Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1957 · relatore Ernesto Battaglini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 510, primo comma, del Codice di procedura penale promosso con

ordinanza 6 luglio 1956 del Pretore di Pontedecimo nel procedimento

penale a carico di Rizzi Lorenzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1056 ed iscritta al n. 261 del

Reg. ord. 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1957 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Vitaliano Lagostena e il

sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Pontedecimo, con decreto penale 23 aprile 1956,

condannava Rizzi Lorenzo alla pena di lire 40. 000 di ammenda, quale

colpevole della contravvenzione preveduta dagli artt. 72, 2 cpv., e 80

Codice stradale (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740).

Il Rizzi proponeva opposizione, ma non si presentava alla udienza

fissata per il 6 luglio 1956. Il difensore di ufficio sollevava

questione di legittimità costituzionale delle norme relative al

giudizio per decreto penale (artt. 506 - 510 Cod. proc. pen. ) con

speciale riguardo al primo comma dell'art. 510 di detto Codice e con

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Il Pretore, con ordinanza di pari data, riteneva manifestamente

infondata la questione proposta, fatta eccezione per la norma contenuta

nel primo comma dell'art. 510 Cod. proc. pen. e pertanto ordinava

sospendersi il giudizio in corso e trasmettersi gli atti a questa Corte

per l'esame della questione di legittimità costituzionale relativa

alla sola norma contenuta nell'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen.,

in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione.

Della ordinanza stessa veniva disposta la notificazione al

Presidente del Consiglio dei Ministri (effettuata in data 23 luglio

1956) nonché la comunicazione alla Presidenza della Camera dei

Deputati e a quella del Senato (10 luglio 1956).

Il Presidente di questa Corte disponeva la pubblicazione della

ordinanza nella Gazzetta Ufficiale (8 settembre 1956, n. 227).

Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato che, nella memoria

del 12 agosto 1956, chiedeva che venisse dichiarata non sussistente la

dedotta illegittimità costituzionale.

Si costituiva anche il Rizzi Lorenzo, rappresentato con procura

speciale dagli avvocati Giuliano Vassalli, Vitaliano Lagostena ed

Augusta Bassi - Lagostena, i quali, nelle memorie defensionali in data

27 settembre e 15 novembre 1956, chiedevano la soluzione favorevole

della eccepita questione di incostituzionalità.

Nella discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato le

tesi svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

Nella ordinanza pretorile di rinvio e nelle memorie del Rizzi

Lorenzo, a sostegno della illegittimità costituzionale della norma

contenuta nell'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen., si deduce, per

quanto riflette il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che,

nella opposizione a decreto penale, in caso di mancata presenza non

giustificata dell'opponente, invece di farsi luogo ad un normale

giudizio contumaciale, in cui sia possibile alla difesa far valere le

ragioni a favore dell'opponente stesso, si sopprime ogni giudizio di

merito e si tronca ogni possibilità di difesa e ogni contraddittorio.

Si aggiunge che la opposizione non è un mezzo di impugnazione e

che la presenza dell'imputato non è nel giudizio stesso una condizione

di ammissibilità né può la mancata comparizione essere considerata

una forma di rinunzia o di acquiescenza.

Nei riguardi poi del contrasto con l'art. 27 della Costituzione si

deduce che le conseguenze della mancata presenza dell'imputato nel

giudizio di opposizione equivalgono ad una esplicita ammissione di

presunzione assoluta di colpevolezza e che il decreto penale contiene

una condanna provvisoria, la cui definitività è subordinata al

verificarsi di un fatto del tutto estraneo al merito della colpevolezza

per il reato ascritto.

Osserva la Corte che le ragioni dedotte non resistono alla critica

e che la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 510, primo

comma, Cod proc. pen. non sussiste, né sotto il riflesso del conflitto

con l'art. 24 della Costituzione, né sotto il profilo del contrasto

con l'art. 27 della Costituzione stessa.

Per cogliere il significato e la portata del diritto della difesa,

con tanta energia proclamato dalla Costituzione come inviolabile in

ogni stato e grado del procedimento, è necessario porre in relazione

il diritto stesso con il riconoscimento del diritto, per ogni cittadino

enunciato nella prima parte del medesimo art. 24, di potere agire in

giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

In questo modo si rende concreto e non soltanto apparente il

diritto alla prestazione giurisdizionale, che è fondamentale in ogni

ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui

cardini dello Stato di diritto. II diritto della difesa, pertanto,

intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla

possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che

possono opporsi (come si è detto nel terzo comma dello stesso art. 24)

al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come

potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello

svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il

contradittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni

delle parti. Così il compito della difesa assume una importanza

essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da poter

essere considerato come esercizio di funzione pubblica. Ma, fermati

questo carattere e questo significato del diritto di difesa quale è

riconosciuto e proclamato dalla Costituzione, bisogna anche aggiungere

che le modalità dell'esercizio sono regolate secondo le speciali

caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza che le

modalità stesse feriscano o menomino l'esistenza del diritto allorché

di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione sopra ricordati.

Per quanto più specialmente attiene agli effetti della mancata

presenza dell'opponente nella opposizione a decreto penale (che forma

oggetto specifico della proposta questione di legittimità

costituzionale) deve essere tenuto presente che è irrilevante ai fini

della questione che ne occupa indugiarsi a stabilire la natura

giuridica di detta opposizione. Sia infatti che la opposizione stessa

si consideri come mezzo di impugnazione o come domanda di dibattimento

o come ricusazione di giudizio svoltosi sommariamente, certo è che in

ogni caso la presenza dell'imputato costituisce una condizione o un

presupposto per lo svolgimento del giudizio di opposizione, mentre la

mancata comparizione non giustificata costituisce un comportamento

processuale volontario del soggetto interessato che, o per la

riconosciuta infondatezza dei motivi dedotti o per qualsiasi altra

ragione, ammette che è venuto a cessare l'interesse a coltivare

l'opposizione o a proseguire il relativo giudizio. Pertanto gli effetti

della mancata presenza, con i riflessi che essa ha sull'esercizio del

diritto di difesa, non sono che gli effetti del riconoscimento di

carenza di interesse processuale da parte dell'opponente. Ne consegue

che il diritto di difesa non può estendersi al merito di un giudizio

di opposizione che non ha più il suo svolgimento per il volontario

comportamento del soggetto, cosicché l'esercizio di quel diritto viene

ad essere necessariamente limitato al controllo sulla volontarietà o

meno dell'assenza dell'opponente, in ordine alla quale, non senza

ragione, è riconosciuto dalla giurisprudenza il sindacato della Corte

di cassazione.

Per quanto poi si riferisce al dedotto conflitto fra l'art. 510,

primo comma, Cod. proc. pen. e l'art. 27, secondo comma, della

Costituzione, basta por mente che gli effetti della mancata e

ingiustificata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione

prescindono del tutto da qualsiasi presunzione di colpevolezza

dell'imputato ed hanno la loro ragion d'essere e il loro fondamento,

come già si è detto, esclusivamente nel volontario comportamento

processuale dell'opponente.

Concludendo, sia nei riguardi dell'art. 24, secondo comma, sia nei

riguardi dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, è priva di

ogni fondamento la sollevata questione di illegittimità costituzionale

dell'art. 510, primo comma, Cod. proc. penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione sollevata dal Pretore di

Pontedecimo con ordinanza 6 luglio 1956 e relativa alla legittimità

costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 510 Cod.

proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI

ECLI:IT:COST:1957:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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