Corte costituzionale

Sentenza n. 457/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo e

secondo comma (come modificato dall'art. 13, primo comma, della legge

22 ottobre 1973, n. 672) della legge 4 dicembre 1956, n. 1450

(Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di

telefonia in concessione), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5

aprile ed il 20 agosto 1997 dal pretore di Bologna, iscritte ai nn.

318 e 801 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 47, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Rosazza Battore Renata e

dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Paolo Boer per Rosazza Battore Renata, Antonio

Todaro per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento instaurato con ricorso di un

titolare di pensione a carico del Fondo di previdenza per il

personale addetto ai servizi pubblici di telefonia, avente ad oggetto

le modalità di determinazione della retribuzione pensionabile, il

pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 5 aprile 1997, pervenuta

a questa Corte il 14 maggio 1997 (R.O. n. 318 del 1997), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 20, secondo comma,

della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per

gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come

modificato dall'art. 13, primo comma, della legge 22 ottobre 1973, n.

672, "nella parte in cui pone un limite alla dinamica della

retribuzione dell'ultimo triennio, senza preventivamente rivalutare

le retribuzioni dei due anni precedenti l'ultimo, in base al tasso di

inflazione relativo allo stesso periodo"; nonché questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli stessi parametri,

dell'art. 20, primo comma, della predetta legge n. 1450 del 1956,

"nella parte in cui assume la retribuzione degli ultimi dodici mesi

come retribuzione pensionabile senza preventivamente procedere in

alcun modo alla sua rivalutazione".

Le disposizioni denunciate disciplinano il calcolo della base

retributiva ai fini delle pensioni corrisposte dal Fondo, gestito

dall'INPS, e avente carattere sostitutivo dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (art. 1

della stessa legge n. 1450 del 1956). Il primo comma dell'art. 20

stabilisce che la pensione annua diretta è pari a tanti quarantesimi

della retribuzione, assoggettata a contributo, corrisposta

all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, per quanti sono

gli anni di iscrizione al Fondo. Il secondo comma prevede che la

retribuzione pensionabile non può essere superiore alla retribuzione

media assoggettata a contributo degli ultimi tre anni di effettivo

servizio, maggiorata del 10 per cento, percentuale portata al 12 per

cento dall'art. 13, primo comma, della legge n. 672 del 1973.

Premette il remittente di non condividere la tesi, sviluppata dal

ricorrente, ma respinta dalla giurisprudenza, secondo cui si

applicherebbe anche alle pensioni liquidate dal Fondo dei telefonici

il disposto dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio

1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica), che prevede che la retribuzione media

determinata per ciascun anno solare, assunta a base del calcolo della

base retributiva ai fini della pensione, e relativa alle ultime 260

settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione,

sia rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice

annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala

mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno

solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la

decorrenza della pensione. Onde le domande del ricorrente dovrebbero

essere respinte sulla base delle norme in vigore sul Fondo dei

telefonici, il che renderebbe rilevanti le questioni di legittimità

costituzionale.

Nel merito, il giudice a quo ricorda l'orientamento

giurisprudenziale di questa Corte, che di massima considera non

illegittime le diversità di disciplina, ai fini della valutazione

delle retribuzioni per il computo delle pensioni, tra l'assicurazione

generale obbligatoria e i sistemi in vigore per determinate categorie

di lavoratori, ove sussistano particolari caratteristiche del

rapporto di tali lavoratori e del relativo regime previdenziale.

Tuttavia giudica non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, citato, là

dove non prevede che i valori monetari delle retribuzioni dei primi

due anni del triennio preso in considerazione per determinare la

retribuzione pensionabile vengano rivalutati in base alle variazioni

dell'indice dei prezzi: potrebbe infatti riscontrarsi una non

ragionevole differenziazione rispetto al diffuso e generale criterio,

adottato nella legislazione previdenziale, volto a tener conto degli

effetti della svalutazione della moneta nel computo della

retribuzione pensionabile. In taluni casi, infatti, questa Corte -

osserva il giudice a quo ha ravvisato la violazione del principio di

"ragionevole parità" nella normativa previdenziale in relazione alla

mancata o insufficiente considerazione del fenomeno della

svalutazione monetaria ai fini dei criteri adottati per il computo

della retribuzione pensionabile.

Parimenti, l'autorità remittente giudica non manifestamente

infondata, per le medesime ragioni, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, primo comma, che nel caso di

liquidazione della pensione di vecchiaia, come nella specie, a

distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro, non tiene

in alcuna considerazione i possibili effetti della svalutazione

monetaria ai fini della corresponsione di una pensione

"costituzionalmente adeguata".

2. - Si è costituita la ricorrente nel giudizio principale,

chiedendo che, "ove l'accoglimento delle domande della ricorrente

presupponga la rimozione, in parte qua, dei commi 1 e 2 dell'art. 20

della legge n. 1450 del 1956", questa Corte voglia dichiararne la

illegittimità costituzionale.

Secondo la parte, la formulazione letterale dell'art. 20, secondo

comma, si presterebbe ad una applicazione indiscriminata, che

tradirebbe lo spirito della legge, non intesa a comprimere la

retribuzione pensionabile quando la dinamica retributiva esprima il

mero recupero del potere d'acquisto, eroso dall'inflazione. I valori

retributivi posti a raffronto dovrebbero essere depurati da tali

variazioni puramente nominali, altrimenti si determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento sia fra iscritti a diverse

forme di previdenza, sia tra iscritti alla stessa forma, a seconda

dell'esistenza e dell'entità dell'inflazione.

Ad avviso della parte, che contrasta la tesi sostenuta in proposito

dal remittente, dovrebbe trovare applicazione anche per i pensionati

del Fondo dei telefonici, in forza del rinvio contenuto nell'art. 37

della legge n. 1450 del 1956, per quanto da essa non regolato, alle

disposizioni in tema di assicurazione generale obbligatoria, l'art.

3, undicesimo comma, della legge n. 297 del 1982, che ha previsto la

rivalutazione delle retribuzioni degli anni precedenti all'ultimo,

prese a riferimento per il computo della retribuzione pensionabile.

Un regime ancor più favorevole di rivalutazione è stato

successivamente stabilito dall'art. 3, comma 5, del decreto

legislativo n. 503 del 1992, e dall'art. 7, comma 4, dello stesso

decreto per i Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale

obbligatoria: ma queste disposizioni si applicano solo alle pensioni

liquidate a partire dal 1993, onde detto art. 7 non ovvierebbe

all'eventuale vuoto normativo per il periodo precedente.

La parte sostiene che l'art. 3, undicesimo comma, della legge n.

297 del 1982 esprime un principio generale dell'ordinamento

previdenziale, di tutela della retribuzione pensionabile

dall'erosione provocata dall'inflazione, e ricorda che la garanzia

della rivalutazione si trova espressamente formulata nelle norme che

disciplinano altre forme speciali di previdenza, come quelle dei

giornalisti, del personale di volo, di diverse categorie di

professionisti, dei lavoratori autonomi; mentre la decisione negativa

di questa Corte a proposito degli agenti e rappresentanti di

commercio iscritti all'ENASARCO, contenuta nella sentenza n. 265 del

1992, riguarderebbe solo una forma di trattamento pensionistico

integrativo, quando la rivalutazione opera comunque sul trattamento

base.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il principio in questione

sarebbe divenuto operante con effetto generale con l'entrata in

vigore della legge n. 297 del 1982: un principio in forza del quale

il fenomeno inflattivo andrebbe neutralizzato non solo dopo che la

pensione è venuta a maturazione, ma anche in tutti i processi di

calcolo per la determinazione della retribuzione pensionabile. Di

tale principio generale lo stesso INPS avrebbe fatto spontanea

applicazione in materia di computo delle contribuzioni figurative.

Secondo la parte, ove si dovesse invece condividere l'opinione del

remittente, secondo cui le norme dell'art. 20 della legge n. 1450

del 1956 sul Fondo dei telefonici impedirebbero di applicare il

meccanismo di rivalutazione, tali norme dovrebbero essere dichiarate

illegittime, nelle parti indicate dal giudice a quo, in quanto

esporrebbero l'assicurato ad un'alea ingiustificata, non evitabile

né dal datore di lavoro né dal lavoratore; genererebbero una

ingiustificata disparità di trattamento; altererebbero il rapporto

sistematico fra Fondo sostitutivo e assicurazione generale

obbligatoria, in forza del quale il trattamento spettante

all'iscritto al Fondo sostitutivo non può risultare inferiore a

quello che spetterebbe, a parità di condizioni, in base al regime

generale. La stessa sentenza della Corte di cassazione, sez. lavoro,

8 luglio 1992, n. 8316, che ha dichiarato manifestamente infondata la

questione relativa all'estensione della rivalutazione alle pensioni

maturate prima del 1982, avrebbe riconosciuto all'art. 3, undicesimo

comma, della legge n. 297 del 1982 la valenza di principio nuovo, non

retroattivo, ma di portata generale. La parte conclude osservando

che la rivalutazione della retribuzione pensionabile costituisce il

necessario complemento della perequazione automatica della pensione,

in vista della comune esigenza di conservare alla contribuzione

versata il valore reale che essa rivestiva al momento del versamento,

tutelando l'assicurato dall'alea dell'inflazione.

3. - Si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

in subordine, infondata.

L'inammissibilità discenderebbe dal difetto assoluto di

motivazione dell'ordinanza in punto di non manifesta infondatezza,

poiché il remittente avrebbe semplicemente rinviato alle ragioni

esposte dalla difesa del ricorrente, senza riportarle nella parte

motiva dell'ordinanza, onde sarebbe impossibile esercitare il

controllo sull'iter logico seguito. Nel merito, con riferimento alla

censura relativa all'art. 3 della Costituzione, l'INPS osserva che la

disciplina differenziata sul calcolo della retribuzione pensionabile

sarebbe ragionevole nel contesto di una disciplina speciale dettata

per i lavoratori della telefonia, ai quali la legge concede taluni

vantaggi, come la pensione anticipata di vecchiaia, la pensione di

vecchiaia con contribuzione ridotta, la pensione ai superstiti con

requisiti favorevoli, la retribuzione pensionabile più elevata, il

calcolo della pensione speciale. Con riferimento all'art. 38 della

Costituzione, la parte osserva che gli effetti dell'inflazione sono

adeguatamente neutralizzati, da un lato, dalla maggiorazione del 12

per cento della retribuzione media soggetta a contributo dell'ultimo

triennio di servizio, dall'altro, dalla parametrazione alla

retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio. Nel caso di

cessazione anticipata del rapporto, la esclusione di ulteriori

meccanismi di adeguamento sarebbe compensata, sul piano logico e

della ponderazione equilibrata degli interessi, dal complesso dei

vantaggi attribuiti agli iscritti e dal minore apporto contributivo

per effetto dell'anticipata cessazione.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Secondo l'Avvocatura, essendo l'iscrizione al Fondo per i

telefonici alternativa all'assicurazione generale obbligatoria,

rispetto alla quale assume carattere di specialità, non

costituirebbe idoneo tertium comparationis l'art. 3, undicesimo

comma, della legge n. 297 del 1982, che riguarderebbe l'assicurazione

generale obbligatoria. La giurisprudenza della Corte di cassazione

avrebbe peraltro affermato che l'adeguamento del trattamento

pensionistico all'aumento del costo della vita, nel caso in cui venga

liquidato sulla base di retribuzioni percepite in epoca anteriore a

quella in cui si è conseguito il diritto alla pensione, non

costituisce principio generale dell'ordinamento applicabile in

assenza di disposizioni specifiche. A sua volta questa Corte avrebbe

affermato che la differenziazione dei regimi pensionistici speciali

rispetto a quello generale trova giustificazione nella loro

specialità (si ricorda in proposito la sentenza n. 173 del 1986).

Quanto all'art. 38 della Costituzione l'Avvocatura erariale, premesso

che la questione, sotto questo profilo, potrebbe essere dichiarata

inammissibile per carenza di specifica motivazione sulla rilevanza e

sulla non manifesta infondatezza, ricorda che la giurisprudenza di

questa Corte ha affermato che l'attuazione del principio

solidaristico non comporta la necessaria integrale coincidenza tra

pensione e ultima retribuzione, né un costante adeguamento al potere

di acquisto della moneta, sussistendo una sfera di discrezionalità

riservata al legislatore, per l'attuazione graduale di tali precetti.

5. - Con ordinanza emessa il 20 agosto 1997, pervenuta a questa

Corte il 4 novembre 1997 (R.O. n. 801 del 1997), lo stesso pretore di

Bologna ha nuovamente sollevato le medesime questioni di legittimità

costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri, dell'art. 20,

primo comma, della legge n. 1450 del 1956, "nella parte in cui assume

la retribuzione degli ultimi dodici mesi come retribuzione

pensionabile senza procedere in alcun modo alla rivalutazione di tale

importo, anche nel caso che sia intercorso un lungo periodo di tempo

tra la cessazione del lavoro e le ultime retribuzioni percepite ed il

tempo di liquidazione della pensione di vecchiaia"; nonché dell'art.

20, secondo comma, della stessa legge, "nella parte in cui pone un

limite alla dinamica della retribuzione dell'ultimo triennio, senza

alcuna rivalutazione delle retribuzioni dei due anni precedenti

l'ultimo". Pur rilevando l'orientamento della giurisprudenza

costituzionale che non considera contrarie all'art. 3 della

Costituzione differenze normative in ordine ai criteri di

determinazione delle retribuzioni pensionabili, quando vi siano

caratteristiche particolari del rapporto di lavoro o di quello

previdenziale della categoria, e osservando che la disciplina del

Fondo dei telefonici ha diverse peculiari caratteristiche, il

remittente giudica non manifestamente infondata l'eccezione relativa

alla mancanza di qualsiasi possibilità di rivalutazione delle

retribuzioni da calcolare, nemmeno in relazione al lungo periodo di

tempo che può essere passato fra la cessazione del rapporto di

lavoro e la liquidazione della pensione di vecchiaia (nella specie si

tratta di quindici anni). In via "subordinata a tale questione", il

remittente giudica non manifestamente infondata l'altra eccezione

relativa all'art. 20, secondo comma, della legge n. 1450 del 1956,

là dove non prevede la rivalutazione in base all'indice dei prezzi

delle retribuzioni degli anni anteriori all'ultimo, prese a base per

il calcolo della base pensionistica. Il giudice a quo dubita della

equità e della ragionevolezza di tale disciplina in presenza del

criterio, sempre più diffuso nella legislazione previdenziale, volto

a tener conto della svalutazione della moneta, sia attraverso misure

di perequazione delle pensioni già liquidate, sia attraverso la

previsione di forme di rivalutazione delle contribuzioni versate e

delle retribuzioni sulla cui base si determinano le pensioni.

6. - Si è costituito l'INPS, eccependo in primo luogo la

inammissibilità della questione, sul rilievo che l'assicurato,

cessato volontariamente dal servizio molto prima del momento in cui

avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, si trova in

una situazione affatto diversa da quella disciplinata dall'impugnato

art. 20, che presupporrebbe il normale immediato susseguire della

pensione alla cessazione dal servizio: onde non avrebbe rilievo nella

specie lo scrutinio di legittimità della norma denunziata.

Nel merito, l'INPS sostiene che l'art. 20 prevede congrui

meccanismi di adeguamento, commisurando la pensione alla retribuzione

degli ultimi dodici mesi di servizio, e una maggiorazione della

retribuzione media dell'ultimo triennio. Nel caso in esame, la

scelta dell'interessato di anticipare di molti anni la cessazione dal

servizio non potrebbe essere utilizzata per pretendere lo stesso

trattamento degli iscritti rimasti in servizio, e d'altra parte non

gli impedirebbe di beneficiare dei meccanismi perequativi previsti in

generale dall'ordinamento previdenziale.

7. - È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, concludendo per la manifesta infondatezza

della questione, sulla base degli stessi argomenti esposti nell'atto

di intervento relativo all'ordinanza iscritta al n. 318 del registro

ordinanze del 1997 (sopra, n. 4). Considerato in diritto

1. - I giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono essere riuniti

per essere decisi con unica pronunzia.

2. - Le ordinanze sollevano due distinte, anche se connesse,

questioni di legittimità costituzionale, concernenti le norme che

disciplinavano - fino alle riforme recate dapprima dall'art. 7 del

decreto legislativo n. 503 del 1992, quindi, più di recente, dal

d.lgs. n. 658 del 1996 - il calcolo della base pensionabile ai fini

della liquidazione delle pensioni corrisposte dal Fondo di previdenza

per il personale addetto ai servizi pubblici di telefonia.

La prima investe il secondo comma dell'art. 20 della legge 4

dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai

pubblici servizi di telefonia in concessione), come risulta dalla

modifica recata dall'art. 13, primo comma, della legge 22 ottobre

1973, n. 672, a norma del quale la base pensionabile, individuata in

linea di principio nella retribuzione assoggettata a contributo

dell'ultimo anno di servizio, non può essere superiore alla media

delle retribuzioni assoggettate a contributo degli ultimi tre anni di

servizio, maggiorata del 12 per cento: si censura a tal proposito il

fatto che le retribuzioni dei primi due anni del triennio, assunte

per calcolare la media, non sono rivalutate in base ad indici della

svalutazione monetaria.

La seconda questione investe il primo comma del medesimo art. 20,

che indica nella retribuzione dell'ultimo anno di servizio la base

pensionabile, senza prevedere alcuna forma di rivalutazione del

valore nominale di tale retribuzione per il caso in cui la pensione

venga liquidata a distanza di tempo dalla cessazione del servizio, e

dunque senza tener conto dell'eventuale svalutazione monetaria nel

frattempo verificatasi.

Entrambe tali previsioni potrebbero, ad avviso del remittente,

apparire in contrasto con il principio di "ragionevole parità" nei

trattamenti previdenziali, tenendo conto del diffuso principio della

rivalutazione presente nella legislazione previdenziale, e sancito in

particolare dall'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297 del

1982 per le pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria; e potrebbero altresì condurre all'attribuzione di

pensioni non adeguate ai principi espressi dall'art. 38 della

Costituzione.

3. - Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità

della questione, proposte dalla difesa dell'INPS.

Non quella relativa all'ordinanza iscritta al n. 318 del 1997, che

sarebbe motivata, quanto alla non manifesta infondatezza,

esclusivamente con riferimento alle ragioni esposte dal ricorrente,

che non verrebbero riportate nella parte motiva dell'ordinanza. Il

remittente dà infatti conto, sia pure succintamente, degli argomenti

addotti dalla parte, che egli mostra di ritenere tali da dar luogo ad

un dubbio, non manifestamente infondato, di legittimità

costituzionale.

Nemmeno può accogliersi l'eccezione di inammissibilità della

questione come prospettata nell'ordinanza iscritta al n. 801 del

1997, fondata sulla asserita irrilevanza del dubbio sollevato

sull'art. 20 della legge n. 1450 del 1956, rispetto alla situazione

del ricorrente che era cessato dal servizio (non diversamente, del

resto, dalla ricorrente nell'altro giudizio) molti anni prima di

avere raggiunto l'età pensionabile e di avere dunque chiesto e

ottenuto la liquidazione della pensione. Al contrario, il remittente

si duole proprio che detto art. 20, nel disciplinare la liquidazione

della pensione sulla base della retribuzione dell'ultimo anno di

servizio, non tenga alcun conto dell'eventuale svalutazione monetaria

che si verifichi nell'intervallo fra la cessazione dal servizio e

l'attribuzione della pensione.

4. - Nel merito, le questioni non sono fondate.

La Corte non ha motivo di discostarsi, nell'interpretazione del

sistema normativo, dalla premessa, esplicitamente assunta dal

remittente, secondo cui il meccanismo di rivalutazione, previsto,

nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, dall'art. 3,

undicesimo comma, della legge n. 297 del 1982, non si estende alle

pensioni liquidate a carico del Fondo dei telefonici: premessa che è

a base delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

Il confronto, che si vorrebbe istituire, fra il sistema

dell'assicurazione generale obbligatoria, per la quale, a partire

dalla legge n. 297 del 1982, vige un principio di rivalutazione delle

basi retributive, relative ad anni precedenti l'ultimo anteriore a

quello di decorrenza della pensione, assunte per il calcolo della

pensione medesima, ed il sistema del Fondo dei telefonici, ove questo

principio non è accolto, non può condurre a ritenere violato il

principio costituzionale di eguaglianza.

I sistemi previdenziali speciali sono caratterizzati da

peculiarità che li differenziano dal sistema dell'assicurazione

generale obbligatoria, spesso per aspetti che si traducono in

vantaggi maggiori per gli assicurati, e sono connotati,

essenzialmente, dall'"autofinanziamento delle rispettive gestioni in

una visione di mutualità di gruppo o categoriale", laddove il regime

ordinario generale è contraddistinto "dal criterio della

solidarietà sociale e dall'apporto finanziario dello Stato"

(sentenza n. 173 del 1986).

È bensì vero che da tempo è in atto una tendenza alla

omogeneizzazione dei regimi previdenziali obbligatori (e proprio in

relazione al regime speciale del Fondo dei telefonici il legislatore

è di recente intervenuto con il decreto legislativo 4 dicembre 1996,

n. 658, che ha innovato largamente la relativa disciplina,

riconducendola in gran parte a quella previdenziale comune). Ma, da

un lato, la realizzazione di tale finalità è rimessa alle modalità

e ai tempi scelti dal legislatore nella sua discrezionalità (cfr.

ancora sentenza n. 173 del 1986). Dall'altro lato resta comunque

improprio un raffronto che prenda in esame, isolatamente, singoli

elementi dei regimi previdenziali complessivi, quale il sistema di

calcolo della base pensionabile; ed è infondata la pretesa di

ricondurre ad uguaglianza di disciplina un singolo elemento del

sistema, al di fuori di una sua considerazione complessiva (cfr.

sentenze n. 430 del 1991 e n. 227 del 1993).

Il Fondo dei telefonici era caratterizzato, nella regolamentazione

dettata dalla legge n. 1450 del 1956 e successive modificazioni, e

fino alla recente riforma realizzata con il citato decreto

legislativo n. 658 del 1996, da una disciplina differenziata, per lo

più in senso favorevole rispetto a quella dell'assicurazione

generale obbligatoria, in relazione ad importanti elementi quali la

retribuzione imponibile (art. 9 della legge n. 1450 del 1956); le

aliquote contributive (art. 8 della legge); la percentuale di

commisurazione della pensione alla retribuzione (fissata in un

quarantesimo della retribuzione pensionabile per ogni anno di

iscrizione al Fondo, con un massimo di nove decimi della stessa,

dall'art. 20 della legge, impugnato in questa sede); la retribuzione

pensionabile (commisurata, fino alle modifiche apportate dall'art. 7

del decreto legislativo n. 503 del 1992, alla retribuzione

dell'ultimo anno o alla media maggiorata delle retribuzioni

dell'ultimo triennio di servizio, ai sensi del medesimo art. 20 della

legge); la facoltà di anticipazione della pensione di vecchiaia

(art. 18 della legge).

Non è dunque fondata la censura di violazione del principio di

eguaglianza, basata su un confronto fra due discipline limitato al

solo elemento della presenza o meno di meccanismi di rivalutazione

della base retributiva pensionabile.

5. - Nemmeno possono dirsi violati i principi ricavabili dall'art.

38 della Costituzione in ordine alla proporzione fra trattamento

previdenziale e qualità e quantità del lavoro svolto, e alla

sufficienza del trattamento medesimo ad assicurare le esigenze di

vita del lavoratore pensionato.

Nell'attuazione di questi principi il legislatore gode di una sfera

di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili

(cfr. sentenze n. 173 del 1986, n. 531 del 1988, n. 119 del 1991),

almeno quando non sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di

protezione della persona. E anche a questo proposito non può non

tenersi conto del sistema complessivo in cui si inserisce la singola

previsione, relativa al criterio di calcolo della base pensionabile.

In particolare, per quanto riguarda, anzitutto, il disposto del

secondo comma dell'impugnato art. 20, che fa riferimento, ai fini

della determinazione della pensione, alla retribuzione media

dell'ultimo triennio di servizio, senza prevedere una rivalutazione,

in base agli indici dei prezzi, delle retribuzioni dei primi due anni

del triennio, va osservato che il problema della rivalutazione delle

basi retributive, assunte per il calcolo della pensione, diviene

rilevante, in generale, solo quando si faccia riferimento, a questi

fini, a retribuzioni risalenti a periodi di tempo molto anteriori

rispetto al momento della cessazione dal servizio. Non a caso, nella

legislazione relativa all'assicurazione generale obbligatoria, il

principio della rivalutazione è stato introdotto in concomitanza con

l'estensione del periodo di riferimento ad un quinquennio (art. 3

della legge n. 287 del 1982), ed è stato rafforzato in concomitanza

con l'ulteriore estensione di tale periodo all'ultimo decennio o

addirittura all'intera vita lavorativa (art. 3 del d.lgs. n. 503 del

1992). E non a caso il legislatore lo ha introdotto anche nelle forme

di assicurazione sostitutive di quella generale obbligatoria proprio

quando ha inteso ricondurre anche queste a criteri di calcolo della

pensione che tenessero conto di un più esteso periodo di riferimento

(art. 7 del d.lgs. n. 503 del 1992).

Il problema non si pone (almeno quando l'attribuzione della

pensione avvenga in coincidenza con la cessazione dal servizio) nei

sistemi - più favorevoli agli assicurati - in cui la retribuzione

presa a calcolo ai fini della pensione è quella dell'ultimo anno di

servizio, come in linea di principio era stabilito per il Fondo dei

telefonici (art. 20, primo comma, della legge n. 1450 del 1956).

È vero che il secondo comma del medesimo art. 20 introduceva, nel

caso del Fondo dei telefonici, un tetto massimo di retribuzione

pensionabile parametrato sulla retribuzione media dell'ultimo

triennio. Ma la brevità del termine triennale, il fatto che le

retribuzioni del penultimo e del terzultimo anno concorressero solo

alla determinazione di una media, e soprattutto la previsione di una

maggiorazione del 12 per cento di detta media (elevata a tale misura,

da quella originaria del 10 per cento, dall'art. 13, primo comma,

della legge n. 672 del 1973) appaiono elementi idonei ad evitare

eccessivi scostamenti fra il valore monetario della base pensionabile

e i relativi valori reali. Tale maggiorazione del 12 per cento,

benché diretta principalmente a contenere gli effetti di eventuali

più rilevanti progressioni retributive realizzate nell'ultimo

triennio (nel qual caso, peraltro, gli incrementi relativi influivano

sulla media del triennio) è altresì idonea ad assorbire, almeno in

parte, gli effetti della svalutazione verificatasi nel medesimo

periodo.

6. - La censura relativa al primo comma del medesimo art. 20 della

legge n. 1450 del 1956 si fa carico delle situazioni - atipiche

rispetto al normale funzionamento di un sistema pensionistico - in

cui l'attribuzione della pensione avvenga a distanza di tempo dal

momento della cessazione dal servizio, e dunque la pensione sia

calcolata con riferimento a retribuzioni tutte relative ad anni

precedenti, anche di molto, rispetto a quello in cui essa viene

liquidata. Si tratta di situazioni nelle quali il rapporto di lavoro

viene meno senza che sia maturato il diritto alla pensione (per

mancato raggiungimento dell'età pensionabile), e pure il dipendente

conserva dei diritti pensionistici, che fa valere nel momento in cui

raggiunge l'età prescritta.

Anche la valutazione, sul piano costituzionale, della mancata

previsione, per queste ipotesi, di meccanismi di rivalutazione della

base pensionabile non può prescindere dalla considerazione del

complessivo sistema previdenziale in cui tale disciplina si

inserisce.

Va considerato in primo luogo il fatto che il sistema del Fondo dei

telefonici, come disciplinato dalla legge n. 1450 del 1956, è

fondato sul criterio della "ripartizione" (art. 1, primo comma, legge

22 ottobre 1973, n. 672), in relazione al quale i trattamenti

pensionistici sono erogati in misura che prescinde dall'entità dei

contributi effettivamente versati dal singolo lavoratore nel corso

dell'intero rapporto di lavoro, e si deve perseguire l'equilibrio fra

i trattamenti erogati e i contributi riscossi sulle retribuzioni dei

lavoratori in attività; non sul criterio "contributivo", secondo cui

tendenzialmente la pensione è commisurata al complesso dei

contributi versati sulla retribuzione del singolo lavoratore (cfr.,

per considerazioni relative ad un siffatto diverso sistema, sentenza

n. 141 del 1989). Onde, nell'ambito di un sistema informato al

criterio della "ripartizione", non vi è di per sé un'aspettativa

garantita a che le pensioni corrisposte siano correlate ai valori

reali, anziché a quelli monetari, delle contribuzioni a suo tempo

versate. I lavoratori i quali, come nella specie, hanno lasciato per

dimissioni il servizio prima di raggiungere l'età pensionabile,

sapevano di conservare un diritto pensionistico commisurato al valore

monetario della retribuzione media percepita nell'ultimo triennio,

con la maggiorazione prevista.

La seconda decisiva considerazione concerne la specifica

regolamentazione che la legge n. 1450 del 1956 riserva all'ipotesi in

cui il lavoratore, iscritto al Fondo, cessi dal servizio presso

l'azienda telefonica prima di avere raggiunto l'età minima per la

pensione: cioè appunto all'ipotesi verificatasi nei casi sottoposti

all'esame del giudice a quo, e che ha sollecitato il presente

incidente di costituzionalità.

L'art. 12, primo comma, della legge prevede che il lavoratore, il

quale cessi dal servizio senza aver raggiunto l'età della pensione,

ma che vanti almeno un anno di contribuzione, possa conservare

l'iscrizione al Fondo versando contributi volontari commisurati

all'ultima retribuzione goduta, con la possibilità altresì di

chiedere di versarli in misura ridotta, con corrispondente calcolo

ridotto dell'ulteriore anzianità contributiva. La facoltà di

prosecuzione volontaria del rapporto assicurativo, esercitabile anche

nel caso (come quelli verificatisi nella specie) di dimissioni

volontarie, con la conseguente maturazione, al momento del

pensionamento, di un'anzianità contributiva superiore alla durata

del rapporto di lavoro, viene di fatto in qualche modo a

controbilanciare l'assenza di meccanismi di rivalutazione della base

pensionistica in relazione all'inflazione che si verifichi nel

frattempo (cfr. sentenza n. 265 del 1992).

In alternativa, l'art. 28 della legge consente all'iscritto al

Fondo che sia cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a

pensione, e che non si avvalga della facoltà di proseguire

volontariamente la contribuzione, di ottenere il riconoscimento,

nell'assicurazione generale obbligatoria, del periodo di iscrizione

al Fondo, con il trasferimento nell'assicurazione predetta, a carico

del Fondo stesso, della somma necessaria per coprire l'intero

ammontare delle contribuzioni dovute, secondo le norme

dell'assicurazione generale, ma tenendo conto della retribuzione

soggetta a contributo prevista dalle norme sul Fondo, nonché con il

rimborso all'interessato, senza interessi, dell'eventuale eccedenza

(rimborso ora soppresso con l'art. 3 del già citato decreto

legislativo n. 658 del 1996, che ha riformato profondamente la

disciplina del Fondo dei telefonici).

Solo ove non si avvalga di alcuna di queste alternative, l'iscritto

al Fondo, il quale alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno

quindici anni di iscrizione, mantiene i diritti relativi (e può

quindi conseguire la pensione non appena raggiunga l'età prescritta)

senza il versamento di contributi volontari (art. 12, secondo comma).

È questa la situazione di cui si sono avvalsi, nella specie, i

lavoratori ricorrenti nei giudizi a quibus (ancorché le ordinanze

affermino che essi erano "rimasti iscritti" al Fondo dopo le

dimissioni).

Si aggiunga che l'art. 18 della legge n. 1450 del 1956 consente

altresì, ai lavoratori che possano far valere almeno quindici anni

di iscrizione al Fondo, e che non siano cessati dal servizio per

dimissioni, per motivi disciplinari o per decorso del periodo massimo

di malattia previsto per la conservazione del posto, di conseguire la

pensione con cinque anni di anticipo rispetto all'età ordinariamente

richiesta, con versamento al Fondo, a totale carico dell'azienda, del

valore attuale del maggiore onere derivante dalla anticipata

liquidazione della pensione di vecchiaia. Ulteriore vantaggio,

questo, che, benché non usufruibile dai ricorrenti nei giudizi

principali, che avevano lasciato il servizio per dimissioni, non può

non essere considerato ai fini di una valutazione complessiva del

sistema previdenziale speciale.

L'ampio ventaglio di possibilità offerte all'assicurato, unito

agli specifici vantaggi del regime previdenziale di cui si discute,

induce ad escludere che possano ritenersi lesi, dalla norma

denunciata, i diritti previdenziali dei lavoratori iscritti

obbligatoriamente al Fondo in questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 20, primo e secondo comma,

della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per

gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione),

sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione,

dal pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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