'art. 76 del Trattato di

pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, reso esecutivo dal

D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430.

Per l'Avvocatura dello Stato la questione deve ritenersi non

fondata. Innanzi tutto perché con le norme denunziate lo Stato

italiano, sostituendosi, quale obbligato al risarcimento del danno,

agli Stati Uniti di America, ha posto il cittadino in condizioni di

realizzare, sia pure in misura non integrale, un risarcimento che,

senza tale sostituzione, sarebbe rimasto certamente insoddisfatto. E

poi perché obiettivamente diverse - sì da giustificare il trattamento

differenziato - sarebbero le situazioni conseguite, rispettivamente, a

seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze armate alleate,

ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze armate italiane. Considerato in diritto :

1. - L'art. 1 e l'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n.

10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di

combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate)

vengono denunziati dalla ordinanza della Corte di cassazione per

violazione dell'art. 2 della Costituzione - che garantisce i diritti

inviolabili dell'uomo - in quanto, attribuendo indennità determinate

entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto alla

integrità personale nel suo particolare, ma intrinseco aspetto della

pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e, per

violazione, altresì, del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3

della Costituzione, attesa la ripetuta esiguità della indennità nei

confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo

abbia sofferto in conseguenza di azioni non di combattimento delle

Forze armate italiane.

Alla denunzia di incostituzionalità la Corte di cassazione

perviene dopo aver premesso che per l'art. 46 dell'allegato alla quarta

Convenzione 18 ottobre 1917 dell'Aja, relativa alle leggi ed ai costumi

della guerra terrestre (e ratificata dagli Stati Uniti d'America), la

vita degli individui deve essere rispettata al pari dell'onore, dei

diritti della famiglia, della proprietà privata, delle convinzioni

religiose e dell'esercizio dei culti. Di conseguenza, sarebbe da

escludere che l'art. 76 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze

alleate, reso esecutivo dal D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, e la

predetta legge n. 10 del 1951, anziché restringere l'ambito di tutela

del diritto alla integrità personale, lo abbiano - come ritenuto dalla

Avvocatura dello Stato - in sostanza ampliato ponendo di fronte al

cittadino danneggiato un soggetto, cioè lo Stato italiano, che in base

ai principi non avrebbe mai potuto essere chiamato a rispondere dei

danni prodotti da soggetti estranei alla sua organizzazione ed agenti

per finalità del tutto distinte.

2. - La difesa del Lener sostiene inoltre che le norme impugnate

sono in contrasto con l'art. 76 del Trattato di pace, atteso che questo

prescrive "una equitable compensation", locuzione, che nel diritto

anglosassone (ed il testo del trattato che fa fede è quello inglese,

francese e russo) è sinonimo di giusto risarcimento del danno. Lo

Stato italiano, obbligato pertanto a tale risarcimento, concedendo

invece la menzionata indennità, non si sarebbe conformato alla norma

di diritto internazionale generalmente riconosciuta "pacta sunt

servanda" la quale comporta il dovere per gli organi legislativi di

tenere nel debito conto, nell'esercizio delle loro competenze, gli

impegni derivanti dai trattati internazionali. Al che conseguirebbe la

violazione dell'art. 10 della Costituzione, per cui l'ordinamento

giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale

generalmente riconosciute.

3. - È da rilevare che l'ordinanza di rimessione non ha denunciato

le norme della legge n. 10 del 1951 anche in riferimento all'art. 10

della Costituzione; anzi ne ha espressamente esclusa la violazione,

adducendo che i trattati internazionali non sono fonti di diritto

costituzionale, a parte l'ipotesi, non interessante nella specie, delle

norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

L'ordinanza pone in evidenza altresì che l'art. 76 del Trattato e

la legge del 1951 costituiscono una serie di norme pariordinate, sotto

il profilo delle gerarchie delle fonti; e quindi il confronto fra di

esse sarebbe del tutto improduttivo ai fini della legittimità

costituzionale, poiché la legge successiva nel tempo abrogherebbe

tacitamente quella anteriore. Siffatta esauriente motivazione non puo

non indurre la Corte a richiamarsi alla sua giurisprudenza secondo la

quale l'oggetto del giudizio di costituzionalità è determinato dal

giudice a quo competente ad esaminare quelle circostanze che possono

influire sul giudizio principale. Non è pertanto consentito in questa

sede l'esame di questioni di legittimità ritenute manifestamente

infondate dal primo giudice e qui riproposte direttamente dalle parti.

4. - In riferimento all'art. 2 della Costituzione la questione non

è fondata. Va osservato in primo luogo che è del tutto irrilevante

accertare se il diritto soggettivo al compenso tragga origine o meno

dall'art. 76 del Trattato di pace, sia perché l'esistenza di tale

diritto non è contestata, sia perché per le ragioni anzidette, in

questa sede non può discutersi della prospettata violazione dell'art.

10 della Costituzione. Vertendo la questione non sull'an debeatur ma

esclusivamente sulla misura dell'indennizzo fissata dalla legge del

1951, è evidente che questa Corte viene sollecitata a pronunciarsi

soltanto sull'esattezza o meno della tesi secondo la quale con detta

legge sia stato praticamente svuotato il contenuto del diritto

soggettivo al risarcimento.

La Cassazione rileva che, per effetto della rinuncia operata dallo

Stato italiano ai "claims" verso gli Stati Uniti e l'accollo dei

relativi obblighi, il cittadino non può far valere le proprie ragioni

nei confronti degli Stati Uniti. Ritenuto poi che la indennità

prevista dalla legge n. 10 del 1951 sia molto esigua ed a volte

irrisoria anche perché insensibile ai mutamenti intervenuti nel valore

della moneta nel tempo intercorso fra il verificarsi del danno e la

liquidazione, l'ordinanza conclude che, con la ripetuta legge si

sarebbe svuotato di contenuto il diritto soggettivo al risarcimento con

la conseguenza che sarebbe venuta a mancare la tutela del diritto

inviolabile all'integrità fisica della persona prescritta dalla

Costituzione.

In proposito va innanzi tutto osservato che, in questa sede, non

può discutersi, non avendo rilevanza costituzionale, della misura

maggiore o minore della predetta indennità. E ciò anche se nella

determinazione di essa il legislatore ha ritenuto necessario apportare

una decurtazione, considerando che i danni sono comunque collegati a

fatti bellici.

In questa sede, va soltanto accertato, ed in ciò si esaurisce la

questione di legittimità costituzionale, se la disciplina della

liquidazione dei danni, nel suo complesso, valga ad assicurare un equo

indennizzo e ad evitare che la pubblica Amministrazione questo

minimizzi fino a porlo nel nulla.

All'uopo è sufficiente porre in evidenza che l'art. 1 della legge

n. 10 del 1951 concede una indennità per i danni immediati e diretti

causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze

armate alleate, e l'art. 2 dispone che tale indennità viene liquidata,

quando trattasi di danno alle persone, con i criteri stabiliti per gli

infortuni sul lavoro dal r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, e successive

modificazioni in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola

capitalizzando in base al salario massimo di cui all'art. 4 del d.l. 25

gennaio 1947, n. 14, la rendita spettante in casi di inabilità

all'infortunato, o in caso di morte ai superstiti, e moltiplicando il

capitale così ottenuto per un coefficiente determinato

discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello

massimo stabiliti nella tabella allegata alla legge, in rapporto alla

categoria professionale alla quale apparteneva la persona infortunata.

Orbene, siffatta disciplina che si richiama ai criteri stabiliti

dalla legge sugli infortuni sul lavoro, nonché la possibilità di

ottenere il trattamento pensionistico di guerra e di esperire ricorsi

gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, valgono ad

escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che

possa essere praticamento svuotato di ogni contenuto dalla pubblica

Amministrazione.

5. - La questione non è fondata neppure in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

È innegabile la diversità di situazione a seconda che i danni

siano stati cagionati dalle Forze armate alleate, ovvero da cittadini,

appartenenti o non, alle Forze armate italiane.

Sia perché i danni sono stati prodotti da militari di eserciti

stranieri, che occupavano il territorio italiano per motivi bellici,

sia perché lo Stato italiano si è assunto l'obbligo di indennizzare i

cittadini che li hanno subiti, in conseguenza dell'esito della guerra,

il compenso al quale lo Stato è tenuto altro non può essere che uno

degli aspetti del più generale fenomeno del risarcimento per danni di

guerra. E siffatto risarcimento, essendo stato, come è noto, ingente

ed incalcolabile il depauperamento del patrimonio italiano pubblico e

privato, conseguito all'ultimo conflitto, non poteva non soggiacere

all'esigenza di attribuire ai danneggiati - anziché un totale ristoro

- una indennità compatibile con i sacrifici sopportabili dalla intera

nazione.

Il trattamento differenziato appare pertanto giustificato

razionalmente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10

(norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di

combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate)

nonché della allegata tabella dei coefficienti, questione sollevata in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione con ordinanza della

Corte di cassazione del 5 novembre 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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