Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1959 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 15

febbraio 1958, n. 74: "Regolamentazione dei canoni livellari veneti",

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 ottobre 1958 dal Pretore di Montagnana

nel procedimento civile vertente tra Centin Norma, Brianza Luigia e

Dalla Francesca Mario, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze del

1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del

29 novembre 1958;

2) ordinanza emessa l'11 novembre 1958 dal Pretore di Este nel

procedimento civile vertente tra Trentinaglia de Daverio Italo e

Fornasiero Antonio, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze del 1958 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 27

dicembre 1958;

3) ordinanza emessa il 9 dicembre 1958 dal Pretore di Padova nel

procedimento civile vertente tra Faccin Maria e Bonato Alessandro,

iscritta al n. 52 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino per Centin Norma, Brianza Luigia e

Trentinaglia de Daverio Italo, gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Luigi

De Villa per Faccin Maria e il vice avvocato generale dello Stato

Cesare Arias per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio civile pendente davanti al Pretore di Montagnana tra

Centin Norma e Brianza Luigina contro Dalla Francesca Mario, ed avente

per oggetto il pagamento di un canone livellare per il godimento di un

terreno sito in territorio d'Este, veniva sollevata la questione di

legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74:

"Regolamentazione dei canoni livellari veneti", perché in contrasto

con gli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.

La citata legge stabilisce, nell'articolo 1, che, a decorrere

dall'annata agraria 1957-58, i canoni dei livelli costituiti nelle

provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e

Vicenza, prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, non

possono essere superiori al triplo del reddito dominicale del fondo sul

quale gravano, e detta, nei successivi articoli, norme per

l'affrancazione del canone e per la divisione del prezzo d'affranco.

Il Pretore, ritenuta la rilevanza della sollevata questione e la

sua non manifesta infondatezza, con ordinanza del 31 ottobre 1958,

Sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale

per la decisione relativa.

L'ordinanza pretorile si richiama alle deduzioni delle attrici,

secondo le quali la legge del 1958, n. 74, si applica ai soli canoni

livellari del Veneto e del Friuli, mentre questi non presentano alcuna

caratteristica speciale, tale da giustificare un trattamento

differenziato per una parte soltanto di quegli istituti che oggi sono

assunti sotto la disciplina dell'enfiteusi. Il che potrebbe configurare

una violazione del principio di eguaglianza.

Quanto poi alla lamentata violazione dell'art. 42, terzo comma,

della Costituzione, si osserva che la citata legge potrebbe configurare

una forma di espropriazione della proprietà fondiaria verso un

indennizzo parziale e senza che ricorrano quei motivi di interesse

generale, che soli possono giustificare l'esproprio.

L'ordinanza, iscritta al n. 39 del registro delle ordinanze del

1958, veniva notificata alle parti in causa ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri con atto del 7 novembre 1958, comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento con atto del 6 dello stesso mese

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del successivo

giorno 29.

L'identica questione veniva sollevata nel giudizio vertente tra

Trentinaglia de Daverio Italo e Fornaserio Antonio, pendente davanti al

Pretore d'Este ed avente, anch'esso, per Oggetto il pagamento di un

canone livellare per il godimento di un terreno in territorio d'Este.

Anche in quel giudizio, il Pretore, ritenuta la rilevanza della

sollevata questione e la sua non manifesta infondatezza, con ordinanza

dell'il novembre 1958, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale,

osservando, tra l'altro, che la disciplina particolare dettata dalla

legge del 1958 per i livelli del Veneto e del Friuli, senza tener conto

che in molte regioni d'Italia esistono situazioni del tutto identiche,

potrebbe configurare una violazione del principio sancito nell'art. 3

della Costituzione, tanto più che i relatori "della ricordata legge

pare non siano riusciti a dimostrare perché solo i livelli

veneto-friulani debbano essere trattati in tale modo". Né a quel

Giudice appariva manifestamente infondata l'incostituzionalità della

legge sotto il profilo della violazione dell'art. 42, terzo comma,

della Costituzione, in quanto Si consentirebbe l'espropriazione della

proprietà fondiaria verso un indennizzo parziale e senza che si

riscontrino quei motivi di interesse sociale che, soli, possono

giustificare l'esproprio.

L'ordinanza del Pretore d'Este, iscritta al n. 40 del registro

ordinanze dell'anno 1958 della Corte costituzionale, veniva notificata

alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 15

novembre 1958, comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative il

13 stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 del

mese successivo.

Infine, la medesima questione di legittimità costituzionale della

legge 15 febbraio 1958, n. 74, veniva sollevata nel giudizio pendente

davanti al Pretore di Padova, vertente tra Faccin Maria e Bonato

Alessandro ed avente ad oggetto il pagamento di un canone livellare.

Anche questa ordinanza, che ha la data del 9 dicembre 1958, e porta il

n. 52 del registro ordinanze 1958, è stata notificata alle parti ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 dicembre 1958, comunicata

ai Presidenti delle due Camere il 20 dello stesso mese e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1959.

Le signore Centin e Brianza, costituite nel giudizio iscritto al n.

39 del registro ordinanze, sostengono, con le deduzioni depositate il

20 novembre 1958, che la legge 15 febbraio 1958, n. 74, nel fissare

nell'art. 1 limitatamente al Veneto ed al Friuli, l'ammontare dei

canoni livellari posti in essere anteriormente all'entrata in vigore

del Codice civile del 1865, in misura non superiore al triplo del

reddito dominicale, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile

1939, n. 589, è in contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 42, terzo

comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 3 si rileva che la

citata legge viola il principio dell'eguaglianza per più aspetti.

Anzitutto, perché la sua sfera di applicazione è limitata alle sole

provincie indicate nell'art. 1, mentre dagli atti parlamentari

risulterebbe che i livelli veneti non presentano affatto

caratteristiche sostanziali tali da differenziarli da altri istituti

similari e da giustificare, di conseguenza, il trattamento particolare

stabilito dalla legge. È vero che nella relazione Rosini si pongono in

rilievo alcune cause specifiche al territorio considerato, ma altre

sono generiche e si riferiscono a tutto il territorio nazionale.

In secondo luogo nella relazione Gui sulla proposta di legge,

sfociata poi nella legge del 1958, si parla di una maggiore diffusione

dell'istituto nel Veneto, ma non di una sua diversa caratterizzazione.

Inoltre la legge in questione Stabilisce un trattamento

differenziato solo per i "livelli", il che vale a dire soltanto per una

parte di quegli istituti che oggi sono assunti sotto la disciplina

della enfiteusi, con esclusione, pertanto, di istituti sostanzialmente

identici in vigore nelle stesse provincie contemplate dalla legge del

1958.

Questo particolare trattamento - si sostiene dalla parte - viola il

principio di eguaglianza, principio che, secondo l'interpretazione

datane dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 53 del

1958, se non vieta al legislatore di dettare norme diverse per regolare

situazioni che esso ritiene diverse, è però violato quando la ragione

giustificatrice di un trattamento differenziato in situazioni di fatto

uguali o di un trattamento eguale in situazioni di fatto diverse, sia

esclusa dalla stessa legge che quei trattamenti dispone.

Quanto, poi, alla lamentata violazione dell'art. 42, terzo comma,

della Costituzione, osserva la parte, la citata legge consente

l'espropriazione della proprietà fondiaria verso un indennizzo

parziale e senza che si riscontrino quei motivi di interesse sociale

che soli possono giustificare l'esproprio.

Per queste considerazioni si chiede che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74.

Alla stessa conclusione perviene il signor Trentinaglia de Daverio

Italo, costituitosi nel giudizio iscritto al n. 40 del Registro

ordinanze del 1958.

Con le deduzioni depositate in cancelleria il 28 novembre 1958, e

con la memoria depositata il 20 maggio 1959, la difesa del Trentinaglia

sostiene che i soli elementi differenziali che si possono desumere dai

lavori preparatori, si riducono al nome, alla data ed alla

localizzazione territoriale. In relazione a tutti e tre questi elementi

la legge sarebbe incostituzionale.

Quanto al nome, infatti, le stesse relazioni parlamentari

riconoscono che al nome di livello non corrisponde, nel nostro diritto,

un istituto giuridico peculiare, che presenti una propria autonomia

rispetto alla enfiteusi.

Quanto alla data, si sostiene che questa è in manifesta

contraddizione con le risultanze dei lavori preparatori. Infatti, la

proposta Rosini aveva per oggetto i livelli costituiti anteriormente al

1 gennaio 1812, data di entrata in vigore del Codice austriaco,

perché, ignorando questo i livelli, se dopo quella data fosse stato

costituito qualche livello, dovrebbe trattarsi di un contratto

enfiteutico vero e proprio. La legge del 1958, invece, assume come

elemento differenziale cronologico, la data del 1865, che, stando alle

dichiarazioni del proponente, non sarebbe affatto differenziale.

Quanto, infine, alla delimitazione territoriale, si osserva che le

così dette particolarità dei livelli Veneti - quali emergono dagli

atti parlamentari - riguarderebbero più che altro l'origine storica e

la maggiore diffusione dell'istituto nel Veneto e nel Friuli, ma non

inciderebbero sul contenuto sostanziale del rapporto, sì da

giustificare una disciplina giuridica differenziata. Del resto -

aggiunge la difesa del Trentinaglia - al legislatore (v. relazione Gui)

non sfuggì la mancanza di una diversità sostanziale fra i livelli e

le enfiteusi, e tra i livelli veneti e quelli esistenti in altre

regioni; come ad esso non sfuggì la preoccupazione di un contrasto

della nuova regolamentazione con il principio di eguaglianza, tanto che

la Commissione Giustizia della Camera espresse l'avviso di rivedere

tutti gli istituti assimilabili ai livelli, dovunque esistenti.

Vero è che nel nostro ordinamento non mancano esempi di

disposizioni legislative, riferentisi all'enfiteusi, limitate ad alcune

zone territoriali; ma si trattava di norme determinanti speciali

condizioni per la concessione in enfiteusi, da parte di enti pubblici,

di terre incolte, al fine di favorire lo sviluppo agricolo delle

rispettive zone.

Ora, la legge in questione, prescindendo da fondati motivi di

utilità generale, darebbe luogo ad un vero e proprio privilegio, anche

perché essa è rivolta a disciplinare casi, non già determinabili in

futuro, ma addirittura determinati in anticipo.

Né si dica - prosegue la difesa del Trentinaglia - che il

trattamento differenziato di cui alla legge del 1958 è giustificato

dallo scopo di conseguire il "razionale sfruttamento del suolo e di

conseguire equi rapporti sociali", perché la riduzione del canone, i

diversi criteri di determinazione dello stesso, la mutata disciplina

della sua divisibilità non sono riconducibili alla nozione di quegli

"obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata" cui si riferisce

l'art. 44 della Costituzione, il quale, peraltro, riguarda la riforma

fondiaria e non già quella agraria.

In ordine ai limiti del sindacato di costituzionalità, se è vero

che alla Corte è precluso ogni apprezzamento sul merito dei criteri

differenziali assunti dal legislatore, è pur vero che essa può sempre

procedere all'accertamento della manifesta sussistenza o insussistenza

dei presupposti di fatto della legge ovvero della eventuale manifesta

illogicità delle disposizioni emanate, desumibili dallo stesso testo

normativo, in sé e nei suoi rapporti con altri testi connessi, o dalle

dichiarazioni che provengono dallo stesso legislatore. Fondamentale, in

quest'ordine di idee la sentenza n. 53 dei 1958 della Corte.

Per quanto attiene, infine, alla lamentata violazione dell'art.

42, terzo comma, della Costituzione, la difesa del Trentinaglia osserva

che è stato violato l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in

quanto Si consente l'espropriazione della proprietà fondiaria verso un

indennizzo parziale e senza che si riscontrino quei motivi di interesse

sociale che soli possono giustificare l'esproprio.

In tutte e tre le cause è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale negli atti di intervento depositati il 26 novembre ed

il 3 dicembre 1958 ed il 4 gennaio 1959, e nelle successive memorie

depositate il 21 maggio 1959, sostiene che la lamentata violazione

degli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, non sussiste.

Rileva l'Avvocatura che la norma dell'art. 3 della Costituzione

poggia su un criterio di uguaglianza di trattamento di tutti i

consociati, ma non esclude che il legislatore possa dettare norme

diverse per regolare situazioni diverse, secondo quanto ha affermato la

Corte costituzionale nelle sentenze nn. 3 e 28 del 1957. E tale,

appunto, sarebbe la situazione regolata dalla legge 15 febbraio 1958,

n. 74. Difatti, dalla relazione Rosini emergono le particolari esigenze

dei livelli nel Veneto e nel Friuli, che richiedono una disciplina

giuridica differenziata rispetto a quella dei comuni livelli e delle

comuni enfiteusi. Questi elementi consistono in ciò: 1) i livelli del

Veneto e del Friuli differiscono dalle enfiteusi esistenti in dette

regioni; 2) i canoni livellari veneti incidono profondamente sulle

condizioni di quei lavoratori, creando una situazione anacronistica.

Per cui, la legge in questione, lungi dal violare il principio di

uguaglianza, lo realizza effettivamente, attuando un ristabilimento di

equilibrio nel campo delle prestazioni livellari Non solo, ma essa

costituisce un punto di partenza per un ulteriore perfezionamento della

disciplina legislativa di situazioni differenziate.

Al caso di specie, perciò, non è applicabile il principio

affermato nella sentenza n. 53 del 1958, ma quelli fissati nelle

sentenze nn. 3 e 28 del 1957. Nella fattispecie in esame, infatti, si

fa semplicemente un trattamento speciale per rapporti giuridici che si

svolgono in determinate provincie, perché sussistono motivi per una

disciplina legislativa differenziata.

E la valutazione di questi motivi particolari e della diversità di

situazione è riservata al potere discrezionale del legislatore e

sottratta, perciò, al sindacato di legittimità costituzionale.

Venendo al secondo motivo di censura, sostiene l'Avvocatura che

nella specie non sussiste alcuna violazione dell'art. 42, terzo comma,

della Costituzione, perché qui non si tratta di espropriazione, cioè

del sacrificio, di carattere "particolare", di un diritto patrimoniale,

nell'interesse della collettività, ma di dare, con una norma di

carattere astratto ed applicabile a tutta una categoria di ipotesi, una

disciplina legislativa diversa a rapporti giuridici in corso,

disciplina che incide soltanto sulla misura di uno degli elementi del

rapporto: il canone enfiteutico. E poiché il privato non ha diritto

alla immutabilità del sistema giuridico che disciplina i rapporti da

esso instaurati, una diversa regolamentazione di tali rapporti non può

costituire violazione di un principio costituzionale a suo danno. Al

riguardo l'Avvocatura dello Stato si richiama alla sentenza n. 118 del

1957 della Corte costituzionale.

Conclude l'Avvocatura, chiedendo che l'eccezione di illegittimità

sia respinta e sia dichiarata la piena costituzionalità della legge in

questione.

Nello stesso senso conclude la signora Faccin Maria, costituita nel

presente giudizio, per la causa iscritta al n. 52 del registro

ordinanze del 1958, sostenendo nelle deduzioni e nella successiva

memoria, depositate, rispettivamente, il 29 gennaio ed il 21 maggio

1959, che la legge in questione non è in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, perché il principio di eguaglianza dei cittadini, come

persone, non ha nulla a che vedere con la misura maggiore o minore di

oneri o con la limitazione di redditi, che i cittadini possono subire

per il fatto di possedere beni, diritti reali od oneri reali nell'una o

nell'altra provincia. Che anzi lo spirito della Costituzione, con la

creazione delle Regioni e concedendo ad esse il potete normativo, ha

voluto invece rendere ancora più frequente che in passato la

differenziazione di obblighi e di diritti economici, di situazioni

economiche, da regione a regione.

Venendo al caso di specie, non può farsi questione di legittimità

costituzionale, scopo della legge del 1958 essendo stato quello di dare

una particolare disciplina a situazioni del tutto particolari o non

riconducibili sotto lo schema generale dell'enfiteusi né dei livelli

esistenti in altre regioni. Sicché, ragioni non soltanto economiche,

ma anche storiche e giuridiche, giustificano appieno la legge in

questione.

D'altra parte va considerato che la legge in esame è scaturita da

due iniziative diverse per confluire, poi, in un nuovo testo unificato,

per cui non si può considerare come "mens legis" qualsiasi

affermazione che si trovi fatta dai presentatori della proposta di

legge. Il provvedimento quindi fu emanato a ragion veduta con la

persuasione di fare un trattamento particolare ad un caso Veramente

particolare.

E la valutazione delle particolari situazioni rientra nel potere

discrezionale del legislatore, e se essa può dar luogo a rilievi di

carattere politico, non involge questioni di legittimità

costituzionale.

Quanto, infine, alla lamentata violazione dell'art. 42, terzo

comma, della Costituzione, nel caso in esame non si tratta di

espropriazione, cioè di trasferire autoritariamente un bene da un

soggetto ad un altro, ma di disciplinare un rapporto sinallagmatico,

definendo la misura dei reciproci rapporti delle parti. Il caso di

specie, cioè, si presenta negli stessi termini della questione

definita con la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 1957.

La difesa della Faccin conclude, pertanto, perché sia dichiarata

la piena legittimità costituzionale della legge del 1958.

All'udienza i difensori hanno svolto le rispettive conclusioni,

nelle quali hanno dichiarato di insistere. Considerato in diritto :

Le tre cause, congiuntamente discusse all'udienza, possono essere

definite con unica sentenza, identiche essendo le questioni in esame.

Tali questioni possono essere così riassunte nei loro termini

essenziali:

1) La legge 15 febbraio 1958, n. 74, concernente la

regolamentazione dei canoni livellari veneti, violerebbe il principio

di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, disciplinando in

maniera particolare i livelli veneti. La violazione si estrinsicherebbe

sotto due aspetti: la legge impugnata darebbe, da un lato, una

disciplina speciale, limitatamente ad una zona del territorio dello

Stato (Veneto e Friuli), a situazioni che non presenterebbero alcuna

peculiarità nei confronti di identiche situazioni esistenti nelle

altre parti del territorio nazionale; dall'altro lato, la legge farebbe

un trattamento differenziato solo per i livelli, mentre istituti

sostanzialmente identici, vigenti nel medesimo ambito regionale, ne

sono rimasti esenti.

2) La legge impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 42, terzo

comma, della Costituzione, in quanto disporrebbe espropriazioni non

giustificate da ragioni di pubblico interesse e senza adeguato

corrispettivo.

Le parti sono concordi nel ritenere che il principio di

uguaglianza, consacrato nell'art. 3 della Costituzione, non consente

che la legge venga a creare, tanto sul terreno dei diritti delle

persone quanto su quello di ogni altro diritto o interesse,

ingiustificati privilegi a favore o contro i cittadini che si trovino

in determinate situazioni. La parti che sostengono l'illegittimità

della legge impugnata non negano, in via di principio, che, quando

sussistano giustificate ragioni, il legislatore possa emanare norme

destinate a zone limitate del territorio nazionale, ma, contestando nel

caso in esame la idoneità o addirittura la esistenza di tali ragioni,

invocano dalla Corte un controllo tendente ad accertare se le dette

ragioni sussistano o se siano adeguate. All'incontro, le parti che

patrocinano la legittimità della legge sostengono che la Corte non

possa compiere queste indagini senza entrare nell'ambito di un

inammissibile sindacato del potere discrezionale del legislatore. In

linea subordinata, i sostenitori della legittimità della legge

espongono le ragioni che giustificherebbero la particolare disciplina

data ai livelli veneti.

Di fronte ai diversi motivi che sono stati addotti per dimostrare

il contrasto tra la legge impugnata e l'art. 3 della Costituzione, la

Corte non può che richiamarsi ai principi che ha già avuto occasione

di affermare in numerose sentenze (nn. 3, 28 e 118 del 1957 e n. 53

del 1958).

Alla stregua di tali principi i motivi addotti per contestare la

legittimità della legge 15 febbraio 1958 non sono fondati.

Non si può, infatti, sostenere che la disciplina particolare dei

livelli nelle provincie del Veneto e del Friuli sia sfornita di

qualsiasi giustificazione. Anche se si debba ammettere che i livelli

veneti non presentino, nel loro intrinseco carattere, una figura

diversa da quella degli istituti similari delle altre Regioni, una cosa

resta certa e cioè che nel Veneto e nel Friuli questi pesi alla

proprietà fondiaria hanno una notevole consistenza economica che li

contraddistingue, mentre nelle altre Regioni essi sono normalmente

tanto esigui che spesso ne è addirittura antieconomica la riscossione.

Accertata questa idonea ragione della legge, ogni altra critica non

può avere qui ingresso, si fondi essa sul fatto che non in tutte le

provincie venete la situazione dei livelli sarebbe identica quanto alla

consistenza economica dei canoni o si riferisca essa al fatto che in

qualche altra zona del territorio nazionale sussisterebbero situazioni

analoghe a quella delle provincie venete. Così pure non si può in

questa sede esaminare se sia o non sia esatto che i canoni livellari

riducibili debbano essere quelli costituiti anteriormente al Codice

civile austriaco del 1812 e non quelli costituiti anteriormente al

Codice civile italiano del 1865. Codeste indagini porterebbero a

giudicare non se la legge sia conforme alla Costituzione, ma se la

legge sia giusta, equa, opportuna, completa, tecnicamente ben fatta,

ecc.: campo, questo, riservato all'esclusivo apprezzamento del

legislatore, che ne assume piena ed intera la responsabilità politica.

È stato anche osservato che al nome "livello" non corrisponde nel

diritto positivo vigente (e, del resto, non corrispondeva nel passato)

né un istituto giuridico che presenti una sua propria autonomia

rispetto all'enfiteusi. né un fenomeno giuridico abbracciante una

serie di rapporti di un certo tipo con connotati specifici, univoci ed

unilaterali. La legge impugnata mostrerebbe, inoltre, nel suo stesso

testo, una intrinseca contraddittorietà: per un verso, disciplinando

con l'art. 3 la determinazione del canone e la conseguente misura del

prezzo di affrancazione, altererebbe gravemente la regolamentazione

finora comune a tutti i rapporti enfiteutici (articoli 957 e segg. del

Codice civile; legge 11 giugno 1925, n. 998; legge 1 luglio 1952, n.

751); mentre, per altro verso, mediante il meccanismo degli articoli 4

e 5 verrebbe ad uniformare il rimanente regime giuridico dei livelli a

quello delle enfiteusi costituite dopo il 1941, disponendo la

divisibilità del canone e della affrancazione, ammessa anche al di

fuori delle condizioni di cui all'art. 143 delle dispozioni transitorie

del vigente Codice civile.

A questi rilievi è da opporre che, una volta riconosciuto che il

legislatore, nel legittimo esercizio del suo potere, ha enucleato un

certo fenomeno, scegliendo come criterio di identificazione quello del

"nome" (nel senso che la legge sarà applicata a quelle prestazioni che

risultano qualificate come livelli), tale criterio, qualunque possa

esserne la valutazione sotto ogni altro aspetto, non è criticabile

sotto l'aspetto della legittimità costituzionale: non si vede,

infatti, quale contrasto il criterio stesso presenti nei confronti

della norma costituzionale invocata.

Vero è che, per una parte, la disciplina data dalla legge

impugnata ai livelli veneti accosta ancora di più il trattamento di

essi a quello dell'enfiteusi ed è anche vero che, per un'altra parte,

il trattamento stesso ne viene differenziato. Ma questa constatazione,

lungi dal dimostrare che sussista una contraddizione, conferma che

l'istituto è stato dal legislatore considerato nella sua autonomia e

disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono ed in parte

contrastano con la disciplina giuridica dell'enfiteusi e degli altri

istituti similari.

Questa stessa osservazione vale per togliere pregio ad un altro

argomento connesso con quello ora esaminato. È stato sottolineato,

specialmente nella difesa orale, un contrasto tra la legge impugnata e

l'ordinamento giuridico vigente, contrasto che apparirebbe grave

specialmente nei confronti della legge 1 luglio 1952, sopra citata. Ma,

anche ammettendo l'esistenza di tale contrasto, non si può dire che

esso assuma rilevanza costituzionale dal momento che si è riconosciuto

che la particolarità del caso giustificava una particolare disciplina.

Non sussiste la violazione dell'art. 42, terzo comma, della

Costituzione.

Con una precedente sentenza di questa Corte (2 luglio 1957, n. 118)

si è affermato che espropriare significa trasferire autoritativamente

un bene da un soggetto ad un altro e che pertanto non realizza una

espropriazione la legge che si limita a disciplinare un rapporto

sinallagmatico, definendo un certo profilo delle obbligazioni delle

parti. Ora, non è necessario verificare se, rispetto ai livelli

veneti, ci si trovi di fronte a rapporti sinallagmatici, identica,

comunque, essendo la ratio della ricordata decisione della Corte e

dell'attuale decisione. In entrambi i casi si tratta di situazioni, di

fronte alle quali il legislatore ha ritenuto di dettare una disciplina

da cui deriva un sacrificio economico per una delle categorie che

interferiscono in un certo rapporto.

Se, in situazioni del genere, il legislatore sopprimesse, nella

sostanza o nella forma, i diritti di questa categoria, potrebbe sorgere

un problema di legittimità costituzionale. Ed in tal senso sono state

mosse doglianze contro la legge impugnata: nel senso, cioè, che essa

avrebbe sacrificato al di là di ogni giusta misura i diritti di una

delle due categorie interessate. Ma, a prescindere se questa doglianza

possa essere inquadrata sotto l'aspetto della violazione dell'art. 42,

terzo comma, della Costituzione, è da rilevare che nel caso in esame

la legge non ha privato, senza corrispettivo, dei propri diritti una

categoria di cittadini a favore di un'altra categoria, ma ha inteso

ridurre ad equità la misura di certe prestazioni. Che la riduzione sia

stata troppo drastica, come si assume da una parte, non è un fatto che

possa essere valutato in sede di legittimità costituzionale. Anche di

fronte a questa doglianza, la ragione del decidere è la medesima che

più volte è stata esposta nella presente causa: non può la Corte

sindacare se la misura con cui i canoni livellari sono stati ridotti

sia o non sia giusta od equa, restando questa valutazione riservata

esclusivamente al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con un'unica sentenza sui procedimenti elencati in

epigrafe:

dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze 31

ottobre 1958 del Pretore di Montagnana, 11 novembre 1958 del Pretore di

Este, 9 dicembre 1958 del Pretore di Padova, sulla legittimità

costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74, concernente la

regolamentazione dei canoni livellari veneti, in riferimento agli

articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari