Corte costituzionale

Sentenza n. 457/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6-bislegge 277/1984
  • art. 6-bisd.l. 277/1984

usata come parametro

citata

  • art. 59d.P.R. 278/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6- bis del d.l.

29 giugno 1984, n. 277 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri

sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento

pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata),

convertito in legge 4 agosto 1984, n. 430 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente

proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi

contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al

lavoro nelle regioni Campania e Basilicata), promosso con ordinanza

emessa il 28 febbraio 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento

civile vertente tra la S.r.l. CO.VE.MAR. e l'I.N.P.S., iscritta al n.

214 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Grosseto il 28 febbraio 1989 ha emesso

ordinanza (R.O. n. 214 del 1989) nel corso di un giudizio promosso

dalla società CO.VE.MAR., diretto ad ottenere il riconoscimento del

diritto a fruire degli sgravi contributivi previsti dal d.P.R. 6

marzo 1978, n. 218 per i lavoratori occupati nel periodo maggio

1980-febbraio 1981 sulla motonave "Gabbiano II" e nel periodo giugno

1981-novembre 1981 sull'aliscafo "Freccia della Salina"; entrambe le

navi durante quel periodo avevano operato soltanto collegamenti tra

Milazzo e le isole Eolie.

L'ordinanza ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6-bis, del

d.l. 29 giugno 1984, n. 277, così come convertito nella legge 4

agosto 1984, n. 430, nella parte in cui, per la concessione degli

sgravi contributivi alle imprese di navigazione, previsti dall'art.

59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, richiede, oltre ai requisiti

stabiliti dallo stesso art. 59, l'ulteriore requisito che le navi

utilizzate siano iscritte in compartimenti marittimi ubicati nei

territori del Mezzogiorno. Le due navi sopra indicate erano all'epoca

iscritte nelle matricole del compartimento marittimo di Porto S.

Stefano (Grosseto).

Il giudice a quo osserva che, a norma dell'art. 6- bis impugnato,

"a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio

1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano

anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti

l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei

territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti

servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della

legge 20 dicembre 1974, n. 684". Tale norma, a suo parere, porrebbe

in essere, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

un'irragionevole disparità di trattamento tra le imprese di

navigazione che operino su rotte del Mezzogiorno (e quindi con

personale occupato nel Mezzogiorno), a seconda che le navi utilizzate

siano o meno iscritte in compartimenti del Mezzogiorno.

Il remittente afferma in proposito che la ratio della concessione

degli sgravi contributivi in questione è quella di stimolare la

ripresa degli investimenti e lo sviluppo economico nel Mezzogiorno;

pertanto, poiché a tal fine è irrilevante il compartimento al quale

la nave è iscritta, essendo invece determinante l'impiego di

personale nei territori di cui si intende favorire la

industrializzazione, l'art. 6- bis porrebbe in essere una differenza

di trattamento che, per essere irragionevole e ingiustificata,

sarebbe illegittima.

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Ha dedotto al riguardo che la ratio della norma è quella di

sostenere le imprese marittime che, appartenendo ai compartimenti del

Sud, stabilmente si trovino ad operare all'interno dell'area

(industriale) del Mezzogiorno, secondo una previsione del legislatore

che appare logica e ragionevole.

3. - Si è costituito anche l'I.N.P.S. - che era parte nel

giudizio a quo - chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, non fondata.

Sotto il primo profilo ha dedotto che la società CO.VE.MAR. prima

d'iniziare il giudizio - aveva richiesto, in via amministrativa,

cautelativamente, di avvalersi del pagamento dilazionato del debito,

ai sensi del d.l. n. 244 del 1987; ciò avrebbe implicato la rinunzia

ad ogni azione, compresa quella proposta con il giudizio a quo, che

potrebbe pertanto essere deciso senza che assuma rilievo la questione

di legittimità costituzionale proposta.

Quanto al merito, la difesa dell'I.N.P.S. ha sottolineato la

razionalità della disciplina dettata dall'art. 6- bis impugnato: il

collegamento degli sgravi all'iscrizione della nave nei compartimenti

marittimi meridionali è il risultato di una valutazione normativa

discrezionale, che ha evitato il ricorso a più discutibili e non

facilmente verificabili criteri, quali quello costituito dalla rotta

abituale della nave. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta alla Corte dal Pretore di Grosseto

consiste nello stabilire se contrasti con l'art. 3 della Costituzione

l'art. 6- bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277, così come convertito

nella legge 4 agosto 1984 n. 430, nella parte in cui, per la

concessione degli sgravi contributivi, previsti dall'art. 59 del

d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, anche alle "imprese di navigazione",

richiede oltre al requisito di occupare dipendenti nei territori del

Mezzogiorno, l'ulteriore requisito che le navi utilizzate siano

iscritte in compartimenti marittimi ubicati in tali territori. La

norma verrebbe a stabilire una irragionevole disparità di

trattamento tra le "imprese di navigazione" che operino su rotte del

Mezzogiorno, disparità determinata dal collegamento della

concessione degli sgravi all'anzidetta iscrizione.

2. - È infondata, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità

della censura per difetto di rilevanza, proposta dall'I.N.P.S.

La Società "CO.VE.MAR." aveva richiesto, con ricorso proposto al

Comitato esecutivo dell'I.N.P.S., il condono degli oneri accessori e,

in via cautelativa, la facoltà di avvalersi del pagamento

dilazionato del debito ai sensi del d.l. n. 244 del 1987: tale

richiesta avrebbe concretato la rinunzia all'azione.

Osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza della Cassazione,

l'estinzione del giudizio in tema di omesso o insufficiente

versamento di contributi è determinata dal versamento (in soluzione

unica o rateale) dei contributi stessi. La semplice richiesta di far

luogo a tale versamento, per di più accompagnata da clausola

cautelativa, non vale, dunque, a determinare la estinzione del

giudizio a quo per rinuncia.

3. - La censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, si

basa sull'affermazione che l'art. 6- bis del d.l. 29 giugno 1984, n.

277 (così come convertito con legge 4 agosto 1984, n. 430)

determinerebbe una irrazionale discriminazione, ai fini del

conseguimento degli sgravi contributivi, di cui all'art. 59 del

d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tra "le imprese di navigazione" operanti

nel Mezzogiorno. Questa norma condiziona, infatti, il beneficio

all'iscrizione delle navi nelle matricole di compartimenti marittimi

del Mezzogiorno.

La disposizione fu inserita in sede di conversione in legge del

decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 allo scopo, riferito alla

normativa nel suo complesso, "di non troncare l'attuazione di un

programma operativo ispirato a criteri di politica attiva

dell'impiego", la cui utilità era stata riconosciuta in sede di

indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 16 aprile 1981, n.

140 (cfr. Relazione del Senato sulla conversione anzidetta).

È da rilevare che la iscrizione della nave in matricola concreta

un requisito formale, di carattere obiettivo e certo, al quale è

connesso, innanzitutto, l'acquisto al bene della qualifica di mobile

registrato. Ad essa inerisce, poi, un complesso di effetti, taluni

dei quali collegati con la località dell'iscrizione. È noto infatti

che l'inserzione nei registri è normalmente seguita da un'attiva

presenza del bene sul territorio di iscrizione, caratterizzata dalla

richiesta di servizi e di altre prestazioni connesse con l'esercizio

della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.

Può, dunque, affermarsi che il luogo di iscrizione non soltanto

non è insensibile alla gestione della nave, ma da essa trae

vantaggio. Non è, quindi, sfornita di razionalità la norma che

prescrive il collegamento con la specifica iscrizione nei

compartimenti del Mezzogiorno ai fini della concessione degli sgravi

contributivi, di cui è contestazione.

È da soggiungere che nel quadro del nostro sistema previdenziale

non si configura di per sé come illegittimo un diverso articolarsi

degli oneri a carico dei datori di lavoro in dipendenza alla natura e

alla modalità delle attività esplicate.

In particolare, i suindicati effetti propulsivi che l'iscrizione

(e l'esercizio della nave) può produrre negli ambiti territoriali

considerati non rende irragionevole la normativa che imponga

all'esercizio stesso date modalità di esplicazione, ai fini del

conseguimento di benefici o incentivi.

Nel caso concreto è poi da considerare che la discrezionalità

legislativa è stata gestita in modo corretto, poiché la norma

impugnata ha escluso dal beneficio degli sgravi contributivi le

"imprese di navigazione" esercenti servizi sovvenzionati con le

isole, ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Inoltre, la

norma stessa ha stabilito che la iscrizione nei compartimenti

marittimi meridionali, a decorrere dal 31 agosto 1983, debba

costituire la prima iscrizione della nave nelle matricole italiane.

Tale inserzione, a carattere limitativo, esprime comunque la

tendenza a dare impulso ad iscrizioni nelle matricole dei

compartimenti meridionali di navi di recente acquisizione nazionale.

Il legislatore ha avuto, peraltro, non del tutto giustificata

premura di eliminare tale ultimo requisito con l'art. 35 della legge

14 giugno 1989, n. 234. Questa norma consente il beneficio degli

sgravi contributivi, di cui si discute, "a decorrere dal periodo di

paga in corso alla data del 19 settembre 1988" "anche alle navi

trasferite nel periodo dal 1° settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da

compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro nord a

compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno".

4. - Né appare di poco rilievo la circostanza che al requisito

dell'iscrizione, come diretto ad attribuire all'armatore una

particolare legittimazione al conseguimento di situazioni di

vantaggio, si è fatto ricorso anche dall'articolo 3 della legge 16

dicembre 1985, n. 754 (Disposizioni in materia di provvidenze per

l'industria armatoriale).

La conferma del criterio della iscrizione della nave in

compartimenti ubicati in territori meridionali, ai fini

dell'applicazione al settore dell'armamento delle agevolazioni

previste per prestiti contratti con la Banca europea per gli

investimenti (ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n.

876), dà prova della costanza di un orientamento legislativo verso

l'impiego del requisito formale ed oggettivo dell'iscrizione.

Non può considerarsi equivalente ad esso (come sembra supporre

l'ordinanza di remissione) la "rotta" tra porti meridionali.

Invero, in quest'ultimo caso, si è in presenza di un elemento,

per sua natura non oggettivamente definibile, attuabile anche con

l'impiego di navi diverse, iscritte in compartimenti non meridionali

(situazione che ricorre nella fattispecie, di cui è causa), per

l'espletamento di un'attività che il legislatore postula, invece,

territorialmente determinata e capace di contribuire allo sviluppo

produttivo delle zone, alle quali appartiene la località

d'iscrizione.

Né pare che risponda a tale finalità la correlazione formulata

dall'ordinanza tra "impiego su rotte del Mezzogiorno e personale

occupato nel Mezzogiorno", dato che, ai fini del conseguimento degli

sgravi contributivi, sembra giustamente rilevante non già

un'occupazione di personale marittimo, ovunque residente, ma

l'occupazione qualificata di personale marittimo del Mezzogiorno.

Infatti, il requisito dell'iscrizione "speciale" è, per quanto si

è detto, inteso a provocare quella presumibile maggiore inerenza

dell'esercizio della nave al territorio, anche e soprattutto in vista

dell'incremento dei livelli di occupazione di lavoratori locali.

La peculiarità del regime degli sgravi contributivi per i

marittimi componenti l'equipaggio, costituita dal requisito

dell'iscrizione delle navi nelle matricole dei compartimenti

marittimi del Mezzogiorno, appare, pertanto, provvista di sufficiente

giustificazione razionale e non lesiva del principio di uguaglianza:

tale iscrizione, a differenza dal mero impiego della nave su rotte

del Mezzogiorno, appare idonea, infatti, a realizzare un collegamento

più intenso con il territorio ed a porre una premessa obiettiva e

stabile di utili sviluppi per l'economia di esso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6- bis del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277,

concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli

sgravi contributivi nel Mezzogiorno, convertito nella legge 4 agosto

1984, n. 430, nella parte in cui prevede per l'applicazione degli

sgravi contributivi, di cui all'art. 59 del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 278, anche

alle "imprese di navigazione", l'iscrizione delle navi nei

compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno;

questione sollevata dal Pretore di Grosseto con ordinanza 28 febbraio

1989 (R.O. n. 214 del 1989), in relazione all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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