Corte costituzionale

Sentenza n. 459/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1993 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 53d.P.R. 761/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1991

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto

da Fusco Giulia contro la U.S.L. RM/11, iscritta al n. 661 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Fusco Giulia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Fusco Giulia, coordinatore dell'Ufficio legale della U.S.L. RM/11,

impugnava, innanzi al TAR Lazio, la deliberazione n.s.p. 853 prot.

5772 del 31 maggio 1991, con la quale era stato disposto il suo

collocamento a riposo per limiti di età (65 anni), lamentando, tra

l'altro, la omessa considerazione, da parte del provvedimento, del

mancato raggiungimento, al compimento del 65 anno di età, del

massimo della pensione.

Con ordinanza emessa il 18 novembre 1991 (pervenuta alla Corte

Costituzionale il 22 settembre 1992), il predetto Tribunale ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle

unità sanitarie locali), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo

comma, della Costituzione.

Secondo il giudice remittente, la previsione per cui i dipendenti

delle U.S.L. debbono essere collocati a riposo al raggiungimento del

65 anno di età contrasta con i parametri invocati, consentendo che

siano collocati a riposo anche gli avvocati delle U.S.L. (come, nella

specie, la ricorrente, coordinatore dell'ufficio legale della U.S.L.

RM/11). Ad avviso del TAR, non si può revocare in dubbio che i fini

degli enti pubblici abbiano in comune con quelli dello Stato il

perseguimento del pubblico interesse, mentre sussiste una sostanziale

parità - o comunque indubbia similitudine - tra le funzioni che i

legali degli enti pubblici sono chiamati a svolgere nei settori di

loro competenza e quelle attribuite dalla vigente normativa agli

avvocati dello Stato.

I primi dovrebbero godere del medesimo trattamento degli avvocati

dello Stato, che possono andare a riposo al compimento del 70 anno di

età, attesa la sostanziale parità di funzioni, nel comune

perseguimento del pubblico interesse.

Nel presente giudizio si è costituita la ricorrente,

rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ettore Verino, il quale ha

depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento della

questione.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della medesima,

osservando come non sia sufficiente una pretesa omogeneità di

posizioni per pretendere l'estensione di norme in deroga alla regola

generale del collocamento a riposo al 65 anno di età, mentre del

tutto improprio appare il riferimento all'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, norma invocabile solo quando il collocamento a

riposo impedisca il raggiungimento del minimo pensionistico. Considerato in diritto Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il TAR Lazio dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979,

n. 761, norma che, nello stabilire, per i dipendenti delle U.S.L., il

collocamento a riposo al raggiungimento del 65 anno di età,

assoggetta ad una siffatta regola anche gli avvocati.

Secondo il giudice remittente risulterebbero, in pari tempo,

violati sia il principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione,

a causa del trattamento irragionevolmente deteriore riservato agli

avvocati degli enti pubblici rispetto agli avvocati dello Stato, i

quali ultimi vengono collocati a riposo a 70 anni, sia il principio

del massimo di effettività della garanzia del diritto sociale alla

pensione, riconosciuto a tutti i lavoratori dal secondo comma

dell'art. 38 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede

l'elevazione a 70 anni dell'età pensionabile, al fine di far

conseguire il massimo della pensione, è da reputare non fondata,

secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte (v., da

ultimo, ordinanza n. 362 del 1992).

Muovendo, per ragioni di logica espositiva, dal secondo dei

richiamati parametri costituzionali, la Corte torna a rammentare il

ripetuto proprio insegnamento secondo il quale, nel vigente quadro di

riferimento normativo, sono affidati alla discrezionalità del

legislatore la determinazione dell'ammontare delle prestazioni

previdenziali, il rafforzamento della tutela previdenziale, le

variazioni dei trattamenti, salvo l'assicurazione, per tutti i

lavoratori, della pensione minima, cui è finalizzato il lavoro

prestato e la determinazione dell'età lavorativa, per la tutela

delle esigenze di vita e la soddisfazione dei bisogni (v. sentenza n.

440 del 1991).

In altre parole, va apprezzato e protetto il prolungamento

dell'età lavorativa perché al lavoratore sia garantita la pensione

al minimo e, in questo senso, la Corte ha già provveduto a

dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma qui impugnata,

nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che, al

raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, non

abbia compiuto il numero degli anni necessari per ottenere il minimo

della pensione, di rimanere, a richiesta, in servizio fino al

conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il 70

anno di età (v. sentenza n. 90 del 1992).

Non può, invece, godere di eguale protezione e garanzia il

raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo che è

obiettivo non rientrante in finalità costituzionalmente protette, ma

solo in linee di tendenza allo stato giustificate da situazioni

peculiari e particolari, mentre non importa lesione del precetto di

cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la mancata

garanzia del raggiungimento di tale pensione massima

indiscriminatamente per tutti i dipendenti pubblici.

Fermo quanto sopra e passando a valutare l'ulteriore doglianza del

giudice a quo, in relazione alla lamentata disparità rispetto agli

avvocati dello Stato che vengono collocati a riposo al 70 anno di

età, deve escludersi che la disciplina generale dell'art. 53 del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 contrasti con l'art. 3 della

Costituzione, per non aver apprestato analogo trattamento in favore

degli avvocati delle Unità sanitarie locali.

L'ordinanza di rimessione si dilunga ad illustrare le affinità

che, sul piano funzionale, connotano le due categorie di avvocati qui

considerate. Ma trascura la peculiarità propria dell'ordinamento

degli avvocati dello Stato, nell'ambito del quale il cennato

principio del collocamento a riposo a 70 anni è coerente, tra

l'altro, con la disposta equiparazione ai magistrati dell'Ordine

giudiziario nei limiti dell'art. 23 del regio decreto 30 ottobre

1933, n. 1611, e risponde, in ogni caso, a discrezionale

apprezzamento del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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